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In vigore al: 04/10/2016

Decreto del Presidente della Provincia5 agosto 2008, n. 421)
Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo

1)
Pubblicato nel B.U. 18 novembre 2008, n. 47.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento detta, in esecuzione dell’articolo 22bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali riconosciuto nei piani delle zone di pericolo. A questo scopo vengono individuati gli interventi, nonché le misure di difesa ammissibili nelle zone esposte a pericolo idrogeologico.

(2) Il presente regolamento detta altresì la procedura per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali per quelle aree che non costituiscono zone di pericolo idrogeologico e anche per le aree non indagate nei piani delle zone di pericolo, in quanto al momento dell’indagine non sussistono e non sono previsti impianti o attività potenzialmente in pericolo o dalle quali possa scaturire pericolo per impianti che si trovino al di fuori di esse.

(3)  Le norme del presente regolamento non si applicano per le piste da sci ai sensi della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, e funivie di cui legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 2 (Disposizioni generali)

(1)  I processi naturali che determinano i tipi di pericolo idrogeologico sono rappresentati da frane, pericoli idraulici e valanghe.

(2)  Le zone esposte a pericolo idrogeologico, distinte secondo i tipi di pericolo, vengono classificate in tre gradi di pericolosità idrogeologica:

  1. Zona H4 – pericolo molto elevato;
  2. Zona H3 – pericolo elevato;
  3. Zona H2 – pericolo medio.

(3)  Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di zone pericolose di diversa tipologia o di diverso grado di pericolosità si applicano le prescrizioni più restrittive.

(4)  Le disposizioni del presente regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale dovuto a eventi naturali.

Art. 3 (Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone esposte a pericolo idrogeologico)

(1)  Nelle zone indagate nei piani delle zone di pericolo ove non si trovano zone di pericolo H4, H3 o H2 sono consentiti i seguenti interventi senza ulteriore verifica:

  1. la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione, se l’area rientra nel grado di studio per la categoria a delle direttive per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la classificazione del rischio specifico, di seguito denominate direttive;
  2. la realizzazione di strutture all’aperto o di infrastrutture, nonché gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), nel caso l’area rientri nel grado di studio per la categoria b delle direttive.

(2)  Nelle zone di pericolo H4, H3 o H2 individuate nei piani delle zone di pericolo, gli organi competenti possono approvare gli interventi ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9, purché gli interventi siano tali da 2)

  1. migliorare o almeno non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l’equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio;
  2. non interferire con la sistemazione definitiva delle zone soggette a pericolo e nemmeno con i provvedimenti previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.

(3)  Nelle zone non indagate nei piani delle zone di pericolo sono assoggettati alla preventiva verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico di cui all’articolo 10 ed alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all’articolo 11 tutti gli interventi, ad eccezione di quelli per:

  1. la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente;
  2. la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico;
  3. la realizzazione degli impianti di cui alla categoria c delle direttive;
  4. la ristrutturazione e l’ampliamento, compresa la demolizione e ricostruzione nella stessa posizione, di edifici esistenti corrispondenti alla categoria b delle direttive, situati nel verde agricolo, verde alpino o bosco, a condizione che questi edifici si trovino all’esterno di aree con pericoli naturali noti. 3)

(4) 4)

2)
L'alinea del comma 2 dell'art. 3, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.
3)
La lettera d) dell'art. 3, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.
4)
L'art. 3, comma 4, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.

Art. 4 (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato (H4))

(1)  Nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente, senza aumenti di superficie utile o di volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico, i seguenti interventi:

  1. demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché sia tale da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli edifici;
  3. restauro e risanamento conservativo degli edifici, purché siano tali da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli edifici;
  4. provvedimenti per mitigare la vulnerabilità di edifici e altre costruzioni. Nelle zone di pericolo idraulico molto elevato è consentita negli edifici esistenti la realizzazione di superficie utile all’esterno dell’area interessata dal pericolo in misura non superiore a quella esposta all’allagamento, purché contestualmente siano dismesse le stesse superfici esposte e sia effettuata una verifica strutturale sulla tenuta delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
  5. adeguamento igienico-sanitario degli edifici necessario per l’osservanza di obblighi posti da disposizioni di legge o per garantirne la funzionalità connessa alla destinazione d’uso;
  6. sistemazione e manutenzione di superfici non coperte, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;
  7. trasformazione, nei casi previsti dalla legge, della destinazione d’uso degli immobili, purché ne limiti l’eventuale presenza umana o il danno potenziale alle strutture.

