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In vigore al: 04/10/2016

i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 631)
Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale

1)
Pubblicato nel B.U. 11 aprile 1995, n. 16.

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, nonché la relativa gestione finanziaria e contabile.

(2) Le qualifiche relative a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Nel presente regolamento si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

(3) E’ in facoltà dei circoli di scuola dell’infanzia ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, applicare le disposizioni di cui al capo II.2)

2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2010, n. 25.

CAPO I
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE 3)

Art. 2 (Durata delle lezioni)

(1) Nella determinazione della durata delle unità didattiche si tiene prioritariamente conto delle esigenze organizzative e pedagogico didattiche.

(2) Sulla base delle esigenze di cui al comma 1 e delle ore di insegnamento disponibili le unità didattiche possono avere diversa durata, anche superiore o inferiore all’ora.

(3) Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le scuole di musica. 4)

4)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 luglio 2012, n. 24.

Art. 3 (Frequenza)  delibera sentenza

(1) Gli allievi sono tenuti a frequentare con regolarità e puntualità le lezioni previste dall'orario delle attività formative. Oltre a ciò gli allievi sono tenuti a partecipare a iniziative formative dichiarate vincolanti dalla direzione, anche se le stesse si svolgono al di fuori del normale orario delle attività formative.

(2) Per la valutazione conclusiva in ciascuna materia, modulo e area di competenza, ove esistano, e per l'ammissione all'esame finale, l'allievo deve aver frequentato i quattro quinti delle lezioni in ciascuna materia nel corso dell'anno formativo ed aver conseguito il numero minimo previsto di valutazioni.5)

(3)Se un allievo ha frequentato meno di quattro quinti delle lezioni, il consiglio di classe può, nel caso in cui sussistano gravi o validi motivi, promuoverlo comunque ed ammetterlo all’esame finale.6)

(4) L'allievo deve comunicare ogni sua assenza all'insegnante capoclasse o alla direzione nello stesso giorno dell'assenza.

(5) Gli allievi minorenni devono presentare una giustificazione scritta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

massimeDelibera N. 2164 del 30.12.2010 - Disposizioni sulle iniziative parascolastiche nella formazione professionale tedesca, ladina, italiana e agricola, forestale e di economia domestica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 13.11.2007 - Istruzione pubblica - consiglio di classe - giudizio negativo di idoneità - superamento del esame finale di qualifica professionale
5)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 25 febbraio 2005, n. 7.
6)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.

Art. 4 (La valutazione)

(1) La valutazione degli allievi nelle singole materie, nei moduli formativi e nelle aree di competenza, ove esistano, dev'essere fatta dall'insegnante sulla base della partecipazione dell'allievo durante le lezioni, di prove orali, scritte pratiche o di altro tipo da inserire nell'attività formativa. I criteri per queste prove sono dati dagli obiettivi dei programmi formativi.7)

(2) Le prove devono essere distribuite in modo adeguato nel periodo di riferimento per la valutazione.

(3) Il tipo, il numero e la durata delle verifiche per materia, modulo e area di competenza, per periodo di valutazione, vengono fissati all'inizio dell'anno formativo dal collegio degli insegnanti.8)

(4) Nell'arco della settimana non devono essere svolti di norma più di tre compiti in classe e non più di uno al giorno.

(5) I criteri di valutazione per le diverse prove di verifica devono essere illustrati agli allievi.

(6) Nella valutazione del profitto degli allievi, sia quello complessivo che quello delle singole prove, dev'essere utilizzata la seguente scala di voti su sette valori:

10

ottimo

9

distinto

8

buono

7

soddisfacente

6

sufficiente

5

insufficiente

4

del tutto insufficiente

 

(7) Nella valutazione delle singole prestazioni possono essere attribuiti anche voti intermedi.

(8)Il comportamento degli allievi a scuola, ovvero la condotta, è oggetto di valutazione nelle classi del secondo ciclo. Per la valutazione del comportamento è utilizzata la seguente scala di valutazione:

  1. ottimo (10)
  2. distinto (9)
  3. buono (8)
  4. soddisfacente (7)
  5. sufficiente (6)
  6. insufficiente (5).

