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In vigore al: 04/10/2016

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 691)
Regolamento relativo al recupero di materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° febbraio 2000, n. 5.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina la qualità dei materiali edili riciclati e le modalità di impiego degli stessi, in attuazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, recante norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta; del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.

(2) Le imprese che riutilizzano materiali da costruzione e demolizione devono osservare la linea guida di cui all'allegato.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002 - Smaltimento di rifiuti - materiali da costruzione e demolizione - delibera della G.P. del relativo “programma di recupero" - illegittima ignoranza delle osservazioni del Comune

Art. 2 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Linea guida per il recupero di materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati

Ambito di applicazione

Il programma della Giunta provinciale del 1993 per un sistema coordinato di raccolta e riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sull'intero territorio provinciale ha permesso di avviare la realizzazione di strutture di smaltimento e di fissare gli standard tecnici minimi per gli impianti.

Il presupposto per poter immettere nuovamente i materiali edili riciclati nel ciclo dei materiali da costruzione è la definizione di un loro standard qualitativo uniforme. In tal senso i materiali edili riciclati devono poter rispondere, nelle caratteristiche d'uso e di durata, agli stessi requisiti richiesti alle materie prime da costruzione naturali comunemente usate.

La presente linea guida fissa, per gli impianti di riciclaggio, i tipi e l'ambito di applicazione degli accertamenti tecnici e delle prove di qualità. Non vengono invece trattati gli impianti di lavorazione di sabbia e ghiaia (cfr. allegato 1).

La linea guida descrive le caratteristiche di qualità richieste ai prodotti riciclati sotto il profilo della tecnica edilizia e della compatibilità ambientale. Essa regola inoltre i possibili ambiti d'impiego dei materiali edili riciclati, che sostanzialmente devono essere utilizzati nel modo più vantaggioso possibile.

Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente linea guida compete all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro in collaborazione con l'Ufficio provinciale geologia e prove materiali. Questi uffici possono eventualmente incaricare del controllo esperti esterni riconosciuti.

L'osservanza, da parte delle imprese che effettuano il riciclaggio, delle disposizioni contenute nella presente linea guida, abilita alla fornitura di materiale edile riciclato, secondo i prezzi informativi per le opere edili e le opere civili non edili della Provincia Autonoma di Bolzano. In caso di inosservanza di tali disposizioni, i materiali da costruzione e demolizione, anche lavorati, si devono continuare a considerare rifiuti speciali.

Il committente di opere pubbliche nell'ambito dell'affidare un incarico a imprese di costruzione richiede l'attestazione da parte degli uffici di controllo che le imprese fornitrici di materiale edile riciclato operino nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente linea guida.

Questa garanzia di qualità dovrebbe costituire il presupposto affinchè in Alto Adige si possa sviluppare un mercato dei materiali riciclati.

Indipendentemente dalle prescrizioni della presente linea guida dovrà essere osservata la legislazione vigente in materia; i progetti per i singoli impianti dovranno inoltre essere sottoposti al parere degli uffici competenti.

Definizioni

Materiale estraneo: sostanza minerale di resistenza inferiore (gesso, cemento cellulare, calcestruzzo poroso), che determina una riduzione del valore della frazione principale.

Materiale incompatibile: sostanza per lo più non minerale, come ad es. legno, plastica, vetro e materiali di scarto simili, che determina un deprezzamento del materiale.

Impurità: conformemente a questa linea guida sono considerate impurità i materiali incompatibili ai fini edili e i materiali estranei come terreno vegetale, rifiuti, legno, metallo, materie plastiche, gesso, cartone.

Inquinanti: è da considerarsi inquinante la contaminazione con sostanze nocive come oli minerali, idrocarburi, sostanze ad elevato contenuto di sali, metalli pesanti.

Per la definizione di materiale da scavo, demolizione stradale, materiale di demolizione vale quanto riportato nel "Programma per la realizzazione di un sistema di raccolta e riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione in Provincia di Bolzano" (1993).

