Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Gli elettori votano nei seggi elettorali nei cui elenchi sono compresi.
(2)Gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento nei casi in cui non sono conosciuti da alcun membro del seggio.
(3)Il locale del seggio elettorale deve essere arredato in modo da assicurare l'espressione personale e segreta del voto.
(4)L'elettore esprime il voto di lista con un segno sul numero romano prestampato sulla scheda. Il voto di preferenza viene espresso con l'indicazione del cognome (e se necessario del nome e della data di nascita) o del numero d'ordine che il candidato ha nella lista prescelta.
(5)Il numero delle preferenze è fissato come segue:
(6)Se un membro del seggio è assente, è sostituito da un elettore presente.
(7)Sulle operazioni di voto è redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto dai membri del seggio elettorale.