(2)  Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, alle stesse condizioni, per l’adeguamento di edifici esistenti alle norme di legge o di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sull’eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione degli incendi, sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, sulla salvaguardia dell’incolumità pubblica, anche con la realizzazione dei volumi tecnici indispensabili ed applicando l’articolo 77 della legge.

(3)  La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d) è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all’articolo 11.

Art. 5 (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle zone di pericolo idrogeologico elevato (H3))

(1)  Nelle zone di pericolo idrogeologico elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio tutti gli interventi indicati nell’articolo 4, nonché gli interventi di seguito indicati:

  1. demolizione e ricostruzione per aumentare la sicurezza degli edifici;
  2. aumenti della cubatura fuori terra esistente, purché aumentino la sicurezza degli edifici,
  3. realizzazione di parcheggi ai sensi dell'articolo 124 della legge, purché collocati nel sottosuolo;
  4. realizzazione di volumi interrati con funzione accessoria agli edifici, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5;
  5. realizzazione di altri tipi di manufatti non qualificabili come cubatura fuori terra, che abbiano comunque destinazioni d’uso e caratteristiche tali da non creare pericoli e da non subire potenzialmente danni rilevanti;
  6. nuove costruzioni nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati o presso le sedi di aziende agricole, purché non risulti incrementata l’esposizione al pericolo; 5)
  7. nuove costruzioni ed ampliamenti, esclusivamente nelle aree di pericolo di slittamento di neve (GS) di cui alle direttive, purché non risulti incrementata l’esposizione al pericolo.

(2)  La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a g), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 11, in modo che sia garantito, ai sensi delle direttive, il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore.

(3)  È consentita l’individuazione di nuove zone edificabili, purché, anche dopo la ponderazione degli interessi coinvolti e l’esame delle alternative, non sia possibile trovare una soluzione idonea fuori della zona di pericolo. Le misure di sicurezza e prescrizioni necessarie devono essere definite nel piano urbanistico comunale. Licenze d’uso possono essere rilasciate solo successivamente alla realizzazione ed al collaudo delle misure di sicurezza. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni:

  1. Verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico secondo l’articolo 10 e definizione di misure di sicurezza che consentano una definitiva riclassificazione dell’area in oggetto come minimo in zona di pericolo idrogeologico medio (H2).
  2. Nel caso in cui la riduzione del pericolo ai sensi della lettera a) non sia possibile per motivi tecnici o non sostenibile economicamente, sulla base della verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica ai sensi dell’articolo 11 devono essere stabiliti provvedimenti e prescrizioni relativi all’utilizzo previsto, che assicurino una durevole riduzione della vulnerabilità ed il raggiungimento del rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore nella zona. 6)
5)
La lettera f) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.
6)
L'art. 5, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.

Art. 6 (Interventi consentiti sul patrimonio edilizio nelle zone di pericolo idrogeologico medio (H2))

(1)  Nelle zone di pericolo idrogeologico medio sono consentiti sul patrimonio edilizio tutti gli interventi indicati negli articoli 4 e 5, nonché i seguenti interventi:

  1. ristrutturazione edilizia;
  2. aumenti della cubatura urbanistica esistente ammissibili sulla base di leggi, regolamenti o strumenti urbanistici vigenti;
  3. cambiamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti sia all’interno che all’esterno dei centri edificati o presso le sedi di aziende agricole, purché compatibili con le condizioni di pericolo; 7)
  4. realizzazione, nelle sedi delle aziende agricole, dei fabbricati rurali necessari per la conduzione dell’azienda agricola e degli edifici residenziali ai sensi dell'articolo 107 e dell'articolo 108 della legge. 8)

(2)  È consentita la previsione di nuove zone edificabili nelle aree di pericolo idrogeologico medio, previa ponderazione degli interessi coinvolti ed esame d’idonee alternative.

(3)  La realizzazione di strutture ai sensi dell’articolo 22/ter della legge non è ammessa. 9)

(4)  Nelle zone di pericolo idrogeologico medio i cambiamenti di destinazione d'uso dei fabbricati rurali non appartenenti alla sede aziendale del maso ed esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola sono consentiti limitatamente ai lotti interclusi ed alle aree libere di frangia. Lo spostamento e la ricostruzione in sede diversa degli stessi fabbricati, sempre all'interno delle medesime zone di pericolo idrogeologico medio, sono consentiti a condizione che la nuova sede sia un lotto intercluso o un'area libera di frangia.

(5)  La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), ai commi 2 e 4 e all’articolo 5, comma 1, lettere da a) a g) è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 11.10)

7)
La lettera c) dell'art. 6, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.
8)
La lettera d) dell'art. 6, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.
9)
L'art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.
10)
L'art. 6, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.

