Pubblicato nel B.U. 9 gennaio 1996, n. 2.
(1) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere autorizzato alla prestazione di lavoro straordinario retribuito.
(2) Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un periodo di congedo ordinario in proporzione all'orario di lavoro a tempo parziale.
(3) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio. Esso è valutato in proporzione ai fini dell'assegnazione di punteggi per l'esperienza professionale.
(4) La concessione di congedi straordinari, le assenze per malattia, nonché per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.
(5) Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale al corrispondente orario di lavoro a tempo pieno.]3)
Vedi l'art. 28, comma 1, lettera a), del contratto collettivo 24 novembre 2009.