(1) L'esame di Stato nelle scuole secondarie superiori in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento. Lo svolgimento delle tre prove scritte e del colloquio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole delle località ladine deve rispecchiare l'ordinamento paritetico previsto dall'articolo 19 dello Statuto di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
(2) La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua di insegnamento, italiana o tedesca, del corso di studio frequentato, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Sovrintendente per la scuola in lingua italiana e degli Intendenti per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
(3) La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data la facoltà di scegliere tra più proposte.
(4) La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre a quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La terza prova scritta viene effettuata in due parti distinte, ha luogo in due giornate diverse e consecutive ed ha inizio nel giorno stabilito dal calendario a livello nazionale. Il primo giorno è riservato all'accertamento della conoscenza della seconda lingua nelle scuole in lingua italiana o tedesca, come pure all'accertamento della conoscenza della lingua diversa dalla prima prova scritta nelle scuole delle località ladine. Detta parte consiste in una produzione scritta, articolata in varie tipologie di esercizi che, partendo da un testo letterario o non, miri all'accertamento della conoscenza della lingua per competenze e livelli diversi. Nella giornata seguente ha luogo la parte della prova a carattere pluridisciplinare. Alla prima ed alla seconda parte della terza prova scritta vengono attribuiti due distinti punteggi in quindicesimi con un massimo di quindici/quindicesimi (15/15). Alle due distinte parti della prova giudicate sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10/15. Successivamente i due punteggi sono sommati e convertiti in un unico voto in quindicesimi secondo lo schema sottoriportato. Ai candidati di cui al comma 8, che non hanno svolto la prova di accertamento della seconda lingua, vale come punteggio della terza prova scritta unicamente quello attribuito alla seconda parte pluridisciplinare.
| | Somma dei punteggi delle due prove: | Conversione in quindicesimi: |
0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-4 | 2 |
5-6 | 3 |
7-8 | 4 |
9-10 | 5 |
11-12 | 6 |
13-14 | 7 |
15-16 | 8 |
17-18 | 9 |
19-20 | 10 |
21-22 | 11 |
23-24 | 12 |
25-26 | 13 |
27-28 | 14 |
29-30 | 152) |
(5) Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua d'insegnamento, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Una parte del colloquio è riservata, altresì, all'accertamento della padronanza della seconda lingua.
(6) A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore rispettivamente a 10 e 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.3)
(7) Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno 70 punti.
(8) Per gli studenti provenienti da fuori provincia che abbiano frequentato nelle scuole a carattere statale o legalmente riconosciute della provincia stessa solo la penultima e l'ultima classe dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, su richiesta degli interessati da presentarsi entro il 20 marzo, è possibile prescindere dall'accertamento della conoscenza della seconda lingua nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Per detti studenti la terza prova scritta e il colloquio sono strutturati e si svolgono secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323e dei relativi decreti ministeriali 18 settembre 1998, n. 357 e n. 358.