(1) Questo regolamento è emanato in base all’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(2) Fino all’emanazione di una nuova ed organica disciplina a livello provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, del diritto di stabilimento, della libera prestazione di servizi, della non discriminazione e dell'uguaglianza di trattamento, della trasparenza, della proporzionalità, della pubblicità e del riconoscimento reciproco, compatibilmente con i profili di organizzazione e contabilità amministrative disciplinati dalla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche.
(3) Ai fini del presente regolamento sono amministrazioni aggiudicatrici i soggetti tenuti all’applicazione della normativa provinciale.