  • 1.  Origine e lavorazione dei materiali da costruzione e demolizione - documentazione per l' impianto di riciclaggio

1.1. origine dei materiali da costruzione e demolizione
Nell'ambito dell'attività di costruzione di qualsiasi genere si formano prodotti residui, denominati con il termine generale "materiali da costruzione e demolizione". Possono presentarsi sciolti (terre di scavo, strati antigelo, ghiaia), legati idraulicamente (calcestruzzo, cemento armato) o in forma di conglomerati bituminosi (asfalto).
Obiettivo del riciclaggio è raggiungere il più elevato grado di riutilizzo dei materiali residui prodotti e l`elevata qualità degli stessi. A tal fine è necessaria, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti. In cantiere, per lo stoccaggio di frazioni omogenee, occorre dotarsi di container separati perlomeno per gli inerti, il legno, i metalli e il materiale da imballaggio. I rifiuti pericolosi e il materiale chimicamente contaminato devono essere prelevati e smaltiti separatamente. I rifiuti contenenti amianto vanno stoccati separatamente già presso il cantiere e smaltiti direttamente presso la discarica comprensoriale, ai sensi della legislazione specifica ( legge n. 257 del 27. marzo 1992, decreto legislativo n. 277 del 15 settembre 1991 e successive disposizioni di legge).
Durante le demolizioni è da preferire il cosiddetto smontaggio selettivo: eseguendo in ordine inverso le operazioni che hanno portato alla costruzione dell'edificio vengono smontate le diverse parti dell'opera e le singole unità come finestre, porte, pavimenti e sottofondi, isolazioni, installazioni varie, tetti e facciate, e stoccate in gruppi omogenei di materiali.
Un utile strumento per lo smontaggio è un piano di smaltimento che indichi i quantitativi e i tipi dei rifiuti prodotti, mostri le modalità di stoccaggio provvisorio, di trasporto dal cantiere (camion, benne/container) e le possibilità di recupero e smaltimento.
Il maggiore impegno richiesto viene compensato dai minori costi di smaltimento presso l'impianto di riciclaggio.
In caso di grossi interventi di demolizione la corretta procedura di smontaggio dovrebbe essere specificata nella concessione alla demolizione o nella concessione edilizia.

1.2. Categorie di accettazione
Negli impianti di riciclaggio i materiali da costruzione e demolizione vengono classificati nelle seguenti categorie di accettazione:
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I seguenti materiali contenenti sostanze nocive non devono essere conferiti agli impianti di riciclaggio, ma devono essere separati direttamente in cantiere e smaltiti secondo le normative vigenti:
- materiali da costruzione e demolizione contenenti amianto
- spazzatura delle strade
- parti minerali dalla selezione di residui di discariche
- materiali isolanti minerali ovvero rifiuti in fibre minerali
- terra contaminata con oli o terra da risanamenti.
Le macerie prodotte da incendio, prima del loro conferimento ad un impianto devono essere sottoposte ad analisi volte ad accertare la contaminazione chimica subita.
Per la ghiaia "ferroviaria" (pietrisco) si devono osservare le norme previste al punto 7.11 del D.M. 5 febbraio 1998.

1.3. Controllo in entrata
All'atto del conferimento all'impianto, il materiale viene pesato o ne viene determinata la quantità in volume. Il personale dell'impianto di riciclaggio deve sottoporre il materiale in ingresso ad un attento controllo per valutare eventuali contaminazioni chimiche. Del materiale da costruzione e demolizione vengono valutati l'aspetto, il colore e l'odore; può essere utile inoltre, in questa fase, la misurazione in sito della conducibilità elettrica, del pH e della durezza. In caso di sospetto inquinamento occorre eseguire un'analisi. Se mediante un'analisi organolettica (odore, aspetto) o chimica venisse accertato un inquinamento chimico del materiale da demolizione e costruzione, questo non può essere accettato e deve essere smaltito a carico del conferente. Questo accertamento deve inoltre essere annotato nel registro.
Inoltre durante le operazioni di scarico dei materiali da costruzione e demolizione il personale dell'impianto di riciclaggio affettua un ulteriore controllo, giacchè solo in questo modo è possibile verificare la presenza nel carico di parti contaminate nascoste.
Durante il controllo in entrata, i materiali da costruzione e demolizione vengono esaminati e classificati in base alle loro possibilità di utilizzo in varie categorie di accettazione (cfr. tab. 1) e destinati in luoghi di stoccaggio distinti.
Nel registro di carico e scarico devono essere annotati, oltre ai dati previsti dalla legge, la provenienza, la destinazione d'uso dell'opera edile di provenienza del materiale e la classificazione in base alla relativa categoria di accettazione. Tra le destinazioni d'uso figurano anche quei tipi di opere da cui possono derivare materiali potenzialmente contaminati, come ad esempio distributori di benzina, edifici industriali, puliture a secco, officine meccaniche.
Il registro di carico e scarico costituisce contemporaneamente anche il libro giornale dell'azienda per quanto riguarda l'accettazione dei materiali.

