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In vigore al: 04/10/2016

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 17 (Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità)

(1)Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la commissione elettorale provinciale cura l'affissione delle stesse all'albo delle intendenze scolastiche.

(2)La commissione elettorale provinciale verifica la regolarità delle liste. Essa depenna i candidati per i quali non sono state presentate le dichiarazioni di accettazione con le rispettive autenticazioni delle firme; esclude i candidati che risultano inclusi in più liste della medesima categoria. Essa elimina tutte le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo previsto per la categoria cui le liste stesse si riferiscono.

(3)La commissione elettorale provinciale verifica le firme dei firmatari delle liste e cancella i nomi, per i quali manca l'autenticazione della firma e i nomi dei firmatari non appartenenti alla rispettiva categoria. Le liste per i quali dopo il compimento di tali verifiche venisse a mancare il prescritto numero minimo di firmatari vengono eliminate.

(4)Le decisioni della commissione elettorale provinciale sono rese pubbliche entro i cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle liste mediante affissione agli albi delle intendenze scolastiche.

(5)Le decisioni della commissione elettorale provinciale possono essere impugnate entro due giorni dalla data di affissione all'albo con ricorso all'intendente scolastico competente o se relative a categorie non distinte per gruppi linguistici al Sovrintendente.

(6)I ricorsi sono decisi in via definitiva entro i successivi due giorni.

(7)Le liste definitive dei candidati sono riportate secondo l'ordine cronologico di presentazione, distinte per categoria e, ove previsto, per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine su un manifesto elettorale. Le liste sono inviate alleintendenze scolastiche e ai capi d’istituto entro il 15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. 16)

(8)I capi d'istituto informano tempestivamente gli elettori mediante pubblicazione delle liste all'albo della scuola. Le liste vengono affisse nei seggi elettorali il giorno delle votazioni.

16)

L'art. 17, comma 7, è stato così sostitiuito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

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