Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)I direttori dei circoli di scuola dell’infanzia e i dirigenti scolastici istituiscono, eventualmente anche in comune, non oltre il quinto giorno prima delle elezioni uno o più seggi elettorali, garantendo il segreto di voto per tutte le categorie8).
(2)Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario.
(3)I componenti del seggio elettorale devono essere elettori nel seggio ed appartenere ad una delle categorie di elettori.
(4)Il capo d’istituto nomina i componenti del seggio elettorale. Qualora un seggio elettorale sia istituito da più capi d’istituto, la nomina avviene di comune accordo. 9)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.