Per la valutazione del comportamento si applicano il regolamento scolastico e i criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta provinciale. 9)

(9) I risultati delle prove devono essere comunicati agli allievi immediatamente dopo la prova orale ed entro la settimana successiva alle prove scritte e pratiche.

(10) Se una prova scritta o grafica è da giudicare insufficiente per più della metà degli allievi, essa va ripetuta con una nuova impostazione.

(11) I compiti scritti vengono conservati nella scuola fino alla fine dell'anno formativo successivo.

(12) Gli allievi e gli esercenti la potestà sui medesimi hanno il diritto, su richiesta, di prendere visione dei compiti scritti.

(13) Il comportamento e la condotta dell'allievo a scuola o in pubblico non deve influenzare la valutazione del profitto.

(14) Prestazioni rese con l'inganno non vengono valutate.

(15) Se in seguito alle assenze dalle lezioni l'allievo non raggiunge il numero minimo di prove scritte o pratiche in una materia, modulo o area di competenza previsti per il periodo di valutazione, egli deve recuperare le prove mancanti sui relativi contenuti durante o al di fuori dell'orario delle attività formative. Se un allievo vi si sottrae fino alla chiusura dell'anno formativo non viene valutato nella relativa materia o modulo o area di competenza, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 3.10)

(16) A completamento del lavoro in classe agli allievi possono essere dati compiti da svolgere a casa. Nella determinazione della quantità di tali compiti, soprattutto per il fine settimana o per periodi di vacanze, si deve tener conto della sopportabilità del carico da parte degli allievi ed in particolare dell'ammontare delle ore di lezione nei giorni in questione e di eventuali iniziative formative o integrative alla formazione

7)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 febbraio 2005, n. 7.
8)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 febbraio 2005, n. 7.
9)
Il comma 8 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 38, e poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
10)
Il comma 15 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 febbraio 2005, n. 7.

Art. 5 (Passaggio alla classe successiva)  delibera sentenza

(1)Un allievo è promosso alla classe successiva, oppure conclude l’anno con una valutazione positiva se ha ottenuto una valutazione positiva in tutte le materie o, eventualmente, moduli o aree di competenza, nonché in condotta limitatamente alle classi del secondo ciclo.11)

(2)La promozione è decisa dal consiglio di classe. Quest’ultimo conferma o modifica i voti proposti dai singoli insegnanti anche se negativi.12)

(3) Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti. Ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Non è ammesso astenersi dalle votazioni. A parità di voti è determinante il voto di chi presiede. Delle operazioni di scrutinio deve essere redatto un verbale.

(4) Nella decisione del voto finale deve essere considerato il profitto conseguito dall'allievo nel corso dell'interno anno formativo nonché lo sviluppo complessivo dell'allievo.

(5)In presenza di uno o più voti negativi il consiglio di classe può sospendere la decisione sulla promozione e accertare prima dell’inizio delle lezioni dell’anno formativo successivo l’avvenuto recupero dei deficit formativi attraverso l’espletamento delle necessarie verifiche. Data, modalità e contenuti delle verifiche sono comunicate agli allievi ovvero ai rispettivi legali rappresentanti, in caso di allievi minorenni. 13)

(6)I termini per la valutazione semestrale e finale sono fissati dal direttore in base al calendario delle attività formative. Per gli apprendisti è effettuata solo una valutazione finale.14)

(7)  Contro le decisioni adottate dal consiglio di classe in riferimento alla valutazione degli allievi è ammesso ricorso per soli motivi di legittimità al Direttore della Ripartizione Formazione professionale, che decide entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione del Direttore di Ripartizione è definitiva.15)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 13.11.2007 - Istruzione pubblica - consiglio di classe - giudizio negativo di idoneità - superamento del esame finale di qualifica professionale
11)
L'art. 5, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 25 febbraio 2005, n. 7, e poi dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
12)
L'art. 5, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
13)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
14)
L'art. 5, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
15)
L'art. 5, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 5, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.

