Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)La Commissione elettorale provinciale deve concludere l'attribuzione dei seggi entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'ultimo verbale da parte dei seggi elettorali e delle consulte provinciali.
(2)La proclamazione degli eletti è comunicata mediante affissione del relativo elenco agli albi delle intendenze scolastiche.
(3)La commissione elettorale provinciale comunica alla Giunta provinciale i nominativi degli eletti e dei rappresentanti designati dagli enti e dalle associazioni per la loro nomina.