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In vigore al: 04/10/2016

g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 551)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"

1)

Pubblicato nel B.U. 17 gennaio 1995, n. 3.

Art. 1 (Indizione, organizzazione e svolgimento dei corsi)

(1) Con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, sono indetti i corsi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, di seguito denominata "legge", e sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione e la relativa documentazione nonché il numero minimo dei partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi.

(2) L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono di regola affidati alle associazioni od organizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge, le quali devono presentare un programma dettagliato dei corsi, comprensivo del preventivo di spesa.

(3) Il controllo sullo svolgimento dei corsi spetta all'ufficio provinciale competente per le professioni turistiche.

Art. 2 (Esame di idoneità e corsi propedeutici)

(1) L'esame di idoneità persegue lo scopo di accertare le capacità tecnico motorie ed attitudinali generali del candidato necessarie per la formazione di maestro di sci. È ammesso all'esame chiunque sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 5 della legge.

(2) Il giudizio di idoneità del candidato da parte della commissione d'esame si basa sui seguenti criteri:

  • a)  giudizio sull' attitudine generale per l'esercizio della professione di maestro di sci espresso dalla commissione d'esame;
  • b)  esame pratico per lo sci alpino o sci di fondo.

(3) L'esame pratico per lo sci alpino comprende:

  • a)  una prova di slalom gigante;
  • b)  una prova libera tecnica;
  • c)  una prova di cambio di direzione con il parallelo condotto.

(4) L'esame pratico per lo sci di fondo comprende:

  • a)  una prova libera secondo la tecnica classica;
  • b)  una prova libera secondo il metodo skating;
  • c)  una prova di passo alternato con salita;
  • d)  una prova di passo di pattinaggio con spinta.

(5) Il candidato è dichiarato ideoneo qualora il giudizio espresso dalla commissione sia sulle attitudini generali sia sulle capacità tecniche per l'attività di maestro di sci è positivo. Il candidato dichiarato idoneo è ammesso alla formazione. La validità dell'esame di idoneità è limitata ai due primi moduli di formazione per maestro di sci alpino rispettivamente corsi di formazione per maestri di sci di fondo successivi.

(6) I candidati che appartengono alle squadre nazionali dello sci alpino, dello sci di fondo e del biathlon sono esonerati dal rispettivo esame di idoneità.

(7) Possono essere organizzati corsi introduttivi all'esame di idoneità che hanno per oggetto le materie di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3 (Corsi di formazione)

(1) I corsi di formazione sono articolati in corsi tecnico pratici, metodico didattici e teorico culturali comprendenti lezioni ed esercitazioni sia in aula che sulle piste da sci.

(2) I corsi tecnico-pratici sono diretti all'insegnamento e al perfezionamento della tecnica sciistica. I corsi metodico didattici sono diretti a sviluppare le capacità di insegnamento dei candidati. I corsi teorico culturali sono diretti all'insegnamento di cultura generale ed alla preparazione professionale specifica. I testi di studio di base utilizzati per la formazione devono essere approvati dall'assessore provinciale competente in materia.

(3) I corsi di formazione hanno una durata complessiva non inferiore a novanta giorni o quattrocentocinquanta ore.

Art. 4 (Primo modulo di formazione: assistente di scuola di sci)

(1) La formazione di assistente di scuola di sci comprende corsi pratici, didattici e teorici, che hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.

(2) Il corso pratico ha come scopo l'insegnamento della tecnica dello sci e si articola nei seguenti moduli:

  • a)  corso di introduzione;
  • b)  corso I sul testo tecnico metodico;
  • c)  corso di esame.

(3) Il corso didattico comprende applicazioni di insegnamento sul pendio.

(4) Il corso teorico comprende l'insegnamento in tutte le materie ritenute necessarie per l'attività di assistente di scuola di sci, che contribuiscano alla cultura generale con particolare attenzione alle materie di esame.

Art. 5 (Esame per assistente di scuola di sci)

(1) L'esame per assistente di scuola di sci comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

(2) La parte pratica comprende i seguenti esercizi:

  • a)  una prova di slalom gigante;
  • b)  una prova libera tecnica;
  • c)  una prova libera scolastica;
  • d)  una prova di cambi di direzione lunghi e/o corti: parallelo di base;
  • e)  una prova di cambio di direzione con l' aiuto dello spazzaneve.

(3) La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico.

(4) La parte teorica comprende le seguenti materie:

  • a)  disciplina dell' insegnamento dello sci;
  • b)  equipaggiamento, scelta e preparazione dell' attrezzo;
  • c)  nozioni riguardanti la responsabilità civile e penale del maestro di sci;
  • d)  nozioni di base sui pericoli in montagna;
  • e)  pronto soccorso;
  • f)  teoria dell' insegnamento.

