Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Qualora uno o più seggi della categoria dei genitori o degli studenti rimangano definitivamente vacanti per l'impossibilità di procedere alla relativa attribuzione ai sensi dell'articolo 24 a causa dell'esaurimento di tutte le liste, o per l'impossibilità di attribuire i seggi sulla base di eventuali precedenti elezioni suppletive, la rispettiva consulta provinciale procederà ad elezioni suppletive.
(2)Le Le elezioni suppletive si svolgono secondo la seguente procedura semplificata:
L'art. 27/bis è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2.
L'art. 27/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.