Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente agli appartenenti alle rispettive componenti con i limiti indicati negli articoli seguenti.
(2)Gli elettori appartenenti a più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti di appartenenza. Tuttavia nessun membro del Consiglio scolastico provinciale può rappresentare più di una componente.
(3)I requisiti per l'elettorato passivo per tutte le categorie devono sussistere il giorno di scadenza per la presentazione delle candidature e i requisiti per l'elettorato attivo il giorno delle votazioni.
(4)Il personale che non presta effettivo servizio di istituto in quanto esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o di studio non esercita l'elettorato attivo e passivo.