Art. 6 (Secondo modulo di formazione: maestro di sci alpino)

(1) La formazione del maestro di sci alpino comprende corsi di promozione pratici, didattici e teorici, ai quali sono ammessi gli assistenti di scuola di sci, e hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.

(2) Il corso pratico comprende i seguenti moduli per l'apprendimento nonché il perfezionamento della tecnica dello sci:

  • a)  corso II sul testo tecnico metodico;
  • b)  corso di alpinismo;
  • c)  corso di esame.

(3) Il corso didattico comprende lo studio per l'approfondimento delle nozioni sul testo tecnico metodico nonché sull'insegnamento.

(4) Il corso teorico comprende i seguenti moduli:

  • a)  l' insegnamento in tutte le materie necessarie per l'attività professionale di maestro di sci alpino, con particolare attenzione alle materie di esame;
  • b)  il seminario di cultura generale.

Art. 7 (Esame per maestro di sci alpino)

(1) L'esame per maestro di sci alpino comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

(2) La parte pratica nell'ambito della sciata sportiva, di adattamento al pendio e scolastica, comprende le seguenti unità di esercizi:

  • a)  una prova di slalom gigante;
  • b)  una prova libera tecnica;
  • c)  una prova di cambio di direzione con il parallelo condotto, lungo e corto;
  • d)  una prova di cambio di direzione con il parallelo di base, lungo e corto;
  • e)  una prova di cambio di direzione in virata;
  • f)  una prova di cambio di direzione a spazzaneve;
  • g)  una prova libera su terreno non preparato o gobbe e cunette o neve alta, adeguamento alla situazione;
  • h)  una prova libera scolastica a scelta del candidato, quali curve in virata od a spazzaneve, parallelo di base, parallelo condotto.

(3) La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico e l'applicazione appropriata al terreno.

(4) La parte teorica comprende le seguenti materie:

  • a)  educazione civica;
  • b)  preparazione terreno e piste;
  • c)  regolamento tecnico gare;
  • d)  nozioni di base di geografia e storia locale;
  • e)  metodica e didattica;
  • f)  biologia dello sport, che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica;
  • g)  scienza ambientale, che comprende ecologia, topografia, meteorologia, nivologia e valanghe;
  • h)  turismo ed assistenza turistica;
  • i)  storia dello sci;
  • j)  conoscenze di base dei concetti tecnici in una seconda lingua.

Art. 8 (Corsi di formazione per maestri di sci di fondo)

(1) La formazione del maestro di sci di fondo comprende corsi pratici, didattici e teorici, che hanno per oggetto la materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.

(2) Il corso pratico per l'apprendimento ed il perfezionamento della tecnica dello sci comprende i seguenti moduli:

  • a)  corso di introduzione;
  • b)  corso sul testo tecnico metodico;
  • c)  corso di alpinismo;
  • d)  corso di esame.

(3) Il corso didattico comprende applicazioni di insegnamento sul campo.

(4) Il corso teorico comprende:

  • a)  l' insegnamento in tutte le materie necessarie per l'attività professionale di maestro di sci di fondo, con particolare attenzione alle materie di esame;
  • b)  il seminario di cultura generale.

Art. 9 (Esame per maestro di sci di fondo)

(1) L'esame per maestro di sci di fondo comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

(2) La parte pratica comprende i seguenti esercizi:

  • a)  una prova libera secondo la tecnica classica;
  • b)  una prova di passo alternato;
  • c)  una prova di passo spinta;
  • d)  una prova di passo finlandese;
  • e)  una prova di passo alternato, tecnica di base;
  • f)  una prova libera secondo il metodo skating;
  • g)  una prova di passo di pattinaggio con spinta in salita;
  • h)  una prova di passo di pattinaggio con doppia spinta;
  • i)  una prova di scivolata spinta pattinata nel modulo di base;
  • j)  una serie di esercizi della tecnica di discesa.

(3) La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico e l'applicazione appropriata al terreno.

(4) La parte teorica comprende le seguenti materie:

  • a)  educazione civica e disciplina dell' insegnamento dello sci;
  • b)  nozioni riguardanti la responsabilità civile e penale del maestro di sci;
  • c)  equipaggiamento, scelta e preparazione dell' attrezzo;
  • d)  preparazione terreno e piste;
  • e)  regolamento tecnico gare;
  • f)  metodica e didattica;
  • g)  biologia dello sport che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica;
  • h)  scienza ambientale che comprende ecologia, topografia, meteorologia, nivologia e valanghe;
  • i)  nozioni di base di geografia e storia locale;
  • j)  turismo e assistenza turistica;
  • k)  storia dello sci;
  • l)  conoscenze di base dei concetti tecnici in una seconda lingua.

