Pubblicato nel B.U. 18 novembre 2008, n. 47.
(1) I presenti criteri disciplinano gli aiuti che la Provincia intende concedere ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4 agli Organismi di ricerca come definiti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione.
(2) Per Organismo di ricerca si intende: “un soggetto senza scopo di,lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti”.
(1) Sono ammissibili agli aiuti di cui all’art. 1, comma 1 i progetti presentati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2 che comportino attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi della disciplina comunitaria citata.
(2) Possono essere ammesse alle agevolazioni tutte le spese connesse al progetto, ad eccezione di quelle relative all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione degli immobili. Le spese relative ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili.
Gli aiuti possono coprire fino al 80% delle spese ammissibili, e saranno quantificate in funzione della natura del progetto.
Qualora il soggetto beneficiario svolga attività sia di natura economica che non economica, deve essere possibile distinguere chiaramente i costi imputabili a ciascuna delle due attività, per evitare sovvenzioni incrociate dell’attività economica. La prova della corretta imputazione deve risultare da una contabilità separata.
I risultati della ricerca sovvenzionata dalla Provincia ai sensi dell’art. 1, comma 1 dovranno avere ampia diffusione attraverso l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli eventuali utili saranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento.
Gli aiuti saranno concessi attraverso una procedura negoziale, nel rispetto di tutte le condizioni di cui agli articoli precedenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.