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In vigore al: 04/10/2016

g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 11)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12: Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti

1)

Pubblicato nel B.U. 15 marzo 1994, n. 11.

Art. 1

(1) Per la concessione degli assegni di studio mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, gli interessati devono presentare domanda in carta legale all'ufficio provinciale formazione del personale sanitario, allegando i seguenti documenti:

  • a)  originale o copia autentica del diploma o certificato di laurea rilasciato dalla competente università;
  • b)  nel caso di conseguimento all' estero, originale o copia autentica dell'attestato di riconoscimento o della richiesta di riconoscimento;
  • c)  certificato di residenza;
  • d)  attestato di frequenza del tirocinio pratico, rilasciato dal responsabile della struttura presso la quale viene svolto il tirocinio;
  • e)  copia autentica del libretto diario.

(2) Ai tirocinanti che abbiano conseguito il diploma di laurea all'estero, qualora alla domanda sia stata allegata la richiesta di riconoscimento di cui al comma 1 lettera b), è fatto obbligo di integrare la domanda con la presentazione del relativo attestato di riconoscimento.

(3) Nella domanda il richiedente deve dichiarare di non percepire altri emolumenti, assegni o borse di studio, comunicando immediatamente eventuali variazioni.

(4) Gli assegni sono corrisposti per i giorni di effettiva frequenza del tirocinio.

(5) Qualora il richiedente benefici di altri emolumenti, assegni o borse di studio, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'importo percepito e l'assegno previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 12/1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

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