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In vigore al: 04/10/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 711)
Regolamento di attuazione concernente i corsi di formazione di base e di perfezionamento per addetti agli archivi comunali, privati e di altri enti pubblici locali

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 8 febbraio 2000, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le materie, le modalità e la durata dei corsi di formazione per gli addetti agli archivi comunali, privati ed agli archivi di altri enti pubblici locali, in attuazione dell'articolo 31 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, recante "Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige".

Art. 2 (Corsi di formazione)

(1) La formazione degli addetti agli archivi comunali, privati e di altri enti pubblici locali si articola in due tipi di corso:

  • a)  corsi di formazione di base;
  • b)  corsi di perfezionamento.

Art. 3 (Programma di insegnamento)

(1) Nei corsi di formazione di base si impartiscono nozioni fonda-mentali nelle seguenti materie:

  • a)  archivistica;
  • b)  paleografia e diplomatica dell' età moderna;
  • c)  storia provinciale con particolare attenzione alla storia istituzionale ed amministrativa;
  • d)  introduzione all' archiviazione elettronica. 2)

(2) I corsi di perfezionamento consistono nell'approfondimento di una o più materie del corso di formazione di base.

(3) Le nozioni necessarie sono impartite tramite lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, da organizzare in maniera flessibile a seconda delle esigenze dei partecipanti.

2)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 31 luglio 2003, n. 31.

Art. 4 (Durata)

(1) Il corso di formazione di base comprende almeno 65 ore di insegnamento. 3)

(2) I corsi di perfezionamento prevedono almeno sei ore di insegnamento, tenuto conto delle specifiche esigenze.

3)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 31 luglio 2003, n. 31.

Art. 5 (Direzione)

(1) La direzione dei corsi è affidata all'Archivio provinciale, che provvede alla nomina dei relatori dei corsi, aventi specifica preparazione in materia. Per l'organizzazione dei corsi l'Archivio provinciale può stipulare convenzioni con specifici partner. 4)

4)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 31 luglio 2003, n. 31.

Art. 6 (Frequenza)

(1) I partecipanti ai corsi di formazione di base devono frequentare regolarmente le lezioni teoriche e pratiche. Le assenze non possono superare un quarto delle ore di lezioni teoriche e pratiche.

Art. 7 (Verifica dell'idoneità)

(1) Il test attitudinale finale è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dal partecipante o dalla partecipante durante la frequenza al corso.

(2) Il test consiste in un esame scritto teorico e orale pratico nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 3.

(3) La valutazione riportata nella parte teorica dell'esame così come in quella pratica è espressa in centesimi.

(4) Concludono con esito positivo il corso di formazione di base i partecipanti e le partecipanti che hanno raggiunto la media dei sessanta centesimi in ciascuna delle due parti dell'esame. 5)

5)

L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 31 luglio 2003, n. 31.

Art. 8 (Attestato)

(1) A coloro che hanno frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso di formazione di base viene rilasciato l'attestato di cui all'articolo 31, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17.

Art. 9 (Spese)

(1) Le spese per la realizzazione dei corsi sono a carico della Provincia, mentre le eventuali spese per vitto e alloggio dei partecipanti sono a carico degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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