1.4. Stoccaggio - trattamento - smercio
I materiali preselezionati vanno stoccati separatamente, tenendo presente che per le diverse categorie di accettazione valgono le seguenti prescrizioni:
superficie di stoccaggio compattata: cat. A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3;
superficie coperta ovvero raccolta delle acque di lisciviazione: cat. C4, C5;
Deve essere evitata la miscelazione di materiali di diverse categorie, inoltre le superfici di stoccaggio devono essere contrassegnate in maniera evidente.
La dotazione di macchinari di un impianto di selezione e lavorazione dipende dal tipo di materiali da costruzione e demolizione ad esso conferiti e dalla classe di qualità del prodotto finito desiderata. La dotazione di macchinari riportata nell'allegato 1 è da considerarsi come la dotazione minima atta a consentire un'attività di riciclaggio ordinata.
La richiesta da parte del settore edile condiziona in modo determinante la gamma dei prodotti offerti.
Il gestore dell'impianto di riciclaggio è obbligato ad informare l'utilizzatore circa le corrette modalità di impiego e le eventuali limitazioni d'uso del prodotto.

  • 2.  Qualità dei materiali edili riciclati - modalità di accertamento

2.1. Idoneità dei materiali dal punto di vista costruttivo
Rispetto le proprietà d'impiego e alla durata d'impiego nel settore edile, le materie prime secondarie devono raggiungere gli stessi livelli qualitativi delle materie prime naturali. Anche per i materiali edili riciclati si deve pertanto fare riferimento alla legislazione vigente, alle norme UNI ed a quelle europee.
Al fine di consentire il massimo grado di utilizzo dei materiali edili riciclati e di ricondurli ad un utilizzo specifico, è possibile ottenere due sole frazioni in modo omogeneo: l'asfalto, derivante dalla demolizione delle strade, e il calcestruzzo derivante dalle opere edili e civili non edili. Tutte le altre frazioni possono essere accorpate in una frazione mista, costituita da mattoni, malta, cemento e pietre naturali.
Ne risultano le seguenti categorie:
- RA granulato d'asfalto riciclato
- RB granulato di calcestruzzo riciclato
- RM granulato misto riciclato
Per la caratterizzazione delle diverse frazioni risultanti dalla lavorazione, è necessario valutare, in vista di una loro eventuale ulteriore lavorazione/miscelazione, le caratteristiche primarie delle diverse frazioni ottenute dal processo di lavorazione, secondo la tabella seguente (tab. 2).
La qualità dei prodotti finiti pronti per l'uso deve essere comprovata, per i diversi specifici impieghi, attenendosi alle vigenti norme tecniche contenute nelle linee guida del settore edile, laddove per i manti bituminosi si applicano le "Norme tecniche per pavimentazioni bituminose" della Provincia Autonoma di Bolzano (1996 e seguenti), per i sottofondi stradali le norme UNI 10.006 ovvero ZTVT StB/95, per il calcestruzzo le norme UNI 8.520 e per la costruzione di campi sportivi la norma UNI 18035 (vedi anche allegato 2).
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2.2. Compatibilità ambientale dei materiali edili riciclati
Per effetto del dilavamento, dai materiali edili riciclati possono, in certe circostanze, fuoriuscire sostanze potenzialmente pericolose per le acque superficiali e di falda, nonché per i suoli. L'impatto sull'ambiente non dipende tanto dai componenti principali quanto da eventuali tracce di sostanze inquinanti. I componenti solubili possono essere dilavati e tra questi, in primo luogo, sostanze inorganiche come sali, metalli pesanti nonché sostanze organiche come olii minerali e idrocarburi. Prima dell'utilizzo del materiale edile riciclato deve essere pertanto comprovata la sua compatibilità ambientale. L'esame deve garantire una tutela durevole dei beni suolo ed acqua, proteggendoli da un progressivo aumento dei valori di base delle sostanze nocive.
La valutazione sulla compatibilità ambientale del materiale da costruzione e demolizione destinato a recupero non dipende dal prodotto finito, risultante sovente dalla miscelazione con altri materiali aggiuntivi, bensì dalle singole frazioni ottenute dopo la vagliatura. Non è consentita la miscelazione di prodotti di riciclaggio, al fine di diluire sostanze inquinanti in essi contenute (divieto di diluizione). Il prelevamento di campioni viene effettuato, di volta in volta, dalle frazioni dopo la vagliatura e prima della loro eventuale miscelazione.
Il campionamento di granulati misti, contenenti fino ad un massimo del 10% in vol. di asfalto, viene effettuato, per motivi tecnici, direttamente dal prodotto finito.
Il campionamento rappresentativo, lo stoccaggio, la lavorazione e la preparazione del campione vanno eseguite conformemente alle norme vigenti (cfr. ad es. quaderni IRSA/CNR, DIN 52101). Tra campionamento e analisi deve trascorrere il minor tempo possibile. Inoltre il campionamento deve essere documentato da un apposito protocollo (vedi allegato II).
Per ottenere l'eluato viene utilizzata la metodica prevista dall'allegato alla delibera del Comitato interministeriale del 27.07.1984, lettera b, "test di cessione con acqua satura di CO2", in forma leggermente modificata, laddove il tempo di eluizione è fissato in 24 ore. Il materiale deve essere analizzato con la distribuzione granulometrica corrispondente a quella di effettivo utilizzo. La frantumazione è consentita solo quando è indispensabile ai fini dell'analisi.
Quantità di campione secondo il diametro granulometrico
min. 100 g per     Æ 11,2 mm
min. 1.000 g per   11,2 mm Æ 22,4 mm
min. 2.500 g per   Æ > 22,4 mm
Contenitore: vetro