Art. 10 (Corsi di qualificazione e di specializzazione)

(1) I corsi di qualificazione e di specializzazione di cui all'articolo 10 della legge, nonché quelli per esperto in attività agonistica sono indetti con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci.

(2) Ai corsi di formazione per il conseguimento di una qualificazione o di una specializzazione sono ammessi i richiedenti iscritti nell'albo professionale provinciale dei maestri di sci. Devono essere osservati le modalità ed i criteri seguenti:

  • a)  qualifica di direttore di scuola di sci:
    • 1)  i richiedenti devono provare di aver svolto per almeno due anni la professione presso una scuola di sci nella provincia;
    • 2)  il relativo corso di preparazione all' esame consiste in una formazione teorica, che comprende tutte le materie, che forniscano le nozioni giuridico economiche e teorico professionali necessarie per il regolare esercizio dell'attività.
    • 3)  al relativo esame sono ammessi soltanto coloro, che hanno partecipato ad un corso di cui al punto 2).
  • b)  qualifica di istruttore di maestro di sci:
    • 1)  i richiedenti devono provare di aver svolto per almeno due anni la professione presso una scuola di sci nella provincia;
    • 2)  il relativo corso di preparazione all' esame consiste in una formazione pratica, didattica e teorica, distinta per le varie discipline;
    • 3)  il corso pratico comprende l' interpretazione tecnica del testo tecnico metodico nonché l'addestramento alla dimostrazione dello stesso;
    • 4)  il corso didattico comprende l' applicazione pratica di contenuti metodico didattici;
    • 5)  il corso teorico comprende elementi di metodica e di didattica, di pedagogia e di psicologia nonché forme generali dell' organizzazione di gruppo;
    • 6)  al relativo esame sono ammessi soltanto coloro, che hanno partecipato all' intero ciclo di formazione;
  • c)  abilitazione all' insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci e cioè maestro di snowboard:
    • 1)  il relativo corso consiste in una formazione pratica e didattico teorica;
    • 2)  il corso pratico concerne l' apprendimento della tecnica dell'attrezzo;
    • 3)  il corso didattico teorico comprende lo studio del testo tecnico metodico, la scelta e la preparazione dell' attrezzo nonché gli aspetti di sicurezza;
    • 4)  al relativo esame sono ammessi soltanto maestri di sci alpino che hanno partecipato al corso di formazione;
  • d)  specializzazione per esperti in attività agonistica:
    • 1)  i corsi e gli esami relativi hanno per oggetto i programmi stabiliti dalla Federazione Italiana Sport Invernali per la formazione di allenatori considerando i medesimi programmi minimi;
    • 2)  gli esami per allenatore di sci alpino e sci di fondo sostenuti davanti alle commissioni competenti della Federazione Italiana Sport Invernali continuano ad essere riconosciuti;
  • e)  specializzazione per l' insegnamento dello sci ai bambini ed a persone portatrici di handicap:
    • 1)  il relativo corso consiste in una formazione pratica, didattica e teorica, che si orienta alle esigenze particolari dei rispettivi destinatari;
  • f)  specializzazione all' insegnamento dello sci in lingue straniere:
    • 1)  il relativo corso consiste in una formazione teorica, che riguarda l' apprendimento del linguaggio tecnico dello sci nonché l'insegnamento dello sci in una lingua straniera;
    • 2)  al relativo esame sono ammessi anche coloro che non abbiano partecipato al corso;
    • 3)  la relativa commissione d' esame è composta oltre dal presidente da due esperti in lingue straniere a ciò delegati dalla commissione d'esame di cui all'articolo 6 della legge.

(3) Gli esami vertono sulle materie dei corsi.

(4) I corsi per il conseguimento della qualifica di istruttore di maestro di sci hanno una durata complessiva di sedici giorni o ottanta ore. I corsi per il conseguimento delle altre qualificazioni o specializzazioni di cui al presente articolo - eccetto quello per esperti in attività agonistica, che hanno la durata stabilita dalla Federazione Italiana Sport Invernali - hanno una durata di sei giorni o trenta ore.

Art. 11 (Riconoscimento di qualificazioni e specializzazioni)

(1) Le specializzazioni e qualificazioni conseguite presso altre organizzazioni sono riconosciute a condizione che i corsi e gli esami, per quanto concerne sia il contenuto sia la durata, possono essere considerati equivalenti ai corsi svolti ai sensi dell'articolo 10.

(2) Il riconoscimento delle qualificazioni o specializzazioni di cui al comma 1 è disposto, su domanda dell'interessato, dall'assessore provinciale competente in materia, sentita la consulta per l'insegnamento dello sci nonché il collegio professionale provinciale.

(3) Le domande per il riconoscimento dei corsi e degli esami di qualificazione o di specializzazione già organizzati dalle organizzazioni, istituzioni ed associazioni di cui all'articolo 25, comma 9 della legge devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione all'ufficio provinciale competente in materia professioni turistiche.

Art. 12 (Regolamento generale di esame)

(1) A conclusione della parte pratica dei rispettivi corsi hanno luogo le prove di esame sugli esercizi e serie di esercizi previsti.

(2) Ogni membro della commissione d'esame o sottocommissione di cui all'articolo 7 della legge, esprime un voto in sessantesimi. Il candidato ha superato l'esame parziale quando consegue una valutazione di almeno 36 sessantesimi.

(3) Superata la parte pratica dell'esame, il candidato è ammesso alla parte didattica dell'esame.

(4) Superata la parte didattica dell'esame, il candidato è ammesso al corso di teoria ed al relativo esame.

(5) Il voto globale espresso in sessantesimi risulta dalla media dei tre esami parziali e va indicato nell'attestato d'esame.

(6) Gli attestati contengono il risultato del giudizio finale della commissione e vengono firmati dal presidente della commissione d'esame e dal direttore dei corsi.

(7) Ai candidati che hanno superato l'esame per maestro di sci alpino o di sci di fondo oppure per una qualificazione o specializzazione è rilasciato il diploma dall'assessore provinciale competente in materia. Il diploma deve contenere nome e cognome, data di nascita e la qualifica o la specializzazione conseguita.

(8) Spetta alla commissione d'esame stabilire se e quali materie sono da sostenere per iscritto.

(9) Per le parti didattiche e teoriche dell'esame vengono indetti esami di recupero.

(10) I candidati che non superano la parte pratica dell'esame possono ripresentarsi alla prossima sessione d'esame.

Art. 13 (Corsi di aggiornamento)

(1) I corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6, comma 2, della legge comprendono esercitazioni pratiche, lezioni teoriche, aggiornamenti professionali e vengono indetti annualmente.

(2) I corsi di aggiornamento hanno una durata minima di tre giorni o quindici ore.

Art. 14 (Domande di ammissione)

(1) Nel caso in cui i corsi non vengono organizzati e svolti direttamente dalla Provincia le domande per l'ammissione devono essere presentate al collegio provinciale dei maestri di sci. Nel caso in cui i corsi vengono svolti da altre organizzazioni od associazioni provvede il predetto collegio all'inoltro dell'elenco dei partecipanti a queste ultime. Spetta al direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di professioni turistiche negare l'ammissione a coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti. Concluso regolarmente il corso o ciclo di corsi i candidati sono ammessi d'ufficio al relativo esame.

(2) Le domande di ammissione agli esami dei candidati che non abbiano frequentato immediatamente prima il corso, devono essere presentate all'ufficio provinciale competente in materia di professioni turistiche. In tal caso spetta al direttore di tale ufficio negare l'ammissione a coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti.

(3) Contro il provvedimento di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

Art. 15 (Tessere di riconoscimento e distintivo ufficiale)

(1) La tessera di riconoscimento e il distintivo ufficiale dei maestri di sci sono rilasciati dal collegio provinciale dei maestri di sci alle persone iscritte nell'albo professionale provinciale, dietro rimborso delle spese.

(2) La tessera di riconoscimento deve contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, lo stato di formazione ed i corsi di aggiornamento frequentati nonché il numero d'iscrizione all'albo professionale provinciale.

(3) Il distintivo ufficiale è di metallo e deve recare le seguenti scritte: "Skilehrer - Maestro di sci" nonché "Landesberufskammer Südtirol - Collegio Provincia Bolzano". Il distintivo deve recare inoltre il numero d'iscrizione all'albo professionale provinciale.

(4) Spetta al collegio provinciale dei maestri di sci definire la raffigurazione e l'esecuzione grafica del distintivo e della tessera di riconoscimento.

Art. 16 (Obblighi professionali dei maestri di sci)

(1) I maestri di sci hanno l'obbligo di portare durante l'insegnamento sulla propria divisa il distintivo ufficiale consegnato dal collegio provinciale dei maestri di sci ed devono portare con sé la tessera di riconoscimento rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci ed esibirlo, a richiesta, agli organi di controllo nonché ai propri clienti.

(2) Il collegio provinciale dei maestri di sci può stabilire le caratteristiche della divisa ufficiale.

Art. 17 (Punto di iscrizione)

(1) Il punto d'iscrizione è oggetto ad autorizzazione in base all'articolo 16 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3 concernente l'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci. Per punto d'iscrizione si intende intanto un locale recante la denominazione della scuola di sci e nel quale una persona addetta alla stessa, durante un orario prestabilito, accetta delle iscrizioni.

(2) Nel punto d'iscrizione vengono fornite delle informazioni ed accettate delle iscrizioni per lezioni singole e collettive. 2)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)

L'art. 17 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 gennaio 1998, n. 1.

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