In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 381)
Regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 23/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche

1)
Pubblicato nel B.U. 16 dicembre 1997, n. 58.

Art. 1 (Enti interessati)

(1)Sono ammessi a contributo enti e associazioni che svolgono attività senza scopo di lucro sul territorio provinciale e che tutelano, in base al loro statuto, interessi delle residenze per anziani, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona.

(2)  Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo all’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali se sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. gestione di un fondo di compensazione per la copertura delle spese straordinarie del personale delle residenze per anziani pubbliche, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, con apposito capitolo d’entrata e di spesa previsto in bilancio e relativo conto bancario vincolato;
  2. istituzione di una commissione di controllo che verifica la corretta gestione del fondo ed esprime in particolare un parere obbligatorio sulla previsione delle spese e sul rendiconto consuntivo annuale. La commissione può inoltre effettuare delle ispezioni. Essa è composta da una persona in rappresentanza della Giunta provinciale, con funzione di presidente, da due persone in rappresentanza del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige e da due persone in rappresentanza dell’Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige;
  3. regolamento del fondo, che disciplina i versamenti delle residenze per anziani e delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché le relative liquidazioni e altre gestioni finanziarie.2)
2)
L'art 1 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 22 maggio 2006, n. 25, e poi dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2015, n. 4

Art. 2 (Spese ammesse)

(1) Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie:

  1. i costi fissi di retribuzione derivanti dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono assenti per i seguenti motivi:
    1. congedo di maternità o paternità;
    2. congedo parentale;
    3. aspettativa per personale con prole;
    4. permesso per motivi educativi;
    5. aspettativa retribuita per l'assistenza a familiari non autosufficienti.
  2. i costi relativi al godimento dei periodi di recupero psicofisico previsti dai contratti collettivi, limitatamente ai periodi di recupero accumulati precedentemente al 1.1.2012;
  3. i costi relativi alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

(2) Nell’ambito del fondo di compensazione la gestione dei mezzi finanziari per le diverse spese straordinarie di cui al comma 1 avviene separatamente. 3)

3)
L'art. 2 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 19 novembre 2002, n. 47, e poi dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 novembre 2011, n. 40.

Art. 3 (Domanda)

(1)  Ogni anno, entro il 30 settembre, gli enti e le associazioni interessate presentano domanda di contributo all’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali.

(2)  La domanda è corredata dei seguenti documenti:

  1. lo statuto;
  2. il regolamento del fondo;
  3. la previsione delle spese;
  4. il piano di finanziamento;
  5. la relazione finale sull’attività svolta nell’anno precedente;
  6. il rendiconto consuntivo delle spese dell’anno precedente.

(3)  Può essere concesso un contributo nella misura del 75 per cento sulle spese ammesse. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.

(4)  Entro il 15 dicembre gli enti e le associazioni interessate possono presentare all’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali domanda per la concessione di un anticipo fino ad un massimo del 70 per cento del contributo concesso nell’anno finanziario precedente. La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo.

(5)  L’erogazione del contributo avviene in due rate.4)

4)
L'art. 3 è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 19 novembre 2002, n. 47, e poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2015, n. 4.

Art. 3/bis (Avanzi d'amministrazione)

(1) L'eventuale avanzo sul fondo perequativo viene trasferito a cura degli enti e delle associazioni sull'apposito capitolo di bilancio dell'anno finanziario successivo, previsto dall'articolo 1, comma, 2 lettera a).

(2) Nel calcolo dei finanziamenti per l'anno successivo, dovuti dalla Provincia e dagli enti gestori si tiene debitamente conto di tale avanzo che viene detratto dall'importo del finanziamento da erogare. 5)

5)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 9 novembre 1998, n. 34.

Art. 4 (Norma transitoria)

(1)In prima applicazione del presente decreto, la domanda per la concessione di un anticipo di cui all’articolo 3, comma 4, va presentata entro il 31 marzo 2015.

(2)  Le spese straordinarie saranno considerate a partire dal 1° gennaio 1997 solo per il personale di cui all’articolo 2, sostituito dopo il 1° gennaio 1997.

(3)  Le spese straordinarie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono ammesse a partire dal 1° gennaio 1998. 6)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come decreto della Provincia.

6)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 29 gennaio 2015, n. 4.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47 —
ActionActionb) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
ActionActionArt. 1 (Enti interessati)
ActionActionArt. 2 (Spese ammesse)
ActionActionArt. 3 (Domanda)
ActionActionArt. 3/bis (Avanzi d'amministrazione)
ActionActionArt. 4 (Norma transitoria)
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39 
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico