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In vigore al: 04/10/2016

d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 39 (Classificazione delle acque meteor#iche)

(1) Le acque meteoriche sono classificate nelle seguenti quattro categorie, in rapporto al grado di inquinamento che dipende principalmente dalla loro provenienza:

  1. "acque meteoriche non inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici:
    1. tetti in zone residenziali e miste;
    2. piste pedonali e ciclabili;
    3. impianti sportivi e di ricreazione;
    4. cortili in zone residenziali con traffico motorizzato molto limitato;
    5. strade in zone residenziali con traffico giornaliero medio (TGM), inferiore a 500 autoveicoli al giorno;
    6. parcheggi in zone residenziali a bassa densità abitativa, costituite prevalentemente da case singole, case a schiera, ecc.;
  2. "acque meteoriche moderatamente inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici:
    1. tetti in zone industriali;
    2. superfici impermeabilizzate di cortili ed aree di transito in zone miste, zone produttive e zone industriali;
    3. strade con traffico giornaliero medio (TGM) fino a 5.000 autoveicoli al giorno, escluse quelle in zone residenziali con traffico inferiore a 500 autoveicoli al giorno;
    4. parcheggi a frequenza di utilizzo da bassa a moderata, come quelli di condomini, di edifici adibiti ad uffici, di stabilimenti dell'artigianato e dell'industria, di piccole attività commerciali, nonché piazzali di mercati, parcheggi ad uso stagionale, ecc.;
    5. cortili di aziende agricole e di aziende zootecniche;
  3. "acque meteoriche inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici:
    1. strade con oltre 5.000 autoveicoli al giorno (TGM);
    2. parcheggi con elevata frequenza di utilizzo, come quelli di esercizi commerciali medi e grandi, quelli nelle zone centrali dei centri abitati, ecc.;
    3. gallerie stradali con lunghezza superiore a 300 m;
  4. "acque meteoriche sistematicamente inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici con elevato pericolo d'inquinamento:
    1. aree di travaso di sostanze inquinanti;
    2. piazzali di lavaggio;
    3. aree per la manutenzione di veicoli;
    4. piazzali e zone di transito in caso di depuratori, discariche, impianti di cernita/trattamento/riciclaggio rifiuti, sui quali si svolgono attività inquinanti;
    5. zone di carico/scarico di attività produttive dei settori industria chimica, trattamento e rivestimento metalli;
    6. depositi di rottami;
    7. altre aree sulle quali si svolgono attività produttive inquinanti.

(2) In caso di separazione di acque meteoriche moderatamente inquinate, le acque di prima pioggia sono classificate come acque meteoriche inquinate, mentre quelle di seconda pioggia come non inquinate. In caso di separazione di acque meteoriche inquinate, le acque di prima pioggia sono classificate come acque meteoriche sistematicamente inquinate, mentre quelle di seconda pioggia moderatamente inquinate. In caso di separazione di acque meteoriche sistematicamente inquinate, le acque di prima pioggia sono classificate come acque meteoriche sistematicamente inquinate, mentre, salvo casi particolari, quelle di seconda pioggia vengono classificate come moderatamente inquinate.

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