In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 dicembre 1994, n. 591)
Regolamento concernente i criteri per la concessione di provvidenze economiche nel settore delle tossicodipendenze e dell'alcolismo

1)

Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.

Art. 1 (Attività)

(1) Sono ammissibili a contributo, ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, le attività finalizzate alla prevenzione, alla cura o alla riabilitazione delle forme di tossicodipendenza o di alcolismo, che consistano:

  • a)  nella divulgazione ed informazione idonee a prevenire l' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed alcoliche, quali l'organizzazione e gestione di convegni, tavole rotonde o corsi informativi rivolti alla popolazione, agli operatori socio-sanitari, alle famiglie ed agli organismi interessati all'educazione dei giovani, oppure nell'elaborazione e distribuzione di opuscoli e di altro materiale informativo, qualora tali iniziative costituiscano l'attività preponderante per l'ente o ne rappresentino un settore consistente, e qualificante;
  • b)  nell' allestimento e gestione di strutture residenziali per l'assistenza, anche solo diurna o notturna, di persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo, o per la loro riabilitazione od il loro reinserimento sociale;
  • c)  nella cooperazione con gli organismi scolastici, giudiziari, di polizia, di volontariato, e con le strutture sociosanitarie, educative o formative operanti nel territorio, al fine di assicurare un' assistenza coordinata ed integrata alle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo;
  • d)  nel sostegno finanziario alle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo, e loro familiari, che versino in particolare stato di bisogno e necessitino di specifica assistenza sociale, economica o legale.

(2) Le attività di cui alle lettere a), c), d) del comma 1 devono svolgersi nel territorio provinciale, durante l'anno cui si riferisce la domanda, a beneficio della popolazione in generale, delle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo in particolare, nonché degli operatori sociosanitari del settore.

Art. 2 (Domanda e documentazione)

(1) La domanda di contributo ordinario per l'attività sociale annuale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, o dell'istituzione pubblica o privata, deve essere presentata all'amministrazione provinciale, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno. Responsabile del relativo procedimento amministrativo è l'ufficio Igiene pubblica della ripartizione provinciale Sanità. Dalla domanda o relativa documentazione, deve risultare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire delle provvidenze economiche richieste, e in particolare vanno indicate le singole attività programmate per l'anno sociale di riferimento, con precisazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento delle stesse, dei loro destinatari e degli obiettivi perseguiti.

(2) La domanda deve essere in ogni caso corredata da un preventivo dettagliato delle spese e dal relativo piano di finanziamento, nonché da copia del bilancio di previsione dell'ente, relativo all'anno di riferimento, nonché dal bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il legale rappresentante dell'ente deve altresì indicare le eventuali domande presentate per ottenere ulteriori contributi pubblici per le stesse o analoghe finalità.

(3) Il responsabile del procedimento amministrativo verifica che l'attività oggetto del richiesto contributo:

  • a)  sia rispondente alle finalità previste dalla L.P. n. 69/1978, dal piano sanitario e dal piano sociale provinciali e nazionali, per quanto attiene al settore delle tossicodipendenze e dell' alcolismo;
  • b)  che gli importi di spesa preventivati siano congrui rispetto ai rapporti economici correnti di mercato.

Art. 3 (Criteri di valutazione)

(1) Nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono accolte prioritariamente le domande attinenti ad attività rispondenti agli obiettivi prioritari del piano sanitario e del piano sociale provinciali e nazionali, ed in primo grado a quelle gestite a livello provinciale o in zone carenti.

(2) In particolare, e con i limiti di cui al comma 1, sono preferite, in ordine decrescente, le seguenti attività:

  • a)  di divulgazione e di informazione per la prevenzione dell' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;
  • b)  allestimento e gestione di comunità terapeutiche e di focolari per l' assistenza residenziale, anche solo diurna o notturna, delle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo;
  • c)  di reinserimento sociale delle persone soggettea forme di tossicodipendenza o di alcolismo.

(3) Nel rispetto delle priorità e delle preferenze di cui ai commi 1 e 2 per quanto concerne le attività ammissibili a contributo, sono prioritariamente accolte, in ordine decrescente, le domande presentate da:

  • a)  organismi di volontariato iscritti nel registro provinciale;
  • b)  istituzioni pubbliche convenzionate ai sensi dell' articolo 11 della L.P. n. 69/1978;
  • c)  associazioni ed istituzioni private convenzionate ai sensi dell' articolo 11 della L.P. n. 69/1978.

