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In vigore al: 04/10/2016

o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 41)
Regolamento sulla formazione medica specialistica

1)
Pubblicato nel B.U. 19 febbraio 2008, n. 8.

Capo I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina gli interventi in materia di formazione medica specialistica in attuazione del titolo III della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Art. 2 (Conoscenze linguistiche)   delibera sentenza

(1) Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all’articolo 22 della legge coloro che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

(2)Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un esame per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d’ascolto, in una prova scritta e in una prova orale. 2)

(3)L’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è effettuato a cura di un esperto/un’esperta nella lingua italiana e di un esperto/un’esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. 2)

(4)L’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche può essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. 2)

(5)L’attestazione di superamento dell’esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche.3) 2)

massimeDelibera 29 settembre 2015, n. 1104 - Attuazione degli esami per l'accertamento delle conoscenze linguistiche per l'ammissione alla formazione specifica in medicina generale e alla formazione medica generale e alla formazione medica specialistica da parte del Servizio esami di bi- e trilinguismo
2)
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2, sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 27 luglio 2015, n. 20.
3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 32.

Art. 3 (Obblighi connessi alla formazione medica specialistica)  delibera sentenza

(1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c), della legge devono prestare – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per:

  1. quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; se l’intervento non è stato concesso per l’intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto;
  2. un periodo proporzionato alla durata della concessione degli emolumenti, in caso di beneficiari degli interventi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c).

(2) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l’obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

(3) L’obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e – in entrambi i casi – non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio.

(4) In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all’articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire:

  1. se l’inadempimento è totale, l’intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione;
  2. se l’inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l’anno vengono riconosciuti ai fini dell’adempimento parziale e della conseguente riduzione dell’importo da restituire.

(5) In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l’intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione.

(6) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l’interruzione della formazione e determina l'ammontare dell’importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell’importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi. 4)

massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1820 - Modifica delle propria delibera del 10.11.2008, n. 4203 concernente l'approvazione della dichiarazione d'impegno ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 gennaio 2008, n. 4 in forma vigente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003 - Sanitari - assegno o contributo di specializzazione - inadempimento dell'interessato - determinazione di restituzione di parte del beneficio - occorre motivazione specifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi
4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 32.

Capo II
Interventi di sostegno

Art. 4 (Convenzioni per la formazione di medici specialistici)

(1) Le convenzioni di cui al Capo II del Titolo III della legge, prevedono, oltre a quanto già previsto dalla legge:

  • a)  l' ammontare dell'importo e le relative modalità di erogazione da versare all'università o all'organismo convenzionato per l'attivazione dei posti di formazione medica specialistica;
  • b)  che nelle procedure selettive l' università o l'organismo possa effettuare un'ulteriore valutazione dopo quella operata dalla Provincia;
  • c)  che negli avvisi di selezione o nei bandi di concorso siano indicati anche i requisiti necessari per l' occupazione dei posti aggiuntivi;
  • d)  la corresponsione allo specializzando o alla specializzanda, da parte dell' università o dell'istituto convenzionato, degli importi previsti dalla vigente normativa dello Stato interessato;
  • e)  che l' università o l'organismo stipuli in favore dello specializzando o della specializzanda apposite assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, nonché contro i rischi della responsabilità civile;
  • f)  l' istituzione di un organismo in cui sono rappresentati la Provincia e l'università o l'organismo che vigila sull'osservanza della convenzione e tenta la conciliazione all'insorgere di controversie.

(2) Di norma le convenzioni hanno durata triennale e possono essere rinnovate al massimo per 9 anni.

(3) L'ammontare delle somme da corrispondere alle università ed agli organismi convenzionati si determina in base all'articolo 5, comma 8 della presente legge secondo le convenzioni stipulate.

(4) le convenzioni possono prevedere forme di aggiornamento professionale periodici e istituzionalizzati per gli specializzati.

Art. 5 (Assegni per la formazione di medici specialisti)

(1) L'avviso di selezione per l'attribuzione degli assegni di cui al Capo III del Titolo III della legge, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, indica le specialità ed il numero dei posti, ed eventualmente le strutture in relazione alle quali l'assegno può essere fruito, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati e le modalità della selezione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione.