Art. 7 (Interventi consentiti sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche nelle zone di pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2))

(1)  In tutte le zone perimetrate a pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio sono consentiti sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche i seguenti interventi:

  1. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  2. adeguamenti richiesti per ragioni di sicurezza di esercizio o da norme provinciali o statali;
  3. adeguamenti finalizzati all'acquisizione di innovazioni tecnologiche;
  4. ampliamenti, ristrutturazioni e nuove realizzazioni nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato, solo in riferimento a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e non delocalizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee misure, anche temporanee, di riduzione dei danni potenziali;
  5. ampliamenti, ristrutturazioni e nuove realizzazioni nelle zone di pericolo idrogeologico elevato e medio, purché risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee misure, anche temporanee, di riduzione dei danni potenziali.

(2)  Nelle sole zone di pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato la realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettere b), d) ed e), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 11, che deve essere approvata dagli uffici provinciali competenti.

(3)  La realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettera c), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica solo se le innovazioni tecnologiche introdotte comportano un aumento della capacità di servizio dell'infrastruttura stessa.

Art. 8 (Opere di sistemazione, di difesa, di bonifica, di riqualificazione ambientale)

(1)  Per la messa in sicurezza e la riduzione dei danni potenziali a persone e beni sull’intero territorio provinciale sono consentiti, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, i seguenti interventi:

  1. bonifica, sistemazione e realizzazione di opere di difesa attiva e passiva;
  2. sistemazione e riqualificazione ambientale dirette alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali, purché idonee a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona e delle cenosi di vegetazione riparia;
  3. interventi urgenti disposti dalle competenti autorità provinciali in caso di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
  4. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di difesa.

Art. 9 (Impianti sportivi ed impianti per il tempo libero)

(1)  Gli impianti sportivi e gli impianti per il tempo libero, esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento e che si trovino in zone di pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, sono da sottoporre alla verifica di compatibilità idrogeologica e idraulica di cui all’articolo 11. Tramite tale verifica devono essere fissati idonei provvedimenti e prescrizioni, anche di carattere temporaneo, che assicurino, ai sensi delle direttive, il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore. L’attuazione di tali provvedimenti deve avvenire entro un termine massimo di dodici mesi dall’approvazione del piano delle zone di pericolo. Ove, entro tale termine, non fossero attuati tali provvedimenti tesi a garantire la necessaria sicurezza, i tratti interessati dagli impianti devono essere chiusi e spostati o deve essere ripristinata la destinazione originaria.

(2)  Per la nuova individuazione e la modifica di impianti sportivi e di impianti per il tempo libero, compresi gli edifici annessi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.

Art. 10 (Verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico)

(1)  Ove richiesto dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa contestuale verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico, di seguito denominata verifica di pericolo. L’elaborazione di questa verifica è a spese del proprietario o gestore in questione.

(2)  La verifica di pericolo è da effettuare, ai sensi delle direttive, in aree non indagate come anche per interventi per cui è richiesta una verifica approfondita per passare dal grado di studio per la categoria b a quello per la categoria a. Per l’approvazione della verifica di pericolo si applica il procedimento di cui articolo 22/bis, comma 3, della legge. L’approvazione della verifica di pericolo vale come modifica del piano delle zone di pericolo per l’area indagata.

(3)  Le verifiche di pericolo devono tenere conto di quanto previsto dai piani territoriali, urbanistici e di settore in vigore o adottati e devono essere corredate da cartografia in scala opportuna secondo le indicazioni di cui alle direttive.

(4)  Le verifiche di pericolo possono essere elaborate da professionisti iscritti agli albi professionali degli ingegneri, dei geologi o dei dottori agronomi e forestali. Si applica a tal fine la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. Le verifiche di pericolo possono essere inoltre elaborate da dipendenti della pubblica amministrazione inquadrati nel profilo professionale corrispondente.

Art. 11 (Verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica)

(1)  Ove richiesto dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa contestuale verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica, di seguito denominata verifica di compatibilità. Nel corso di detta verifica si valutano altresì la conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e beni. L’elaborazione di questa verifica è a spese del proprietario o gestore in questione. 11)

(2)  La verifica di compatibilità può essere effettuata solo per progetti nelle zone già indagate nella relativa categoria di grado di studio. Essa stabilisce la compatibilità del progetto con i pericoli rilevati dalla carta delle zone di pericolo del comune e deve essere predisposta ai sensi delle direttive. Con la verifica di compatibilità devono essere date indicazioni vincolanti relative a:

  1. valutazione del rischio specifico in base alle interferenze tra dissesti ed uso del suolo attuale e programmato;
  2. esistenza di elementi vulnerabili e gravità dei danni potenziali;
  3. valutazione delle misure di sicurezza necessarie;
  4. garanzia che non siano cagionati danni o rischi maggiori a terzi.

(3)  Le verifiche di compatibilità devono tenere conto di quanto previsto dai piani territoriali, urbanistici e di settore in vigore o adottati e, se del caso, devono essere corredate da cartografia in scala opportuna, secondo le indicazioni di cui alle direttive.

(4)  Le verifiche di compatibilità possono essere elaborate esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata, nonché da dipendenti della pubblica amministrazione inquadrati nel profilo professionale corrispondente.

(5)  I risultati della verifica di compatibilità sono vincolanti per l’approvazione o l’autorizzazione dell’opera da parte dell’autorità competente.

(6)  La verifica di compatibilità non sostituisce la valutazione d’impatto ambientale, le relazioni ed altre valutazioni equivalenti richieste al soggetto promotore da norme provinciali o statali.

11)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 22 maggio 2012, n. 17.

Art. 12 (Delocalizzazione ed altri provvedimenti)

(1)  Le costruzioni che si trovino nel verde agricolo in zone di pericolo idrogeologico molto elevato o elevato possono essere delocalizzate in altra sede ai sensi dell’articolo 107, commi 13, 13bis e 13ter, della legge, ove non sia tecnicamente possibile o economicamente sostenibile, anche con diversi provvedimenti temporalmente distribuiti, garantire il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore. Ove la delocalizzazione in altra sede non è possibile, il sindaco competente predispone piani di emergenza in conformità alle disposizioni in materia di protezione civile. Nell’ambito di una pianificazione congiunta di protezione civile tra comuni confinanti possono essere adottati, in casi motivati, provvedimenti  che ricadono anche sul territorio del comune confinante.

(2)  Le strutture esistenti all'aperto che non sono considerate nell’articolo 9 e che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono ubicate nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposte alla verifica di compatibilità di cui all’articolo 11. Tramite tale verifica devono essere fissati, in conformità alle disposizioni e alla pianificazione in materia di protezione civile, provvedimenti e prescrizioni che assicurino, ai sensi delle direttive, il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore.

Art. 13 (Abrogazioni e norme transitorie)

(1)  I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, sono abrogati.

