(1) In caso di taglio non autorizzato ovvero di grave danneggiamento di piante legnose tale da pregiudicare il mantenimento delle stesse o da alterarne la struttura in maniera sostanziale, è disposta la messa a dimora di piante sostitutive ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale. L'obbligato alla piantumazione compensativa deve anche garantire la crescita ed il mantenimento delle piante.
(2) Oltre alla piantumazione compensativa, è dovuto un risarcimento in denaro. Il relativo importo è determinato dall'ispettorato forestale territorialmente competente nella misura del 70 per cento del valore delle piante legnose tagliate, calcolato secondo i criteri di cui all'allegato A.
(3) Se il comune territorialmente interessato ha propri uffici o servizi preposti alla gestione e al mantenimento delle aree destinate a verde pubblico, il risarcimento del danno ai sensi del comma 2 è determinato dai direttori di questi ultimi.
(4) Nei casi in cui l'esecuzione di una piantumazione compensativa non sia possibile per motivi oggettivi, il risarcimento in denaro è determinato nella misura del 100 per cento del valore delle piante legnose abbattute, come stabilito nell'allegato A.