Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)L'elettorato attivo spetta al personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati, nonché al personale amministrativo, di ruolo o non di ruolo, in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia.11)
(2)L'elettorato passivo spetta al personale di ruolo e non di ruolo con incarico annuale in servizio presso le scuole materne provinciali e nelle scuole pubbliche della provincia.
(3)Il personale non insegnante dipendente dai comuni e in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale provinciale.
L'art. 10, comma 1, è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 27 agosto 1997, n. 29.