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In vigore al: 04/10/2016

10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 6891)
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale

1)

Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001 - Formazione specifica in medicina generale
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Art. 2

(1) Rientrano tra le funzioni di cui all'articolo precedente anche quelle concernenti:

  • a)  l' addestramento professionale per i disoccupati, compresa l'erogazione dell'assegno agli allievi;
  • b)  la preparazione e l' aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento e formazione professionale;
  • c)  la vigilanza tecnica e amministrativa sullo svolgimento delle attività stesse.

Art. 3

(1) Sono parimenti esercitati dalle Province di Trento e Bolzano i compiti svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

(2) Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti sarà trasferito alle Province nel cui territorio tali sedi sono situate, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli enti di provenienza.

(3) I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi e destinati alle attività di cui all'articolo 1, saranno trasferiti al patrimonio delle Province nel cui territorio sono situati.

(4) I provvedimenti relativi al trasferimento alle Province di Trento e Bolzano del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4

(1) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale di cui all'articolo 1, che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

(2) Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle Province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle Province medesime.

(3) I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle Province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la Provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 5  delibera sentenza

(1) Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.

(2) I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potestà, legislativa riconosciuta alle Province ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3) Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di un'attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie. 2)

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2)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267; vedi l'art. 11/ter del D. L. 21 aprile 1995, n. 120:

Art. 11/ter

(1) Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 6  delibera sentenza

(1) Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

  • a)  i rapporti o convenzioni internazionali, al coordinamento e alla presentazione al fondo sociale europeo dei progetti di qualificazione e riqualificazione professionale di lavoratori, ai sensi delle disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. del 1° febbraio 1971, n. 71/66, e dei relativi regolamenti di attuazione;
  • b)  alla formazione professionale dei lavoratori italiani all' estero;
  • c)  alle attività di formazione e addestramento professionale svolte dal Ministero della difesa e da quello dell' interno relativamente ai Corpi armati e ai Corpi di polizia.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991 - Formazione professionale - Controllo attraverso gli Ispettori del Lavoro - Esigenza del rispetto della normativa comunitaria per la corretta utilizzazione die contributi del Fondo sociale europeo - Spettanza dello Stato d'intesa con le regioni interessate

Art. 7

(1) Gli organi statali esplicano attività in ordine agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione, necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore.

Art. 8

(1) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato disporranno la consegna, con elenchi descrittivi, a ciascuna Provincia interessata, degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici ed organismi periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle Province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo articolo 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 9

(1) La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

(2) Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno assegnate alle Province secondo i parametri di cui all'articolo 78 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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