(2) 12)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

12)
L'art. 13, comma 2, è stato abrogato dall'art. 4, comma 5, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.
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ActionAction10/03/2008 - Delibera N. 733 del 10.03.2008
ActionAction10/03/2008 - Delibera N. 734 del 10.03.2008
ActionAction17/03/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008
ActionAction25/03/2008 - Delibera N. 987 del 25.03.2008
ActionAction26/03/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2008, n. 11
ActionAction31/03/2008 - Delibera N. 1022 del 31.03.2008
ActionAction31/03/2008 - Delibera N. 1069 del 31.03.2008
ActionAction02/04/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionAction02/04/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 02.04.2008
ActionAction02/04/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008
ActionAction02/04/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008
ActionAction03/04/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 16
ActionAction09/04/2008 - Contratto collettivo intercompartimentale9 aprile 2008
ActionAction14/04/2008 - Accordo 14 aprile 2008
ActionAction14/04/2008 - Delibera N. 1187 del 14.04.2008
ActionAction14/04/2008 - Delibera N. 1247 del 14.04.2008
ActionAction17/04/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2008, n. 18
ActionAction22/04/2008 - Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionAction22/04/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008
ActionAction23/04/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2008, n.19
ActionAction24/04/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008
ActionAction28/04/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008
ActionAction28/04/2008 - Delibera N. 1378 del 28.04.2008
ActionAction06/05/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2008, n. 21
ActionAction06/05/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008
ActionAction13/05/2008 - Delibera N. 1589 del 13.05.2008
ActionAction15/05/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 15.05.2008
ActionAction16/05/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008
ActionAction19/05/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2008, n. 23
ActionAction19/05/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2008, n. 24
ActionAction19/05/2008 - Delibera N. 1677 del 19.05.2008
ActionAction21/05/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008
ActionAction03/06/2008 - Delibera N. 1855 del 03.06.2008
ActionAction03/06/2008 - Delibera N. 1863 del 03.06.2008
ActionAction03/06/2008 - Delibera N. 1872 del 03.06.2008
ActionAction05/06/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008
ActionAction06/06/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008
ActionAction10/06/2008 - Contratto collettivo10 giugno 2008
ActionAction16/06/2008 - Delibera N. 2046 del 16.06.2008
ActionAction16/06/2008 - Delibera N. 2151 del 16.06.2008
ActionAction26/06/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008
ActionAction27/06/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008
ActionAction30/06/2008 - Delibera N. 2300 del 30.06.2008
ActionAction30/06/2008 - Delibera N. 2320 del 30.06.2008
ActionAction01/07/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008
ActionAction07/07/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
ActionAction07/07/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 28
ActionAction07/07/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 30
ActionAction07/07/2008 - Delibera N. 2417 del 07.07.2008
ActionAction07/07/2008 - Delibera N. 2452 del 07.07.2008
ActionAction14/07/2008 - Delibera N. 2496 del 14.07.2008
ActionAction21/07/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 21.07.2008
ActionAction21/07/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 261 del 21.07.2008
ActionAction22/07/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008
ActionAction25/07/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 25.07.2008
ActionAction28/07/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 28 luglio 2008, n. 36
ActionAction28/07/2008 - Delibera N. 2769 del 28.07.2008
ActionAction30/07/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008
ActionAction31/07/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 31.07.2008
ActionAction05/08/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
ActionAction08/08/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 08.08.2008
ActionAction10/08/2008 - Delibera N. 2828 del 10.08.2008
ActionAction18/08/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 18.08.2008
ActionAction01/09/2008 - Delibera N. 3128 del 01.09.2008
ActionAction02/09/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008
ActionAction02/09/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008
ActionAction02/09/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 02.09.2008
ActionAction15/09/2008 - Delibera N. 3295 del 15.09.2008
ActionAction22/09/2008 - Delibera N. 3393 del 22.09.2008
ActionAction30/09/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008
ActionAction01/10/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008
ActionAction06/10/2008 - Delibera N. 3626 del 06.10.2008
ActionAction08/10/2008 - Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionAction20/10/2008 - Delibera N. 3851 del 20.10.2008
ActionAction27/10/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 348 del 27.10.2008
ActionAction28/10/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 28.10.2008
ActionAction10/11/2008 - Delibera N. 4136 del 10.11.2008
ActionAction10/11/2008 - Delibera N. 4172 del 10.11.2008
ActionAction17/11/2008 - Delibera N. 4251 del 17.11.2008
ActionAction20/11/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008
ActionAction25/11/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 390 del 25.11.2008
ActionAction27/11/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008
ActionAction01/12/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 393 del 01.12.2008
ActionAction09/12/2008 - Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
ActionAction15/12/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 406 del 15.12.2008
ActionAction15/12/2008 - Delibera N. 4709 del 15.12.2008
ActionAction15/12/2008 - Delibera N. 4722 del 15.12.2008
ActionAction15/12/2008 - Delibera N. 4732 del 15.12.2008
ActionAction21/12/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.12.2008
ActionAction22/12/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 22.12.2008
ActionAction29/12/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008
ActionAction10/04/2008 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 130 vom 10.04.2008
ActionAction07/08/2008 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 286 vom 07.08.2008
ActionAction27/08/2008 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 27.08.2008
ActionAction22/10/2008 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008
ActionAction09/12/2008 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 397 vom 09.12.2008
ActionAction09/12/2008 - Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
ActionAction11/02/2008 - Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
ActionAction05/08/2008 - Decreto del Presidente della Provincia5 agosto 2008, n. 42 
ActionAction07/07/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 32 
ActionAction07/01/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2 
ActionAction08/07/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2008, n. 34 —
ActionAction16/06/2008 - Delibera 16 giugno 2008, n. 2112
ActionAction07/01/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
ActionAction03/11/2008 - Delibera 3 novembre 2008, n. 3990
ActionAction15/09/2008 - Accordo 15 settembre 2008
ActionAction12/02/2008 - Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionAction08/09/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 8 settembre 2008 , n. 46
ActionAction19/08/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2008, n. 43
ActionAction21/08/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008 , n. 44
ActionAction21/08/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2008 , n. 45
ActionAction15/09/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2008 , n. 47
ActionAction16/09/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2008 , n. 48
ActionAction19/09/2008 - Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionAction01/10/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionAction01/10/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008 , n. 55
ActionAction09/10/2008 - Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionAction13/10/2008 - Legge provinciale 13 ottobre 2008, n. 9
ActionAction21/10/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2008 , n. 58
ActionAction24/10/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2008 , n. 59
ActionAction13/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionAction14/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 14 novembre 2008 , n. 64
ActionAction20/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2008 , n. 66
ActionAction24/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2008 , n. 67
ActionAction24/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2008 , n. 68
ActionAction24/11/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2008 , n. 69
ActionAction16/12/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2008 , n. 73
ActionAction16/09/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2008 , n. 50
ActionAction26/09/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52 
ActionAction09/06/2008 - Legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3 
ActionAction14/03/2008 - Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionAction21/01/2008 - Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
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