Art. 5/bis  (Valutazione delle prestazioni e promozione nell’insegnamento per aree di apprendimento)

(1) Se il programma formativo prevede un insegnamento per aree di apprendimento, la valutazione delle prestazioni si effettua secondo le disposizioni del presente articolo.

(2)  Nell'insegnamento per aree di apprendimento sono promosse e valutate:

  1. la competenza tecnico-professionale (CTP);
  2. la competenza comunicativa (CC);
  3. la competenza sociale (CS);
  4. la competenza di metodo (CM).

Le competenze esprimono come gli allievi sono in grado di trasferire ed applicare le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti acquisiti in queste quattro aree di competenza nelle quotidiane situazioni di vita e di lavoro.

(3)  Un allievo conclude l’anno formativo in modo positivo se ottiene una valutazione positiva nelle seguenti discipline, moduli o aree di competenza, se previsti dal programma formativo:

  1. competenza comunicativa;
  2. competenza sociale;
  3. competenza di metodo, come valutazione singola o complessiva (sommativa);
  4. competenza tecnico-professionale;
  5. tedesco;
  6. italiano;
  7. inglese;
  8. educazione sociale/storia contemporanea;
  9. diritto ed economia;
  10. matematica e calcolo;
  11. educazione fisica;
  12. condotta limitatamente alle classi del secondo ciclo.

(4)  Il consiglio di classe definisce il tipo ed il numero delle verifiche nelle singole aree di apprendimento. I team degli insegnanti responsabili della programmazione didattica per le aree di apprendimento propongono la valutazione del profitto.

(5)  La promozione è decisa dal consiglio di classe che conferma o modifica le valutazioni proposte dai singoli docenti o dal team responsabile della programmazione per le aree di apprendimento.

(6)  In presenza di uno o più voti negativi il consiglio di classe può sospendere la decisione sulla promozione e accertare prima dell’inizio delle lezioni dell’anno formativo successivo l’avvenuto recupero dei deficit formativi  attraverso l’espletamento delle necessarie verifiche. Data, modalità e contenuti delle verifiche sono comunicate agli allievi ovvero ai rispettivi legali rappresentanti, in caso di allievi minorenni.

(7) Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Ogni membro del consiglio di classe dispone di un unico voto e non è consentito astenersi dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto dato da chi presiede il consiglio di classe. La riunione del consiglio di classe viene verbalizzata.

(8)  Nella decisione per il voto finale si considerano le prestazioni dell’ allievo nell’intero anno formativo e il suo sviluppo complessivo. La media aritmetica costituisce solamente una base per la valutazione.

(9) Se il programma formativo prevede un insegnamento basato su fondamenti didattico-pedagogici similari, si applicano le disposizioni del presente articolo, a meno che il programma non contenga indicazioni diverse.16)

16)
L'art. 5/bis è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.

Art. 6 (Valutazione individuale degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale)

(1) La valutazione degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale è effettuata sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti dal consiglio di classe.

(2)  Gli obiettivi di apprendimento definiti dal consiglio di classe per ogni singolo allievo corrispondono al programma formativo e all'obiettivo di classe oppure differiscono da questi. In funzione del grado di corrispondenza o di differenza dai suddetti, il consiglio di classe prevede un sostegno per il conseguimento di obiettivi identici o differenziati.

(3) Per verificare i progressi nell'apprendimento sono ammessi ausilî e metodi individualizzati, che esulano dai tradizionali compiti e strumenti impiegati per le prove d'esame.

(4)  Se l’ allievo raggiunge gli obiettivi previsti ottenendo una valutazione positiva in tutte le materie di insegnamento o, eventualmente, moduli o aree di competenza, nonché in condotta, è promosso alla classe successiva.