Art. 4 (Contributi in conto capitale)

(1) Unitamente alla domanda di cui all'articolo 2, o con separata domanda, da presentarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, le associazioni ed istituzioni pubbliche e private possono richiedere contributi in conto capitale per il riattamento o la manutenzione degli immobili adibiti a loro sedi o alla gestione delle attività di cui all'articolo 1, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature ed arredamenti.

(2) Qualora le richiedenti non siano proprietarie degli immobili di cui al comma 1, né titolari di un diritto reale che gliene consenta l'uso, devono dimostrare con idonea documentazione di poter disporre dei beni stessi per un periodo non inferiore ad anni nove, con l'obbligo del proprietario, in caso di anticipata risoluzione del relativo contratto, di destinare gli immobili per il restante periodo, a richiesta dell'Amministrazione provinciale, per l'attivazione di analoghi servizi, anche da parte di terzi, pena la restituzione proporzionale del contributo erogato in relazione alla minore durata di effettivo utilizzo degli immobili per le attività di cui all'articolo 1.

(3) I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all'ammontare massimo dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sulla base di una relazione del progettista o dell'impresa esecutrice dei lavori, o rispettivamente di preventivi di spesa redatti da ditte fornitrici degli arredamenti o delle attrezzature.

(4) I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni ed istituzioni pubbliche o private nel rispetto delle priorità e delle preferenze indicate nell'articolo 1, tenuto conto delle attività e dei servizi gestiti negli immobili oggetto della domanda di contributo.

(5) Il responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire il parere dei competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici e di assistenza sociale, nei casi previsti dalla vigente normativa, qualora la domanda attenga alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici.

Art. 5 (Contributi straordinari e sovvenzioni)

(1) Le associazioni ed istituzioni pubbliche o private di cui all'articolo 1 possono altresì beneficiare di contributi straordinari o di concorsi nelle spese per attività non rientranti nel programma annuale, ma promosse per far fronte a particolari situazioni operative o necessità che si presentano nel corso dell'anno.

(2) Le associazioni ed istituzioni pubbliche o private convenzionate ai sensi dell'articolo 11 della L.P. n. 69/1978, possono beneficiare di sovvenzioni straordinarie, per la copertura di eventuali disavanzi di gestione di comunità terapeutiche o di focolari residenziali, per l'assistenza anche solo diurna o notturna, o di altre strutture aventi finalità analoghe, sempreché sia comprovato che il disavanzo dipenda dalle minori entrate in conto rette in conseguenza di un calo delle presenze degli assistiti in misura non inferiore al 20% di quelle preventivate.

Art. 6 (Liquidazione delle provvidenze economiche)

(1) In favore delle associazioni ed istituzioni pubbliche o private, beneficiarie di contributi ordinari, in conto capitale, straordinari, e di concorsi nelle spese, il direttore dell'ufficio responsabile del procedimento liquida il cinquanta per cento della provvidenza economica non appena esecutivo il provvedimento di assegnazione, e liquida il saldo della stessa a presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

(2) Per la liquidazione a saldo dei contributi ordinari è richiesta altresì la presentazione di copia del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento e relativa attestazione del collegio dei revisori dei conti o del legale rappresentante dell'ente, a conferma della veridicità del medesimo, e sempreché siano distinte le spese per l'attività ordinaria, da quelle per l'attività straordinaria, e gli interventi di riattivamento e manutenzione di immobili, o l'acquisto di arredamenti ed attrezzature.

(3) La liquidazione a saldo dei contributi in conto capitale per lavori di manutenzione o riattamento di immobili è disposta, anche in più rate, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e del saldo finale, con l'attestazione del progettista o del direttore dei lavori, e del legale rappresentante dell'ente o di documenti contabili equipollenti.

(4) In ogni caso la documentazione deve giustificare una spesa non inferiore all'importo della provvidenza economica concessa. I documenti giustificativi delle spese devono essere stati emessi in data non anteriore all'anno in cui viene presentata la domanda relativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 dicembre 1994, n. 59
ActionActionArt. 1 (Attività)
ActionActionArt. 2 (Domanda e documentazione)
ActionActionArt. 3 (Criteri di valutazione)
ActionActionArt. 4 (Contributi in conto capitale)
ActionActionArt. 5 (Contributi straordinari e sovvenzioni)
ActionActionArt. 6 (Liquidazione delle provvidenze economiche)
ActionActionb) Legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2007, n. 53 —
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico