In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1994, n. 301)
Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali - semplificazione delle procedure

1)

Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1994, n. 35.

Art. 0

(1) Nelle zone non interdette ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, la raccolta di funghi può essere intrapresa, nei limiti previsti dall'articolo 4 della legge provinciale predetta, immediatamente dopo la presentazione di denuncia di inizio dell'attività stessa all'amministrazione comunale competente per territorio da parte dei non residenti sul territorio stesso.

(2) La denuncia deve indicare le personali generalità del denunciante, o, cumulativamente, dei richiedenti e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, compreso l'avvenuto versamento, anche cumulativo, del diritto fisso pari a lire 5000 per giorno di raccolta da parte del denunciante o per ciascuno dei denuncianti non residenti sul territorio comunale.

(3) La prova dell'avvenuto versamento di cui al comma 2 è presentata o trasmessa contestualmente alla denuncia di cui al comma 1. Il versamento in misura inesatta dell'importo dovuto non priva la denuncia di efficacia autorizzativa, fatto salvo il diritto dell'amministrazione comunale competente di provvedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse o maggiorazioni.

(4) All'atto della presentazione della denuncia, il responsabile del provvedimento rilascia una ricevuta recante le indicazioni di cui all'articolo 14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

(5) Per le denunce inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta di cui al comma 4 è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato dall'impiegato responsabile del procedimento o comunque addetto all'ufficio responsabile del procedimento, che appone sull'avviso anche il timbro dell'ufficio stesso. Qualora la spedizione della denuncia non avvenga con plico raccomandato con avviso di ricevimento, il responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento, comunica al denunciante le indicazioni di cui all'articolo 14, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

(6) Per la raccolta di funghi sul territorio comunale di residenza, il possesso di un valido documento personale di riconoscimento tiene luogo del tesserino di cui all'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActiona) Legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 30
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1994, n. 30
ActionActionArt. 0
ActionActiond) Legge provinciale 12 maggio 2010 , n. 6
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1979, n. 63/Ho
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico