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In vigore al: 04/10/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

CAPO 1
Norme generali

Art. 1 (Definizioni)

(1)  La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, è in seguito denominata "legge".2) 

(2)  L'assessore all'edilizia agevolata viene in seguito denominato "Assessore".

(3)  La ripartizione 25 edilizia abitativa dell'amministrazione provinciale è in seguito denominata "ripartizione".

(4)  Il programma degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 6 della legge è in seguito denominato "programma degli interventi".

(5)  Il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata previsto dall'articolo 52 della legge è in seguito denominato "fondo di rotazione".

(6)  Le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono in seguito denominate "dichiarazioni sostitutive".3) 

(7)  Al posto della denominazione "superficie utile abitabile" usata nella legge è usata la denominazione "superficie abitabile".

2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
3)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 2 (Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni)

(1)  Per quanto non disposto diversamente dal presente regolamento di esecuzione e dalla legge, la superficie convenzionale di abitazioni agli effetti della legge viene calcolata come segue:

  1. la superficie abitabile aumentata del 25 per cento;
  2. il 25 per cento della superficie dei balconi;
  3. il 50 per cento della superficie della loggia e delle veranda non riscaldabili ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.13;
  4. il 30 per cento della cantina;
  5. il 60 per cento della superficie dei garage;
  6. il 30 per cento della superficie delle autorimesse aperte;
  7. il 25 per cento della superficie delle arcate aperte al piano terra;
  8. il 15 per cento della superficie delle terrazze ad esclusiva disposizione dell'abitazione;
  9. il 30 per cento della superficie del sottotetto che non presenti le caratteristiche per essere utilizzato come vano abitabile ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità per quella parte che presenta un'altezza superiore ad 1,50 metri.

(2)  La superficie abitabile di un'abitazione corrisponde alla superficie calpestabile ed è costituita dalla superficie complessiva dell'abitazione al netto dei muri perimetrali e divisori, delle soglie di passaggio, degli sguinci delle finestre e delle rampe di scala comprensive dei pianerottoli intermedi. Gradini di compenso fino a tre alzate non vengono considerati scale.

(3)  I vani situati nel sottotetto e nel piano cantina sono considerati vani abitabili se presentano le caratteristiche minime per essere utilizzati come vani abitabili ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità.4) 

(4)  La superficie delle verande è considerata superficie abitabile se la veranda è riscaldabile e se non è termicamente divisa dai vani abitabili.4) 

(5)  Ai fini della superficie convenzionale delle singole abitazioni non si considerano le superfici destinate all'uso comune degli edifici condominiali.4) 

4)
I commi 3, 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 2 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 3 (Calcolo del valore convenzionale di abitazioni agli effetti dell'articolo 62 della legge)

(1)  Agli effetti dell'articolo 62, comma 5, della legge, il valore convenzionale di un'abitazione si ricava dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge, moltiplicato per la superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'articolo 2. L'importo così calcolato viene aumentato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, nella misura del 30 per cento per il costo dell'area. L'inicidenza degli oneri di urbanizzazione viene riconosciuta nella misura stabilita dai rispettivi regolamenti comunali.

Art. 4 (Calcolo della superficie convenzionale di abitazioni per l'ammissione alle agevolazioni edilizie)

(1)  Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario la superficie convenzionale è ricavata dalle superfici indicate all'articolo 2, comma 1. Qualora non vi sia la cantina, possono essere considerati i ripostigli nel sottotetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i).

(2)  Perché un'abitazione sia riconosciuta come abitazione popolare agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, la somma delle superfici accessorie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) non può essere superiore alla superficie utile dell'abitazione stessa.

(3)  In caso di abitazioni con una superficie abitabile inferiore a 70 metriquadri si può prescindere dalle limitazioni del comma 2.

(4)  In caso di ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero di abitazioni esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione, non trova applicazione la limitazione contenuta al comma 2.

(5)  Agli effetti del calcolo dell'importo del mutuo massimo ammissibile ai sensi dell'articolo 55 della legge, la superficie convenzionale dell'abitazione popolare è fissata a 160 metriquadri.

(6)  La norma sulle superfici accessorie di cui al comma 2 si applica per le abitazioni per le quali la concessione edilizia viene richiesta decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

Art. 4/bis (Arrotondamento degli importi)

(1)  La determinazione degli importi delle agevolazioni edilizie è effettuata arrotondando gli importi all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.5) 

5)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 5 (Ammissione all'agevolazione edilizia)

(1)  L'ammissione alle agevolazioni edilizie previste dalla legge avviene nei limiti dei mezzi stanziati nel programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge per le singole categorie di interventi e previo accertamento della sussistenza dei requisiti della legge.

Art. 5/bis (Trasformazione dell'agevolazione edilizia)

(1)  Dopo l'emissione del decreto dell'assessore provinciale di ammissione all'agevolazione edilizia, eventuali domande di trasformazione dell'agevolazione edilizia devono essere presentate entro il 31 ottobre dello stesso anno.6) 

6)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 4 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 6 (Trattazione dei ricorsi gerarchici)

(1)  L’Ufficio provinciale programmazione dell’edilizia agevolata istruisce i ricorsi gerarchici di cui all’articolo 9, comma 5, della legge.7)

7)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.

Art. 7 (Persone conviventi more uxorio)

(1)  Agli effetti della legge si considerano conviventi more uxorio:

  1. due persone, che abitano in un'abitazione comune e che hanno figli insieme;
  2. due persone di sesso diverso che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune;
  3. due persone che hanno figli insieme e che dichiarano di voler abitare entrambi nell'abitazione oggetto dell'agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione.

(2)  Due persone, che convivono more uxorio, possono essere ammessi in comune all'agevolazione edilizia, sempre che entrambi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie.

(3)  Per il calcolo del reddito complessivo familiare di richiedenti in rapporto di convivenza more uxorio trova applicazione l'articolo 58, comma 2, della legge.

(4)  Qualora due persone conviventi more uxorio richiedano in comune l'agevolazione edilizia e una persona rinunci all'agevolazione edilizia prima dell'erogazione, l'altra persona può essere ammessa come persona singola, sempre che al momento della presentazione della domanda fosse già in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione richiesta.

Art. 8 (Attività parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo)

(1)  Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, della legge sono parificate all'esercizio di attività di lavoro dipendente o autonomo le seguenti attività:

  1. la prestazione del servizio militare o del servizio civile, nel caso in cui il richiedente abbia svolto un'attività di lavoro dipendente o autonomo prima della prestazione del servizio;
  2. la fruizione del congedo per maternità, per paternità o parentale ai sensi della legge;
  3. il tirocinio formativo con sussidi;
  4. la collaborazione continuativa e coordinata;
  5. l'educazione dei propri figli, qualora il coniuge del richiedente eserciti un'attività di lavoro continuativo dipendente o autonomo da almeno due anni. 8)
8)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 9 (Documentazione)   delibera sentenza

(1)  Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge sono corredate da:

  1. una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata;
  2. piano di finanziamento a conferma della disponibilità dei mezzi propri e della finanziabilità del progetto, con onere di dimostrare che in caso di assunzione di un mutuo, il reddito netto della famiglia, detratta la rata di ammortamento del mutuo, non è inferiore al minimo vitale prescritto dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69;
  3. documentazione tecnica in duplice copia per i mutui dal fondo di rotazione, in unica copia negli altri casi e precisamente:
    1. in caso di nuova costruzione:
      1. copia del progetto approvato dal comune con tutte le piante, sezioni e prospetti;
      2. concessione edilizia;
      3. relazione tecnica descrittiva;
      4. preventivo di spesa;
      5. estratto tavolare dell'area edificabile o delibera di assegnazione del comune.
    2. in caso di acquisto:
      1. contratto preliminare di compravendita registrato o contratto notarile di compravendita registrato;
      2. per alloggi già esistenti la pianta vidimata dal catasto edilizio urbano, dall'ufficio tavolare o dal comune; per alloggi progettati oppure in fase di costruzione stralcio del progetto di costruzione vistato dal comune con relativa concessione edilizia e planimetria;
      3. indirizzo dell'abitazione.
    3. in caso di recupero:
      1. copia del progetto di recupero approvato dal comune con tutte le piante, sezioni e prospetti con relativa concessione edilizia ed autorizzazione della ripartizione beni culturali qualora si tratti di immobili sottoposti al vincolo di tutela storico-artistica; in caso di interventi di recupero, per cui sia prevista una denuncia di inizio attività, la concessione edilizia è sostituita dalla corrispondente denuncia di inizio attività confermata del comune;
      2. preventivo di spesa;
      3. relazione tecnica della costruzione con descrizione dettagliata dello stato di conservazione e di manutenzione che rende necessaria l'esecuzione degli interventi di recupero, e descrizione dettagliata degli interventi di recupero previsti; 9)
      4. estratto tavolare dell'abitazione da recuperare;
      5. dichiarazione del comune sulla vetustà dell'edificio o sulla data dell'ultimo certificato di abitabilità.

(2)  I richiedenti obbligati a presentare la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, devono allegare alla domanda la relativa dichiarazione.

(3)  In caso di nuova costruzione di abitazioni il preventivo di spesa, compresa anche la prestazione lavorativa in proprio del richiedente e dei suoi familiari non può essere inferiore al 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - presentazione dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico - criterio di proporzionalità fra i gruppi linguistici
9)
La lettera c) è stata così sostituita dall'art. 6 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 9/bis (Assegni alimentari)

(1)  Il diritto al pagamento degli assegni alimentari di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge è provato da sentenza o da convenzione registrata.

(2)  Alla domanda di agevolazione edilizia deve essere allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.10) 

10)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 7 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 10 (Standard minimo per il recupero)

(1)  Per essere ammessi ad un'agevolazione per il recupero, i lavori previsti devono corrispondere almeno ai lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13.

(2)  Si considerano lavori di manutenzione straordinaria quelli che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

  1. il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;
  2. la realizzazione o integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici.

(3)  Sono comunque considerati lavori di manutenzione straordinaria i seguenti lavori:

  1. sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  2. realizzazione e adeguamento di opere accessorie che non comportino aumento di volume o di superficie utili;
  3. realizzazione di volumi tecnici;
  4. realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
  5. consolidamento delle fondazioni e delle strutture portanti in elevazione;
  6. sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
  7. rifacimento di scale e rampe;
  8. sostituzione di muri divisori, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
  9. interventi finalizzati al risparmio energetico.

(4)  Qualora contemporaneamente ai lavori per la manutenzione straordinaria si eseguono lavori di manutenzione ordinaria e tali lavori siano necessari per la conclusione dei primi anche i lavori di finitura sono considerati quali lavori di manutenzione straordinaria.

(5)  Le agevolazioni per il recupero di abitazioni previste dalla legge sono concesse solamente se le spese riconosciute per i lavori di recupero progettati non sono inferiori al dieci per cento del costo di costruzione convenzionale.

(6)  Possono essere oggetto delle agevolazioni per il recupero solamente lavori conformi alle disposizioni urbanistiche ed indicati nella relazione tecnica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 3. I lavori di recupero possono essere iniziati decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo che, risultando la relazione tecnica incompleta, entro i menzionati 30 giorni il direttore dell'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata intimi al richiedente, con provvedimento motivato, a non iniziare i lavori, con la conseguente necessità di effettuare un sopralluogo per la valutazione della domanda. Qualora il sopralluogo non venga effettuato entro i successivi 30 giorni, il richiedente può comunque dare inizio ai lavori.11) 

11)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 10/bis (Demolizione e ricostruzione di abitazioni)

(1)  Qualora il progetto preveda la demolizione e la ricostruzione dell'abitazione, la ricostruzione può essere oggetto dell'agevolazione edilizia solamente se lo stato di manutenzione dell'abitazione da demolirsi è scadente.12) 

12)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 9 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 11 (Criteri per la valutazione del patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli)     delibera sentenza

(1)  Affinchè il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli possa essere valutato ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 5, della legge, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risultino tutti gli immobili di cui i genitori, suoceri o figli abbiano il diritto di proprietà, di usufrutto o d'uso. Sono anche da indicare gli immobili appartenenti a società di persone alle quali tali partecipano.

(2)  L'ufficio valuta il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 1.

(3)  La proprietà di abitazioni e le loro superfici accessorie sono considerate nell'ammontare del valore convenzionale ai sensi dell'articolo 7 della legge, tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

(4)  La proprietà fondiaria agraria e forestale è calcolata applicando i valori stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

(5)  Le aree edificabili vengono valutati con un valore corrispondente a quello assegnato nel rispettivo comune secondo i criteri applicati per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.

(6)  Per la valutazione di altri immobili si applicano i valori che l'ufficio estimo provinciale ha stabilito per casi simili.

(7)  Dal valore complessivo di ciascuno dei patrimoni immobiliari dei genitori, suoceri o figli, accertato ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, si detrae una quota esente di euro 650.000,00, nonché i debiti residui di eventuali contratti di mutuo stipulati per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione degli immobili. L'importo residuo è suddiviso per il numero dei figli. Dal valore convenzionale dell'abitazione da costruire o da acquistare ovvero dai costi riconosciuti per il recupero è detratta la quota spettante al richiedente.13) 14)

(8)  La quota esente è adeguata con deliberazione della Giunta provinciale in conformità all'aumento del costo della vita rilevato dall'ASTAT.

(9)  Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il rispettivo valore non è considerato. Il valore del patrimonio immobiliare residuo è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità.

(10)  In caso di ricorso da parte del richiedente al Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge contro la decisione dell'assessore di esclusione dall'agevolazione edilizia per l'ammontare del patrimonio immobiliare dei genitori, dei suoceri e dei figli ovvero di ammissione ad un importo ridotto, il Comitato per l'edilizia residenziale, prima di decidere definitivamente, può richiedere un parere all'Ufficio estimo provinciale.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997 - Wohnbaukomitee - Kollegialorgan des Landes ohne eigene Rechtspersönlichkeit Bewertung des Vermögens des Wohnbauhilfegesuchstellers - ausführliche Begründung
13)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
14)
La quota di detrazione è stata elevata prima con la delibera della Giunta provinciale del 30.11.2009, n. 2851, poi con la delibera della Giunta provinciale del 29.11.2010, n. 1946, con la delibera della Giunta provinciale del 28.11.2011, n. 1798, con la delibera della Giunta provinciale del 26.11.2012, n. 1741, ed infine con la delibera della Giunta provinciale del 18 11.2013, n. 1747.

CAPO 2
Valutazione punteggi

Art. 12 (Rapporti economici)                     delibera sentenza

(1)  Al richiedente di agevolazioni per la costruzione, acquisto o recupero della propria abitazione è attribuito in base al reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:

  1. 10 punti per un reddito fino a 20.000,00 euro;
  2. 9 punti per un reddito da 20.000,01 euro fino a 22.350,00 euro;
  3. 8 punti per un reddito da 22.350,01 euro fino a 24.700,00 euro;
  4. 7 punti per un reddito da 24.700,01 euro fino a 27.000,00 euro;
  5. 6 punti per un reddito da 27.000,01 euro fino a 29.700,00 euro;
  6. 5 punti per un reddito da 29.700,01 euro fino a 32.400,00 euro;
  7. 4 punti per un reddito da 32.400,01 euro fino a 35.600,00 euro;
  8. 3 punti per un reddito da 35.600,01 euro fino a 38.800,00 euro;
  9. 2 punti per un reddito da 38.800,01 euro fino a 44.400,00 euro;
  10. 1 punto per un reddito da 44.400,01 euro fino a 50.000,00 euro.15)16)

(2)  Agli effetti degli interventi di edilizia abitativa sono considerati nella valutazione della capacità economica effettiva:

  1. i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone che compongono la famiglia;
  2. tutti i redditi non soggetti all'imposta delle persone che compongono la famiglia, che sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento e di borse di studio per studenti, che sono destinati al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia.

(3) 17) 

(4)  In caso di lavoro autonomo o di attività imprenditoriale il reddito è valutato in base al volume d'affari e al reddito complessivo dichiarato, tenendo conto dei criteri emanati dal Ministero delle finanze ai fini dell'accertamento del reddito imponibile. Qualora il richiedente disponga esclusivamente di redditi da lavoro autonomo si considera comunque un reddito in misura non inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per i dipendenti della rispettiva categoria.18) 

(5)  Qualora il reddito da proprietà fondiaria non sia già considerato reddito da piccola impresa agricola, esso è considerato nella misura del 2,5 per cento del valore calcolato in applicazione degli importi stabiliti dalla Commissione provinciale estimatrice ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per terreni affittati è calcolato un reddito corrispondente al canone equo d'affitto stabilito dalla Commissione tecnica provinciale per la fissazione del canone equo d'affitto per fondi agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203.

(6)  Il reddito dei fabbricati ad esclusiva disposizione del richiedente e dei suoi familiari - escluso quello dell'abitazione occupata dal richiedente - corrisponde alla rendita catastale moltiplicata per sei. Qualora si tratti di abitazioni non iscritte al catasto ai fini della determinazione si fa riferimento al valore catastale di abitazioni simili site nel territorio comunale.

(6/bis)  Per il calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo dei genitori, suoceri o figli del richiedente di cui all'articolo 46, comma 2, della legge si applicano i coefficienti correttivi relativi alla vetustà, nonché allo stato di mantenimento e di manutenzione.19) 

(7)  Il reddito medio di cui all'articolo 58, comma 4, della legge è calcolato determinando innanzitutto, in applicazione dei criteri dell'articolo 58, comma 2, il reddito netto per ogni singolo anno, e successivamente la media dei redditi netti di entrambi gli anni.

(8)  Il reddito di beni immobiliari siti fuori del territorio provinciale è valutato in base al loro reddito catastale.

(9)  Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono ai redditi dell’anno 2008. Gli importi sono adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge.20)

(10) 21)

massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 3 giugno 2009, n. 215 - Assegnazione di alloggi - graduatoria definitiva degli assegnatari - redditi immobiliari - mancanza di precisa regolamentazione per gli immobili siti fuori provincia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - redditi da fabbricato di genitori non conviventi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito da lavoro autonomo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del reddito - reddito da società fiscalmente negativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito - deroga dalla dichiarazione dei redditi presentata - obbligo di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999 - Agevolazioni nell'edilizia abitativa - redditi di lavoro autonomo e d'impresa - discostamento tra dichiarazione e determinazione da parte dell'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997 - Accertamento del reddito al fine di concessione di agevolazioni - discostamento dalla dichiarazione presentata - esauriente motivazione.
15)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.
16)
Le fasce di reddito sono state elevate prima con la delibera della Giunta provinciale del 30.11.2009, n. 2851, poi con la delibera della Giunta provinciale del 29.11.2010, n. 1946, con la delibera della Giunta provinciale del 28.11.2011, n. 1798, con la delibera della Giunta provinciale del 26.11.2012, n. 1741, con la delibera della Giunta provinciale del 18.11.2013, n. 1747, ed infine con delibera della Giunta provinciale 25 novembre 2014, n. 1396.
17)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 29 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
18)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
19)
Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 11 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
20)
L'art. 12, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.
21)
L'art. 12, comma 10, è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.

Art. 13 (Consistenza numerica della famiglia)

(1)  Per ogni componente della famiglia ai sensi dell'articolo 44 della legge, compreso il richiedente, vengono attribuiti due punti.

(2)  Per persone singole con figli a carico vengono attribuiti due punti aggiuntivi.

(3)  Figli nati dopo la presentazione della domanda, ma prima dell'ammissione definitiva, sono considerati componenti della famiglia.

Art. 14 (Durata della residenza o dell'attività lavorativa)

(1)  Per i primi cinque anni di durata della residenza o dell'attività lavorativa in provincia è attribuito 1 punto, per nove anni sono attribuiti 2 punti e per dodici anni 3 punti. Per ogni successivo biennio è attribuito 1 punto. Per la durata della residenza o dell'attività lavorativa possono essere attribuiti al massimo 11 punti.22) 

22)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53.

Art. 15 (Costituzione di nuova famiglia)

(1)  Qualora la domanda venga presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, vengono attribuiti cinque punti.

Art. 16 (Sfratto giudiziale e revoca dell'alloggio di servizio)

(1)  Al richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell'abitazione per scadenza del contratto di locazione, secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge, sono attribuiti tre punti.

(2)  Per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si fa riferimento alla durata del contratto di locazione indicato all'articolo 2, comma 1 e 3 di tale legge.

(3)  Agli effetti dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di un'abitazione ad uso abitativo primario, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera f), della legge è parificata allo sfratto giudiziale.

(4)  Al richiedente, nei cui confronti è stata revocata un'abitazione di servizio secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge, sono attribuiti tre punti.

Art. 17 (Abitazioni inabitabili e sovraffollate)

(1)  Al richiedente che occupa un'abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti.

(2)  Al richiedente che occupa un'abitazione sovraffollata sono attribuiti 2 punti. Un'abitazione è considerata sovraffollata se la superficie abitabile dell'abitazione è inferiore a 23 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone, aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.

(3)  In aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata dell'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata sono riconosciuti ulteriori punti. Per ogni ulteriore anno successivo al primo anno di occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata è riconosciuto 1 punto. Per la durata dell'occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata sono attribuiti al massimo 3 punti.

(4)  Il punteggio relativo all'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente se il richiedente, al momento della presentazione della domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni.

(5)  Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 2 alla domanda di agevolazione edilizia vanno allegate:

  1. una certificazione del comune o una dichiarazione di un libero professionista attestante la superficie abitabile dell'abitazione e il numero delle persone che la occupano;
  2. una dichiarazione del comune attestante la durata dell'occupazione dell'abitazione. 23)
23)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53.

Art. 18 (Mutilati e invalidi)

(1)  Al richiedente mutilato, invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

  1. dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti;
  2. dal 50 al 74 per cento, ovvero della quinta e sesta categoria: tre punti;
  3. dal 75 al 83 per cento, ovvero della terza e quarta categoria: quattro punti;
  4. dal 84 al 100 per cento, ovvero della prima e seconda categoria: cinque punti;

(2)  Se un familiare convivente a carico è mutilato oppure invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, sempre secondo la diminuzione della capacità lavorativa ovvero della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

  1. dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: un punto;
  2. dal 50 al 100 per cento, ovvero della prima alla sesta categoria: due punti;

(3)  Al richiedente che percepisce una pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o quale invalido di servizio dal Ministero del Tesoro sono attribuiti quattro punti, aumentati a cinque, qualora la commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili abbia riscontrato una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore al 83 per cento; se la pensione è percepita da un familiare convivente a carico sono attribuiti due punti.

(4)  Al richiedente ultra sessantacinquenne che non percepisce la pensione di invalidità dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, dichiarato invalido parziale dalla competente commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità civili, senza indicazione della percentuale di invalidità, sono attribuiti tre punti, aumentati a cinque, qualora la commissione abbia riscontrato l'invalidità totale.

CAPO 3
Erogazione delle agevolazioni

Art. 19 (Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di rotazione)    delibera sentenza

(1)  In caso di nuova costruzione i mutui senza interesse dal fondo di rotazione sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. il mutuo deve essere garantito con l'intavolazione dell'ipoteca;
  2. deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  3. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
  4. deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'articolo 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;
  5. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  6. l'abitazione deve essere occupata effettivamente e stabilmente dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
  7. il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

(2)  Fino all'adempimento di tutti i presupposti indicati al comma 1, il mutuo può essere erogato anticipatamente per l'intero importo in presenza dei seguenti presupposti:

  1. il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  2. presentazione di una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento;
  3. indicazione dell'istituto bancario con cui il beneficiario intende stipulare il contratto di mutuo. 24)

(3)  In caso di acquisto di un'abitazione esistente, il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. L'intero importo del mutuo può essere erogato anticipatamente se il beneficiario presenta una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento e indica l'istituto bancario con il quale intende stipulare il contratto di mutuo.25) 

(4)  In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. Per l'erogazione anticipata del mutuo trova corrispondente applicazione il comma 2.

(5)  In caso di recupero dell'abitazione per uso abitativo primario il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(6)  L'erogazione anticipata del mutuo è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(7)  L'occupazione effettiva dell'abitazione è attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
24)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 14 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
25)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 20 (Decorrenza ed erogazione dei contributi per interessi)

(1)  La concessione dei contributi per interessi su mutui ai sensi dell'articolo 54 della legge avviene con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio del semestre in cui è stato stipulato il contratto di mutuo ipotecario ed avvenuta erogazione di almeno una rata parziale del mutuo.

