(1) Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 1.
(2) Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.
(3) I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 3, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 1 il periodo di residenza nel territorio della provincia di Trento è determinato anche con riferimento al periodo gia'compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.
(4) I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Trento sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreché il genitore o, rispettivamente, il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte. 5)