(5) Il sostegno e la valutazione individuale degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale è di competenza dell'intero consiglio di classe. L'insegnante competente per l'insegnamento individualizzato è membro a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita il diritto di voto e di valutazione nei confronti di tutti gli allievi della classe di riferimento.

(6) Trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'articolo 4, dell’articolo 5, ad eccezione del comma 5, e dell'articolo 5bis, ad eccezione del comma 6.17)

17)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.

Art. 7 18)

18)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.

Art. 8 (Organi collegiali)  delibera sentenza

(1) Per realizzare la partecipazione alla gestione dei centri di formazione e per rafforzare le loro caratteristiche di comunità poste in adeguata interrelazione con tutti gli ambiti della vita sociale e civile, vengono istituiti, con rispetto delle responsabilità proprie del direttore di ripartizione, dei direttori e degli insegnanti, i seguenti organi collegiali:

  1. il collegio degli insegnanti;
  2. il consiglio di classe;
  3. il consiglio di direzione.

(2) Il collegio degli insegnanti, composto da tutti gli insegnanti che prestano servizio nella scuola e presieduto dal direttore:

  1. fa proposte e da suggerimenti per il miglioramento della progettazione formativa di massima e per nuove azioni formative di settore; propone ipotesi per l'analisi del lavoro e per la ridefinizione dei profili professionali;
  2. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività formativa per verificarne l'efficacia riguardo agli obiettivi prefissati e propone eventualmente misure adatte per migliorare l'attività stessa;
  3. sottopone al direttore proposte riguardanti la formazione e la composizione delle classi, l'organizzazione dell'orario delle attività formative e altri aspetti organizzativi;
  4. sceglie i libri di testo e i materiali didattici perseguendo un coordinamento tra le scuole dello stesso indirizzo professionale;
  5. approva il regolamento scolastico;
  6. promuove iniziative e sperimentazioni formative e fa proposte riguardo all'aggiornamento interno ed esterno degli insegnanti.

(3) Il collegio degli insegnanti si costituisce all'inizio di ogni anno formativo e si riunisce ogniqualvolta il direttore lo ritenga necessario o se lo richiede almeno un terzo dei suoi membri.

(4) Per favorire la collaborazione tra gli insegnanti che in una scuola insegnano materie uguali o affini, e per agevolare il lavoro del collegio degli insegnanti, possono essere formati, all'interno del collegio degli insegnanti, dei sottogruppi composti rispettivamente da insegnanti di materie uguali o affini. In particolare questi gruppi

  1. propongono al collegio degli insegnanti i libri di testo e i materiali didattici da adottare;
  2. propongono ai consigli di classe progetti, mostre, concorsi professionali ed altre iniziative.

(5) Il consiglio di classe è composto dagli insegnanti di ogni singola classe. Ne fanno parte inoltre

  1. due rappresentanti degli allievi eletti dagli allievi della classe;
  2. due rappresentanti dei genitori o di chi ne fa le veci, se lo richiede almeno un terzo dei genitori degli allievi della classe.

(6) Il consiglio di classe è presieduto dal direttore o dell'insegnante capoclasse oppure da un insegnante, membro del consiglio, nominato dal direttore. Il consiglio di classe è convocato dal direttore. Egli deve altresì convocarlo se lo richiede almeno la metà dei suoi componenti.

(7) Il consiglio di classe

  1. fa proposte al collegio degli insegnanti riguardo alle attività educative e formative, soprattutto per le attività integrative inter- ed extrascolastiche, per l'adeguamento dell'orario delle attività formative a particolari necessità locali, su questioni inerenti all'assistenza scolastica;
  2. elabora dei progetti, anche interdisciplinari, e lì attua;
  3. valuta gli allievi, ne decide la promozione e propone provvedimenti disciplinari nei confronti dei medesimi;
  4. verifica i casi di scarso successo nell'apprendimento o di comportamenti problematici con l'obiettivo di individuare i rimedi più adatti, sia sul piano formativo che su quello personale, anche in collaborazione con esperti competenti come medici, psicopedagogisti o orientatori.