(2)  In caso di nuova costruzione i contributi interessi per interessi sono erogati con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1. Per i semestri trascorsi fino all'adempimento di tutti i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, il contributo interessi è erogato retroattivamente.

(3)  Dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti richiesti dal comma 2 il contributo per interessi può essere erogato anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:

  1. il completamento del rustico dell'edificio dev'essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  2. devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie per un importo corrispondente alla somma dei contributi per interessi di cui si richiede l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

(4)  In caso d'acquisto di un'abitazione esistente i contributi per interessi sono erogati qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.

(5)  Dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti richiesti al comma 4, i contributi per interessi possono essere erogati anticipatamente, se sono presentate una o più fideiussioni bancarie per un importo corrispondente alla somma dei contributi per interessi, di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

(6)  In caso di acquisto di un'abitazione in costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva e anticipata dei contributi per interessi i commi 2 e 3.

(7)  In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario i contributi per interessi sono erogati quando sussistono tutti i presupposti indicati all'articolo 19, comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica ed al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi per interessi trova corrispondente applicazione il comma 3. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(8)  L'erogazione anticipata dei contributi per interessi è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(9)  L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 21 (Decorrenza ed erogazione dei contributi decennali costanti)

(1)  I contributi decennali costanti ai sensi dell'articolo 56 della legge sono concessi a decorrere dall'anno in cui la domanda è approvata.

(2)  In caso di nuova costruzione i contributi vengono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  2. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
  3. deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'articolo 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;
  4. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  5. l'abitazione deve essere effettivamente e stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
  6. il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

(3)  In attesa dell'adempimento dei presupposti indicati al comma 2, i contributi possono essere erogati anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:

  1. il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato da un tecnico della ripartizione o dal direttore dei lavori, tramite una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  2. devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alla somma dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

(4)  In caso di acquisto di un'abitazione esistente l'erogazione dei contributi avviene qualora sussistano i presupposti indicati al comma 2, lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.

(5)  Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 4 i contributi possono essere erogati anticipatamente, se vengono presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alle somme dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentata del 30 per cento.

(6)  In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva ed anticipata dei contributi per interessi i commi 2 e 3.

(7)  In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario i contributi sono erogati qualora sussistano tutti i presupposti indicati al comma 2. Inoltre il direttore dei lavori deve attestare con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione edilizia rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi trova corrispondente applicazione il comma 3. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(8)  L'erogazione anticipata dei contributi è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(9)  L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla stesta.

(10)  I contributi decennali costanti sono erogati alla scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre se sussistono tutti i presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per gli anni trascorsi fino al verificarsi dei presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata, i contributi sono erogati retroattivamente.26) 

26)
Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 15 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 22 (Erogazione dei contributi a fondo perduto)

(1)  In caso di nuova costruzione i contributi a fondo perduto sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  2. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione, rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
  3. deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'articolo 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;
  4. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  5. l'abitazione deve essere effettivamente e stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
  6. il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

(2)  In attesa dell'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:

  1. il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato da un tecnico della ripartizione o dal direttore dei lavori tramite una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  2. devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alla somma dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

(3)  In caso di acquisto di un'abitazione esistente l'erogazione dei contributi avviene qualora sussistano i presupposti indicati al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.

(4)  Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 3, il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente, qualora venga presentata una fideiussione bancaria di importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(5)  In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva ed anticipata dei contributi per interessi i commi 1 e 2.

(6)  In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario del contributo è erogato qualora sussistano tutti i presupposti indicati al comma 1. Inoltre il direttore dei lavori deve attestare con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto approvato rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(7)  L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(8)  L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 23 (Erogazione dei contributi per il recupero convenzionato di abitazioni - Completamento e termine di occupazione)

(1)  I contributi per il recupero convenzionato di abitazioni sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Se del caso nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo sono da considerare le disposizioni specifiche di cui all'articolo 71 della legge;
  2. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità che attesti la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Deve essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa;
  3. deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'articolo 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;
  4. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  5. l'abitazione deve essere occupata da una famiglia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79 della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e se del caso, di quelli all'articolo 71 della legge. I componenti di tale famiglia devono inoltre aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione recuperata.

(2)  Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo può essere erogato per l'intero ammontare qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati;
  2. deve essere presentata una fideiussione bancaria di un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(3)  L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(4)  L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(5)  Le abitazioni oggetto dell'agevolazione per il recupero convenzionato devono essere ultimate ed abitate da persone aventi diritto entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario l'assessore può prorogare di un anno il termine per l'ultimazione dei lavori e di occupazione dell'abitazione. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario che abbiano comportato un ritardo della loro esecuzione.

(6)  Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 5 l'assessore dichiara la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Art. 23/bis (Locazione di abitazioni ai sensi dell'articolo 71, comma 13, della legge)

(1)  Qualora il proprietario di un'abitazione convenzionata faccia uso della facoltà di cui all'articolo 71, comma 13, della legge, deve dare in locazione le altre abitazioni applicando un canone non superiore al canone provinciale.27) 

27)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 16 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 24 (Erogazione dei contributi ai Comuni per interventi di riordino)

(1)  I contributi ai Comuni di cui all'articolo 76 della legge sono erogati in base al progetto approvato e dopo l'inizio dei lavori.

(2)  Gli interventi di cui al comma 1, devono essere conclusi entro tre anni a pena di decadenza dell'agevolazione. Su richiesta motivata, può essere concessa una proroga di un anno.

(3)  Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 148 della legge.

Art. 25 (Erogazione degli interventi di emergenza in caso di calamità naturali)

(1)  Qualora gli interventi di emergenza in caso di calamità naturali riguardino la ristrutturazione o la nuova costruzione di abitazioni, i contributi sono erogati in due rate uguali. La prima rata può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori di costruzione. La seconda rata è erogata al termine dei lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione e a seguito dell'avvenuta occupazione dell'abitazione da parte della famiglia del richiedente.

(2)  Iniziata la costruzione, il contributo concesso può essere erogato anche per intero previa presentazione di una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(3)  I contributi ai comuni per l'acquisto di terreni edificabili e per la loro urbanizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), della legge sono concessi per l'intero ammontare. Sulla congruità del prezzo di acquisto è acquisito il parere dell'Ufficio estimo della Provincia.

(4)  I contributi per interventi di sicurezza geotecnica di cui all'articolo 30, comma 2, lettera f), della legge possono essere concessi sia al comune sia ai proprietari delle costruzioni residenziali aventi titolo. I contributi sono erogati dopo l'esecuzione dei lavori. La prima rata dell'ammontare del 50 per cento può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori.

(5)  L'erogazione dei contributi a fondo perduto alle famiglie di cui all'articolo 35 della legge avviene previa presentazione delle fatture quietanzate.28) 

28)
L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 17 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 26 (Erogazione dei contributi per casi sociali di emergenza)

(1)  Alla domanda d'ammissione per l'intervento nei casi sociali d'emergenza, è allegata una relazione del richiedente con cui questi comprova di essere in condizione, considerata anche la sua capacità economica attuale e futura, di conservare stabilmente la proprietà dell'abitazione agevolata dopo la concessione del sussidio d'emergenza stesso.

(2)  Nel provvedimento dell'assessore sono indicati i debiti per la cui estinzione è concessa l'agevolazione.

CAPO 4
Criteri per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti

Art. 27 (Ambito di applicazione)

(1)  I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera L), e all’articolo 92 della legge sono concessi per la realizzazione di opere diretta­mente finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici residenziali esistenti, nonché per l’adattamento di abitazioni esistenti alle esigenze del portatore di handicap. In caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali, i contributi possono essere concessi per le comprovate maggiori spese di adeguamento dell’abitazione alle esigenze del portatore di handicap.

(2)  I contributi indicati al comma 1 sono concessi solo qualora i costi dei lavori previsti non siano inferiori a 2.000,00 euro.29)

29)
L'art. 27 è stato così sostiuito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.

Art. 28 (Prescrizioni tecniche)

(1)  Le opere necessarie per il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.30)

30)
L'art. 28 è stato così sostiuito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.

Art. 29 (Richiedenti)

(1)  Le domande per la concessione di un contributo possono essere presentate:

  1. dalle persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti per interventi all'edificio nel quale hanno la propria residenza stabile e per gli interventi architettonici o di altro tipo tendenti ad eliminare gli ostacoli alla loro mobilità;
  2. dalle persone aventi a carico soggetti di cui alla lettera a);
  3. dall'amministratore del condominio nel quale risiedono persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, le quali devono firmare la domanda per conferma o per adesione;
  4. dal legale rappresentante di centri o istituti residenziali per l'assistenza a soggetti portatori di handicap nonché delle case di riposo;
  5. dalle persone alle quali l’amministrazione provinciale eroga l’assegno di cura ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, purché la persona portatrice di handicap sia convivente.31)
  6. dal coniuge del portatore di handicap o dalla persona con esso convivente more uxorio qualora il portatore di handicap non sia fisicamente in grado di presentare la domanda.32)

(2)  Qualora più persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti risiedono nello stesso edificio, la domanda può essere presentata da una o più di esse, fermo restando che per ogni intervento può essere chiesto un solo contributo.

(3)  Per le domande di contributo riguardanti le modifiche alle parti comuni di edifici residenziali con pluralità di proprietari si osserva quanto disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.

(4)  La domanda di contributo può essere presentata anche dal portatore di handicap che detiene l'abitazione a titolo di locazione. In tal caso la domanda deve essere firmata dal proprietario dell'edificio per adesione e, fatta eccezione per gli alloggi di proprietà pubblica, il contratto di locazione deve avere una durata non inferiore ad otto anni.

(5)  Qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata dalle persone di cui al comma 1, lettera e), nella domanda stessa o in una apposita dichiarazione unilaterale il richiedente deve impegnarsi ad assumere la persona portatrice di handicap per almeno otto anni nella propria abitazione. L'agevolazione è revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti.33) 

31)
La lettera e) dell'art. 29 comma 1 è stata aggiunta dall'art. 18 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42, e successivamente così sostituita dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.
32)
La lettera f) dell'art. 29 comma 1 è stata aggiunta dall'art. 6, comma 2, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.
33)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 18 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 30 (Domande e documentazione)

(1)  La domanda di contributo può essere presentata all'amministrazione provinciale in qualsiasi momento ed è corredata da:

  1. il certificato medico o certificato della commissione sanitaria competente per l'accertamento delle invalidità civili attestante l'handicap, nonché l'eventuale stato di gravità dello stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. una dichiarazione sostitutiva dalla quale deve risultare:
    1. l'ubicazione dell'abitazione;
    2. una succinta descrizione degli ostacoli all'accessibilità dell'abitazione oppure dei lavori necessari per adattare l'abitazione stessa alle esigenze del portatore di handicap;
    3. che le opere non sono state realizzate o in corso di realizzazione;
    4. se per le medesime opere sono già state concesse o richieste altre provvidenze economiche;
    5. un preventivo di spese dettagliato per le opere.

(2)  Se si tratta di opere per cui è prescritta la concessione edilizia oppure la dichiarazione di inizio dei lavori, alla domanda di concessione del contributo, deve essere allegata anche la concessione edilizia o la dichiarazione di inizio dei lavori.

Art. 31 (Realizzazione delle opere)

(1)  I lavori di costruzione per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere iniziati dopo la presentazione della domanda di contributo.

(2)  Le domande possono essere presentate anche entro sei mesi dall'avvenuta esecuzione dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, comprovando l'esecuzione dei lavori con fatture regolarmente quietanzate.34) 

34)
L'art. 31 è stato sostituito dall'art. 19 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 32 (Ammissione al contributo)

(1) 35) 

(2)  Le domande non ammesse al contributo per insufficienza di disponibilità nell'anno in cui sono state presentate, conservano validità per l'anno successivo, con facoltà dell'interessato di comunicare eventuali variazioni della spesa preventiva. Queste domande sono ammesse al contributo con precedenza sulle domande presentate nell'anno successivo.

35)
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 29 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 33 (Misura del contributo)

(1)  Per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

  1. 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
  2. 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
  3. 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(2)  Per i richiedenti il cui reddito non supera quello previsto per l’assegnazione di abitazioni in locazione dell’IPES, il contributo per i costi fino a 27.000,00 euro può essere aumentato al 70 per cento.

