Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Nelle materie di cui all'articolo 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal Presidente della giunta provinciale.
(2) Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'articolo 111 del medesimo regio decreto.
(3) Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.
(4) I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia.3)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.