2.3 Valori limite
Visti i soffisticati processi di produzione in uso per i materiali edili, i materiali edili riciclati possono contenere una vasta gamma di sostanze, tra cui componenti potenzialmente a rischio per l'ambiente, per i quali vanno rispettati i valori limite riportati nella tabella seguente.
immagineeluato
Il materiale edile riciclato che supera i valori limite stabiliti, necessita per un suo eventuale utilizzo un'autorizzazione dell'Ufficio gestione rifiuti; qualora non risultasse utilizzabile deve essere smaltito come rifiuto speciale.

  • 3.  Controlli in azienda

3.1. Controllo interno
Le aziende che effettuano il riciclaggio sono obbligate ad effettuare esse stesse un controllo degli impianti nonché della qualità e compatibilità ambientale dei materiali edili riciclati.
Le singole frazioni (p.es. 0-4 mm, 4-16 mm, 16-32 mm, 4-32 mm), a partire dalla vagliatura devono essere sottoposte ad un controllo interno. La frequenza dei controlli, è indicata alle tabelle 4 e 5.
I rapporti sull'esame sono da protocollare e devono contenere le seguenti indicazioni (cfr. allegato 2):
- descrizione del materiale, provenienza ed origine
- descrizione della lavorazione
- esami eseguiti, nome dell'esaminatore, luogo e data
- valutazione degli esami, descrizione dei difetti e misure per la loro eliminazione.
Il prelievo dei campioni e le analisi relative alla compatibilità ambientale devono essere effettuati da laboratori riconosciuti a livello statale. Le date dei prelievi devono essere comunicate all'Ufficio gestione rifiuti per fax con almeno 24 ore di anticipo; parte del campione va conservata presso l'impianto per un periodo di 6 mesi per eventuali analisi successive.
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immagineesame per frazioni di materiali edili riciclati
Se i controlli interni mostrano che gli indici di bontà e qualità richiesti non sono rispettati, l'azienda di riciclaggio deve adottare immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare il difetto. I risultati degli esami e del libro giornale dell'azienda devono essere conservati per almeno 10 anni e messi a disposizione nel caso di controlli esterni.

3.2. Controllo esterno
Il controllo esterno viene effettuato dall'Ufficio geologia e prove materiali così come dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro. Esso ha lo scopo di accertare che siano garantite la qualità e la bontà del materiale ai sensi della presente linea guida.
Il procedimento di controllo è eseguito alla presenza del gestore dell'impianto e sottoscritto da tutti gli interessati. Durante il controllo vengono verificati i documenti dei controlli interni ed esaminato l'impianto secondo i seguenti criteri.
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Se i risultati del controllo esterno sono negativi, viene eseguito subito un secondo esame. Qualora anche quest'ultimo risulti negativo, l'attività dell'impianto viene sospesa sino a che i difetti non vengono eliminati.