(8) Le competenze di cui alle lettere c) e d) del comma 7 sono esercitate dal consiglio di classe con la sola presenza degli insegnanti.

(9) Il direttore assegna la funzione di segretario all'insegnante capoclasse o, in sua assenza, ad un altro membro del consiglio di classe.

(10) Il consiglio di direzione è composto dal direttore e dal suo sostituto e da tre insegnanti eletti ogni anno dal corpo insegnante, tenendo presente, per quanto possibile, i diversi ambiti, teoria e pratica, i diversi settori professionali o indirizzi presenti nella scuola.

(11) Il consiglio di direzione delibera

  1. i provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 10;
  2. l'adeguamento del calendario delle attività formative alle esigenze locali.

(12) Il consiglio di direzione è inoltre organo consultivo del direttore ed anello di collegamento tra corpo insegnante e direttore. Come tale, esso deve contribuire alla creazione di un buon clima di lavoro nelle singole scuole. Il consiglio di direzione deve essere sentito soprattutto prima dell'acquisto di nuove attrezzature o primo di attuare modifiche edilizie che riguardano il funzionamento scolastico.

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Art. 9 (Partecipazione degli allievi)

(1) Agli allievi deve essere data l'opportunità, sulla base delle possibilità esistenti, di partecipare all'attività formativa soprattutto per le questioni che più immediatamente lì riguardano. Gli allievi hanno i seguenti diritti:

  1. di essere ascoltati;
  2. di essere informati;
  3. di presentare proposte e prese di posizione.

(2) Nell'ambito di tale partecipazione gli allievi attendono insieme a quei compiti che vanno oltre la collaborazione del singolo. Fanno parte di tali compiti quei progetti che contribuiscono alla formazione civica e culturale degli allievi sulla base di principi democratici, che sviluppano e consolidano comportamenti prosociali e offrono attività di tempo libero consone alle loro inclinazioni.

(3) I rappresentanti degli allievi nei consigli di classe formano il consiglio degli allievi che può deliberare su richieste degli allievi connesse all'attività della scuola. Tra i suoi membri il consiglio degli allievi elegge il presidente.

(4) Agli allievi è consentito di tenere assemblee scolastiche o di classe nella misura di sei ore al massimo per semestre. Altre assemblee possono essere tenute fuori dell'orario delle attività formative compatibilmente con la disponibilità dei locali. Durante l'ultimo mese di lezioni non possono essere svolte assemblee.

(5) L'assemblea è convocata dal presidente, anche su richiesta della maggioranza del consiglio. La data, l'orario e l'ordine del giorno delle assemblee devono essere comunicati dal presidente al direttore della scuola con un anticipo di almeno cinque giorni.

Art. 10 (Sanzioni disciplinari)

(1) Agli allievi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonizione con annotazione nel registro di classe;
  2. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi;
  3. esclusione dalle lezioni fino al termine dell'anno formativo, dagli scrutini finali e dagli esami;
  4. espulsione dalla scuola.

(2) Le sanzioni di cui alla lettera a) del comma 1 sono inflitte dall'insegnante o dal direttore.

(3) Le sanzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono inflitte dal consiglio di classe. In casi urgenti il direttore può disporre l'esclusione dalle lezioni per un massimo di 5 giorni consecutivi.

(4) I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere applicati solo nei casi in cui un allievo abbia violato gravemente i propri doveri e non abbia avuto successo l'uso di strumenti formativi e educativi, oppure nei casi in cui il comportamento di un allievo rappresenti un continuo pericolo per gli altri allievi riguardo alla loro morale, incolumità fisica e dei loro beni.

(5) Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono inflitte dal direttore su deliberazione del consiglio di direzione sentito il consiglio di classe.

(6) L'organo competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

(7) Le deliberazione degli organi collegiali concernenti sanzioni disciplinari vengono assunte dopo aver sentito le giustificazioni dell'allievo interessato e, se questo è minorenne, degli esercenti la potestà.