(2) Il bando di selezione può prevedere che ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, il godimento di determinati assegni sia riservato a specifiche categorie di aspiranti.

(3) I bandi di selezione possono essere distinti per strutture convenzionate o non convenzionate. Per queste ultime l'avviso di selezione può prevedere che l'assegno possa essere concesso esclusivamente se esse possiedono determinati requisiti.

(4) Nella domanda va indicata la specialità e l'università o l'organismo a cui si aspira. Alla domanda va allegata la documentazione curriculare.

(5)La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, forma la graduatoria degli idonei, previo esame della documentazione presentata e previo controllo della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2.5)

(6) La valutazione delle domande e la formazione della graduatoria si basano sui seguenti elementi, secondo i criteri di punteggio riportati nell'avviso di selezione:

  • a)  titoli di studio, i quali sono requisiti d' accesso agli interventi di sostegno ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, con specifico riguardo ai titoli accademici, anche postlaurea;
  • b)  titoli scientifici, ivi comprese l' attività di ricerca, le pubblicazioni, la partecipazione ad iniziative o ad organismi nel rispettivo campo professionale;
  • c)  titoli formativi e professionali nel rispettivo campo professionale;
  • d)  titoli di servizio nel rispettivo campo professionale;
  • e)  titoli didattici nel rispettivo campo professionale.

(7) A parità di punteggio, è preferito o preferita l'aspirante che non risulti già in possesso di un titolo di formazione medica specialistica.

(8) L'ammontare degli assegni varia da Euro 1.549,37 a Euro 2.500,00 mensili lordi in base al fatto che il luogo di formazione ed in base alla convenzione stipulata con l'ente di formazione.

(9) Per la frequenza di formazioni integrative, svolte dopo l'assolvimento della formazione specialistica e in base ai rispettivi criteri possono essere concessi contributi di importo pari al 50 per cento delle tasse d'iscrizione e fino ad un massimo di Euro 2.500,00 annui o gli importi indicati dal comma 8, in base al fabbisogno del Servizio Sanitario Provinciale e in relazione alla durata della formazione.

5)
L'art. 5, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 3 del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 32, e poi dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 27 luglio 2015, n. 20.

Art. 6 (Obblighi durante il periodo formativo presso strutture non convenzionate)

(1) Entro tre mesi dalla stipula del contratto di formazione i beneficiari degli assegni trasmettono alla Provincia una dichiarazione d'avvenuto inizio delle attività formative, corredata della documentazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione di un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

(2) Al termine di ogni semestre, o di un periodo più breve, se previsto dall'ordinamento degli studi, i beneficiari trasmettono alla Provincia una dichiarazione debitamente controfirmata, dalla quale risulti il regolare svolgimento delle attività formative.

(3) Gli assegni sono emessi sulla base della dichiarazione di cui ai commi 1.

Art. 7 (Obblighi durante il periodo formativo presso strutture convenzionate)

(1) Dalla stipula del contratto di formazione la struttura trasmette alla Provincia una dichiarazione d'avvenuto inizio delle attività formative.

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 8 (Posti di formazione)

(1) La formazione medico-specialistica può essere svolta presso le strutture del Servizio sanitario provinciale debitamente accreditati come strutture formative.

(2) La formazione di cui al comma 1 si svolge secondo i criteri stabiliti a livello nazionale a norma dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche.

(3) Le procedure di selezione vengono avviate nel rispetto delle norme sulla selezione del personale nell'ambito degli enti pubblici locali.

Art. 9 (Personale in aspettativa)

(1) Il personale di cui all'articolo 32 della legge, può partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione di una misura di sostegno ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

Art. 10 (Disposizione transitoria)

(1) Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, svolgono la formazione specialistica beneficiando delle relative misure di sostegno, possono partecipare alle procedure di selezione previste dall'articolo 8, comma 3.

Art. 11 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 29 marzo 1988, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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