(3)  Per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

  1. 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
  2. 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
  3. 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(4)  Per i richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

  1. 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
  2. 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
  3. 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(5)  Per i richiedenti appartenenti alla quarta e quinta fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 81.000,00 euro.

(6)  Per i condomini ove risiedono le persone di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), e per centri e istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti portatori di handicap il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 81.000,00 euro.

(7)  Su richiesta di singoli condomini portatori di handicap e appartenenti rispettivamente alla prima, seconda o terza fascia di reddito, la quota parte di contributo loro spettante può essere determinata nella misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

(8)  Per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile si fa riferimento alla spesa che l’IPES sostiene per analoghi interventi.

(9)  Per le persone con accertato grado di gravità dell’handicap di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i limiti di reddito di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del 20 per cento.

(10)  Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell’aumento del costo di costruzione.36)

36)
L'art. 33 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.

Art. 34 (Erogazione dei contributi)

(1)  I contributi sono erogati previa attestazione della regolare esecuzione delle opere da parte di un tecnico della ripartizione.

(2)  La regolare esecuzione degli interventi architettonici o di altro tipo può essere certificata anche mediante una dichiarazione senza sotto la propria responsabilità dal direttore dei lavori.

Art. 34/bis (Concessione di mutui e di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di terreni edificabili per l'edilizia abitativa agevolata)

(1)  I comuni possono presentare le domande per la concessione dei mutui e dei contributi per l'acquisizione di aree per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 87, comma 2, della legge sulla base della determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

(2)  L'erogazione dei contributi avviene previa presentazione di copia dell'ordine di deposito di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

(3)  I mutui e i contributi di cui all'articolo 87 della legge sono concessi anche se dopo l'avvio della procedura di esproprio e dopo la determinazione dell'indennità di espropriazione la proprietà delle aree sia stata ceduta mediante contratto al comune o all'IPES.

(4)  I mutui di cui all'articolo 87, commi 11, 12 e 13, della legge sono concessi sulla base di contratti preliminari di compravendita registrati, e a seguito del parere sulla congruità del prezzo di acquisto redatto dall'Ufficio estimo della Provincia.

(5)  Qualora il comune abbia acquisito le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata con mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo 87 della legge, gli assegnatari hanno diritto alla cessione delle aree ad un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio estimo della Provincia determina la congruità dell'indennità di esproprio.37) 

37)
L'art. 34/bis è stato inserito dall'art. 20 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 34/ter (Erogazione di contributi a privati per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree)

(1)  I contributi a fondo perduto per l'acquisto di aree edificabili, nonché quelli per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 88 della legge sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. presentazione di copia del contratto di compravendita dal quale risulti che il prezzo di vendita del terreno è stato interamente corrisposto;
  2. iscrizione tavolare del diritto di proprietà del terreno;
  3. annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  4. presentazione delle quietanze relative ai pagamenti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

(2)  In attesa degli adempimenti previsti dal comma 1, lettere b) e c), il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente qualora venga presentata una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo a fondo perduto aumentato del 30 per cento.38) 

38)
L'art. 34/ter è stato inserito dall'art. 20 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

CAPO 5
Disposizioni varie

Art. 35 (Occupazione stabile ed effettiva dell'abitazione)    delibera sentenza

(1)  L'abitazione è considerata stabilmente ed effettivamente occupata qualora il beneficiario dell'agevolazione edilizia:

  1. alloggi nell'abitazione in modo abituale e continuativo insieme ai familiari indicati nella domanda di agevolazione edilizia;
  2. abbia trasferito nell'abitazione la propria residenza anagrafica;
  3. abbia stipulato i contratti con le società per l'approvvigionamento dei servizi essenziali, dimostrando un adeguato consumo.

(2)  Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b), della legge, l'abitazione è considerata non occupata in modo stabile ed effettivo qualora venga accertato che il beneficiario, dopo aver reso la dichiarazione sostitutiva o dopo l'effettuazione del sopralluogo che comprova la stabile ed effettiva occupazione dell'abitazione, non abbia alloggiato nell'abitazione per più di tre mesi, fatte salve le giustificate assenze più lunghe.39) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per mancata stabile occupazione dell'alloggio - prova
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - concetto di effettiva ed abituale occupazione dell'abitazione
39)
L'art. 35 è stato sostituito dall'art. 21 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 35/bis (Ampliamento dell'abitazione agevolata)

(1)  L'ampliamento dell'abitazione agevolata di cui all'articolo 67 della legge può essere effettuato anche mediante l'aggregazione di vani attigui.40) 

40)
L'art. 35/bis è stato inserito dall'art. 22 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 36 (Accertamenti e sopralluoghi)    delibera sentenza

(1)  I singoli stati di avanzamento dei lavori e lo stato finale dei lavori, che in base al presente regolamento di esecuzione sono attestati da dichiarazioni del direttore dei lavori, possono essere attestati anche dai tecnici della ripartizione.

(2)  L'accertamento della necessità di procedere ad interventi di recupero di abitazioni ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero è effettuato esclusivamente dai tecnici della ripartizione.

(3)  L'accertamento che l'abitazione è effettivamente occupata dal beneficiario e dai suoi familiari, può essere effettuata da tutti i dipendenti della ripartizione di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  Per almeno il sei per cento dei richiedenti ammessi all'agevolazione edilizia è controllata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - comunicazione di sopralluogo
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)

Art. 37 (Acquisto e recupero di abitazioni)

(1)  L'agevolazione integrativa per il recupero è ammissibile anche quando, per l'acquisto, sono richieste le agevolazioni di cui agli articoli 56 o 57 della legge.

(2)  Le abitazioni acquistate con l'agevolazione edilizia provinciale prima dell'entrata in vigore della legge e per le quali siano necessari interventi di recupero, possono essere ammesse all'agevolazione aggiuntiva per il recupero di cui all'articolo 61, comma 2, della legge qualora esse al momento della presentazione della domanda per l'agevolazione aggiuntiva abbiano una vetustà di almeno 25 anni.