(8) Le sanzioni che comportano l'esclusione anche solo temporanea dalle lezioni devono essere comunicate agli esercenti la potestà sull'allievo interessato e, se questi è maggiorenne, all'interessato.

(9)Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono definitive. Contro i provvedimenti che infliggono le sanzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 gli esercenti la potestà sull'allievo interessato o l'allievo stesso, se è maggiorenne, possono presentare ricorso al direttore della ripartizione alla formazione professionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.19)

19)
L'art. 10, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.

Art. 11 (Insegnante capo classe) (Tutor)

(1) Il direttore designa per ogni classe un insegnante capo classe. In collaborazione con gli altri insegnanti egli provvede a coordinare il lavoro educativo e formativo, a collegare l'attività di formazione con la realtà lavorativa, ad armonizzare l'attività didattica con il rendimento della classe, a seguire e consigliare gli allievi sul piano scolastico e personale, a curare i rapporti tra scuola e gli esercenti la potestà, i problemi organizzativi e a tenere i documenti ufficiali.

(2) Se necessario, il direttore convoca la riunione degli insegnanti capo classe al fine di garantire modalità di procedure coordinate ed omogenee.

(3) A compensazione del maggior onere lavorativo, all'insegnante capoclasse spetta, per la durata dell'anno formativo, un'indennità di incentivo da stabilirsi nel contratto intercompartimentale di lavoro.

Art. 12 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente capo si applica a tutti i corsi a tempo pieno della formazione professionale della Provincia o autorizzati dalla Provincia, nonché all’apprendistato e alle scuole paritarie della formazione professionale. Per la valutazione relativa all’esame finale nelle scuole paritarie della formazione professionale i crediti formativi sono attribuiti in conformità alle norme statali. L’accesso all’esame finale nonché lo svolgimento dell’esame stesso sono regolamentati dalle rispettive norme statali vigenti.20)

20)
L'art. 12 è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57, e poi dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2010, n. 25.
3)
Il titolo „Capo I...“ è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2010, n. 25.

CAPO II
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
21)

Art. 13 (Principi generali)

(1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'attività finanziaria annuale della scuola si svolge sulla base di un bilancio di previsione.

(2) La gestione finanziaria della scuola si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario. 22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 14 (Bilancio di previsione)

(1) Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore della scuola, che lo trasmette per l’approvazione alla ripartizione competente per la formazione professionale, di seguito denominata ripartizione competente.

(2) Sono allegati al bilancio:

  1. la relazione previsionale nella quale sono individuati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse e sono sinteticamente illustrati i contenuti della gestione finanziaria;
  2. una tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto.

(3) Nel bilancio di previsione sono indicate tutte le entrate, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati ed assegnati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale della scuola. Le spese non possono superare, nel loro ammontare complessivo, il totale delle entrate.22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 15 (Entrate della scuola)

(1) Le entrate derivano da assegnazioni provenienti dal bilancio provinciale, da altri enti pubblici, da soggetti privati, da atti di liberalità o da contratti, ivi incluse le sponsorizzazioni. 22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 16 (Fondo di riserva)

(1) Nel bilancio è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

(2) I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del direttore.22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 17 (Avanzo di amministrazione)

(1) Nel bilancio è iscritto, come primo capitolo di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento.22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 18 (Partite di giro)

(1) Le partite di giro evidenziate nel bilancio comprendono sia le entrate sia le spese che si prevede di effettuare per conto di terzi; esse costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per la scuola. 22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 19 (Variazioni del bilancio)

(1) Il direttore verifica periodicamente le disponibilità finanziarie, al fine di apportare le eventuali necessarie variazioni al bilancio.

(2) Le variazioni di bilancio compensative e quelle derivanti da maggiori entrate provenienti da soggetti privati sono disposte con decreto del direttore e comunicate alla ripartizione competente.