  • 4.  Applicazione dei materiali edili riciclati

4.1. Campi di applicazione
I materiali edili riciclati possono, anzi devono essere impiegati in sostituzione dei materiali minerali naturali o dei materiali edili comuni, soprattutto nell'ambito di progetti approvati di opere edili in zone urbane. Essi trovano impiego anche come sottofondi di strade forestali e rurali. Ambito d'applicazione principale risultano essere le opere civili non edili, in particolare la costruzione di strade, ma anche particolari utilizzi in ambito edile. Qui di seguito vengono elencati gli ambiti in cui, allo stato attuale della tecnica, l'utilizzo dei materiali edili riciclati risulta opportuno e ne è comprovata l'idoneità sotto il profilo costruttivo.
immagineimpiego dei materiali edili riciclati
immagineimpiego dei materiali edili riciclati
Il materiale fino eccedente dalla lavorazione potrà essere recuperato in casi eccezionali, con l'autorizzazione dell'Ufficio gestione rifiuti, per riempimenti di cave.
Recupero diretto: Per l`applicazione di materiali da costruzione e demolizione o loro miscele senza l'impiego di un impianto di riciclaggio si applicano le disposizioni statali per il recupero di rifiuti speciali. In tal caso sono da rispettare i valori limite secondo la tabella 3 della presente linea guida.
Per l'impiego di materiali edili riciclati non regolamentato dalla presente linea guida è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio gestione rifiuti.
Il granulato d'asfalto potrà essere utilizzato:
- per la produzione di asfalto lavorato a caldo o a freddo (vedi direttive tecniche della Provincia Autonoma di Bolzano per pavimentazioni bituminose);
- per la realizzazione di sottofondi stradali sotto superfici sigillate;
- come componente di granulati misti nella misura massima del 10% (vedi anche capitolo compatibilità ambientale).
La lavorazione del fresato lavorato a caldo è preferibile dal punto di vista della tutela dell'ambiente, poiché con il riscaldamento dello strato emulsionato il granulato di asfalto viene rigenerato, rendendo più difficile l'eventuale rilascio di sostanze nocive.

4.2. Divieto d'impiego in zone di rispetto idrico
L'immissione di sostanze nocive nell'ambiente in seguito al recupero di materiali di scarto dovrà essere limitata in modo tale da non produrre danni rilevanti per l'ambiente.
Inoltre vanno tutelate in modo speciale le zone di rispetto idrico. È vietato l'impiego di materiali edili riciclati negli ambiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, (zone di rispetto per acque potabili A e B), in prossimità di falde acquifere fino ad 1 m sopra all'escursione massima della falda, in una fascia di 5 m dalle acque superficiali, ad una distanza inferiore a 100 m da pozzi per acque potabili, ovvero 100 m in caso di sorgenti situate più a valle, in zone destinate ad aree di tutela idrica dal Piano urbanistico comunale, in zone umide e in prati o aree sottoposti a drenaggio.
Inoltre è proibito l'impiego dei materiali edili riciclati di cui alla presente linea guida in parchi naturali ed in biotopi.
All'atto della vendita o cessione di materiali edili riciclati, l'acquirente deve essere informato di queste limitazioni dal gestore dell'impianto.

  • 5.  Riconoscimento
    Gli impianti di riciclaggio di materiali da costruzione e demolizione che rispettano la presente linea guida possono assumere la denominazione di impianto riconosciuto di riciclaggio materiali edili. Essi sono abilitati a fornire materiali edili riciclati per opere edili pubbliche ai sensi dell'indice per i prezzi informativi per opere edili e civili non edili della Provincia Autonoma di Bolzano.
    I prodotti da impianti di riciclaggio che rispettano la presente linea guida possono assumere la denominazione di materiali edili riciclati di qualità.

Allegato 1
Standard tecnici minimi per gli impianti di riciclaggio

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività di riciclaggio, l'impianto deve essere dotato di standard minimi. I requisiti cui gli impianto devono rispondere dipendono dal tipo di impianto definito dal programma provinciale:

impianto di riciclaggio di tipo A: centralizzato, legalmente autorizzato, con impiantistica avanzata, bacino d'utenza grande agglomerato urbano;

impianto di riciclaggio di tipo B: stazione periferica, legalmente autorizzata, con limitata impiantistica, bacino d'utenza rurale;

impianto di riciclaggio di tipo C: impianto per asfalti, legalmente autorizzato, con attrezzature speciali per fresato e riciclaggio di asfalto;

impianti di sabbia e ghiaia ai sensi della L.P. 12 agosto 1976, n. 32, e successive modifiche, che possono lavorare esclusivamente materiali naturali quali terre di scavo (cat. A1) e materiali da demolizione stradale senza frazione bituminosa;

impianti mobili; è necessaria un'autorizzazione da parte dell'Ufficio gestione rifiuti. Possono essere utilizzati per la lavorazione di materiali da costruzione e demolizione privi di sostanze estranee e già preselezionati prodotti in cantiere, qualora vengano rispettati i valori limite vigenti in materia di inquinamento acustico nelle rispettive zone e la qualità del prodotto finale sia conforme alla tabella 3 della presente linea guida, e purché vengano rispettate le norme di qualità previste per gli specifici ambiti di utilizzo. Questi materiali edili riciclati vanno utilizzati preferibilmente nel cantiere stesso. Per ogni singolo cantiere deve essere presentata all'Ufficio gestione rifiuti la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997.
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Allegato 2

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Allegato 3

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