(3)  All'agevolazione aggiuntiva per il recupero di abitazioni di cui all'articolo 61, comma 2, della legge sono ammessi anche i beneficiari che ai sensi dell'articolo 63 della legge sono stati autorizzati alla vendita dell'abitazione agevolata e all'acquisto di altra abitazione con contestuale trasferimento del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata.41) 

41)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 23 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 38 (Spostamento della residenza al posto di lavoro)

(1)  Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione che disti più di 40 km dal posto di lavoro, tuttavia la stessa si trovi ad una distanza inferiore a 40 km dal luogo di residenza, la causa di esclusione prevista dall'articolo 43, comma 2, della legge non trova applicazione se il richiedente intende acquistare un'abitazione nel comune in cui ha il suo posto di lavoro.

Art. 39 (Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione nel primo decennio di validità del vincolo)

(1)  Qualora il beneficiario intenda trasferire la sua residenza in un altro comune, l'abitazione agevolata può essere alienata o data in locazione ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera b), della legge, previa autorizzazione della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata, nei seguenti casi:

  1. se il beneficiario, lavoratore dipendente, si trasferisce in un'abitazione più vicina al suo posto di lavoro;
  2. se il beneficiario, lavoratore autonomo, si trasferisce in un'abitazione dalla quale può attendere meglio alla propria attività professionale;
  3. se il beneficiario dopo la cessazione dell'attività professionale si trasferisce in un'abitazione per lui più idonea;
  4. se il beneficiario, sofferente per una malattia cronica, può richiedere l'adeguata assistenza specialistica solo ad un altro domicilio;
  5. se il beneficiario assume la cura di una persona inabile, che abita in un altro comune.

(2)  La locazione temporanea può essere autorizzata se il beneficiario non può occupare la propria abitazione per un periodo prolungato per motivi di studio o di lavoro.

(3)  L'autorizzazione alla locazione dell'abitazione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge può anche essere concessa qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia ed il richiedente intenda prendere in locazione un'altra abitazione adeguata. L'abitazione agevolata deve, in questo caso, essere locata in base alle condizioni previste dall'articolo 63, comma 4, della legge.

Art. 40 (Erogazione delle agevolazioni edilizie - norma transitoria)

(1)  Le disposizioni sull'erogazione anticipata delle agevolazioni edilizie, previste negli articoli dal 19 al 23, trovano applicazione, a richiesta, anche per il richiedenti ammessi alle agevolazioni edilizie prima dell'entrata in vigore della legge.

(2)  Qualora non è presentata la relativa richiesta, l'erogazione avviene secondo le modalità contenute nella lettera di concessione del contributo.

Art. 41 (Coordinamento delle agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e delle esenzioni tributarie della legge statale)

(1)  Allo scopo di coordinare la concessione di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e l'avvalersi delle esenzioni tributarie previste dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449per la stessa finalità, i nominativi dei beneficiari ed i dati degli immobili oggetto di agevolazioni verranno comunicati all'ufficio distrettuale delle imposte.

Art. 42 (Centri storici dei comuni con più di 10000 abitanti)

(1)  Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni ai sensi dell'articolo 73 della legge, i piani di attuazione per i centri storici approvati prima dell'entrata in vigore della legge, ai sensi della legge urbanistica provinciale sono parificati ai piani di recupero approvati.

Art. 43 (Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione dell'abitazione nel primo decennio di durata del vincolo)

(1)  In caso di autorizzazione all'alienazione dell'abitazione con conseguente trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione, alla domanda è allegata la documentazione tecnica di cui all'articolo 9 per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione. Se l'abitazione, sulla quale vanno trasferiti l'agevolazione ed il vincolo sociale, è acquistata mediante negozio giuridico diverso dal contratto di compravendita, deve essere allegata copia del relativo contratto preliminare o definitivo.42) 

(2)  Con la delibera, che autorizza all'alienazione dell'alloggio ed il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione, la Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata determina il termine e le condizioni per il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo.

(3)  Qualora il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo e l'occupazione della nuova abitazione non avvenga entro i termini e con l'osservanza delle condizioni fissate l'autorizzazione decade e trova applicazione l'articolo 64 della legge.

(4)  Qualora l'alienazione dell'abitazione agevolata avvenga prima dell'acquisto o della costruzione dell'abitazione sulla quale l'agevolazione e il vincolo devono essere trasferiti, l'autorizzazione all'alienazione può essere rilasciata previa prestazione di garanzia bancaria di ammontare corrispondente a quello dovuto in caso di rinuncia all'agevolazione edilizia, aumentato almeno del 30 per cento. In tal caso, la documentazione tecnica relativa all'abitazione che viene acquistata o costruita può essere presentata entro un anno dall'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione agevolata. Su richiesta motivata del beneficiario il termine può essere prorogato di un anno.43) 

(5)  La mancata presentazione della documentazione tecnica entro il termine ordinario o prorogato equivale alla rinuncia all'agevolazione edilizia. Come data della rinuncia all'agevolazione edilizia è considerata la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'alienazione. Con riferimento a tale data è determinato l'importo dovuto in applicazione dell'articolo 64 della legge. All'importo così determinato si applicano gli interessi legali.44) 

42)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 24 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
43)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 24 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42, e successivamente sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53.
44)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 10 ottobre 2006, n. 53.

Art. 44 (Successione nell'agevolazione)

(1)  Nei casi di successione nell'agevolazione previsti dall'articolo 69 della legge l'abitazione deve essere occupata da persone legittimate entro un anno dal giorno del decesso del beneficiario. Qualora i documenti necessari per la trascrizione dell'agevolazione a favore dei successori non siano presentati entro sei mesi dalla relativa richiesta, si provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 69 della legge.

Il precedente proprio decreto del 7 giugno 1999, n. 27 è revocato.

Art. 45 (Esercizio del diritto di riscatto per abitazioni già di proprietà provinciale)

(1)  Per le abitazioni cedute in proprietà dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, o ai sensi della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, il diritto di riscatto dell'ente cedente è esercitato dall'IPES.45) 

45)
L'art. 45 è stato aggiunto dall'art. 25 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.

Art. 46 (Importo dovuto ai sensi dell'articolo 143, comma 2, della legge)

(1)  La somma dovuta in caso di rinuncia all'agevolazione edilizia ai sensi dell'articolo 143, comma 2, della legge è determinata con riferimento al 27 gennaio 1999 ed è maggiorata degli interessi legali. Le eventuali somme versate sono detratte.46) 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

46)
L'art. 46 è stato aggiunto dall'art. 25 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
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