(3) Ogni altra variazione non contemplata nel comma 2 segue l’iter di approvazione previsto per il bilancio di previsione. 22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 20 (Conto consuntivo annuale)

(1) Il conto consuntivo annuale si compone esclusivamente del conto finanziario. Allo stesso sono allegati:

  1. la situazione amministrativa che dimostri la giacenza o il deficit di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenze ed in conto residui, il fondo o il deficit di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo di amministrazione;
  2. l’elenco dei residui attivi e passivi, il loro ammontare e l’indicazione della causale del credito o del debito.

(2) Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i risultati della gestione dei residui attivi e passivi.

(3) Il conto consuntivo annuale è predisposto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Il direttore predispone il conto consuntivo, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa, che espone l’andamento della gestione della scuola ed i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati.

(4) Il conto consuntivo predisposto dal direttore viene trasmesso per l’approvazione alla ripartizione competente.

(5) La ripartizione competente e la Ripartizione Finanze e Bilancio verificano periodicamente la correttezza delle scritture contabili ed esprimono un parere sulla regolarità contabile del conto consuntivo. Almeno una volta all’anno, effettuano una visita ispettiva presso la scuola.22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 21 (Servizio di cassa)

(1) Il servizio di cassa è affidato all’istituto che svolge il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano, alle medesime condizioni risultanti dalla convenzione in essere. 22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 22 (Fondo per servizi di economato e per minute spese)

(1) Per le minute spese e per quelle relative al servizio di economato della scuola, il direttore può provvedere direttamente o può nominare uno o più delegati per ogni gestione. Vi provvede tramite un fondo di anticipazione di cassa, con apposito mandato emesso in partite di giro.22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 23 (Scritture contabili)

(1) I documenti contabili obbligatori sono:

  1. il bilancio di previsione;
  2. il giornale di cassa;
  3. il conto consuntivo annuale.

(2) Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione alla data di emissione dei relativi ordini.22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 24 (Modulistica e contabilità informatizzata)

(1) Le ripartizioni competenti stabiliscono, d'intesa tra loro, i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile e finanziaria.

(2) Le ripartizioni competenti, avvalendosi del supporto della Ripartizione Finanze e Bilancio, emanano direttive ed istruzioni vincolanti per l'applicazione del presente capo, ivi incluse direttive ed istruzioni per la redazione del bilancio, per la tenuta dei libri contabili obbligatori, per il conto consuntivo e per ogni altro aspetto necessario a garantire il buon andamento amministrativo-contabile delle scuole.22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 25 (Ulteriori spese della scuola)

(1) La scuola può effettuare spese per il cerimoniale, per manifestazioni e di rappresentanza.

(2) Sono spese di rappresentanza quelle destinate alla realizzazione di iniziative atte a creare e sviluppare reti di pubbliche relazioni con il mondo del lavoro e le parti sociali, con altre istituzioni formative e di ricerca, con le famiglie e gli allievi.

(3) L’effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità a quanto autorizzato dal direttore, nel rispetto dei seguenti principi:

  1. iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento, il cui importo massimo è da stabilirsi con direttiva, ai sensi dell’articolo 24, comma 2;
  2. correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;
  3. esclusione di ogni attività di rappresentanza nell’ambito dei rapporti istituzionali di servizio;
  4. esclusione dall’attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.22)
22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 26 (Capacità negoziale)

(1) Il direttore ha autonomia negoziale, nel rispetto delle normative in vigore per gli uffici dell’amministrazione provinciale.

(2) Nel caso di sedi distaccate facenti capo ad una scuola, il direttore può delegare il personale della scuola agli acquisti, previa fissazione dei limiti di spesa. 22)

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.

Art. 27 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

(1) Per quanto non previsto dal presente capo, trova applicazione la normativa provinciale in materia.

(2) Le disposizioni di cui al presente capo entrano in vigore a partire dall’esercizio 2011.22)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

22)
Gli artt. 13 a 27 sono stati inseriti dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 5 luglio 2010, n. 25.
21)
Il titolo „Capo II...“ è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 7 luglio 2010, n. 25.
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