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In vigore al: 04/10/2016

h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 121)
Regolamento sui requisiti dei bagni dei fieno

1)
Pubblicato nel B.U. 25 maggio 1993, n. 24.

Art. 1 (Origine e definizione)

(1)  La pratica dei bagni di fieno deriva da un'antica usanza introdotta e praticata dai contadini di montagna e consiste nell'utilizzo degli effetti ottenuti dalla fermentazione del fieno sulla persona.

(2)  Per i bagni di fieno devono essere utilizzati erba o fieno provenienti da prati alpini non concimati con fertilizzanti minerali né trattati con diserbanti, situati ad un'altitudine pari o superiore a 1500 metri sul livello del mare e situati ad una distanza minima di 150 metri da strade. Il fieno deve avere un contenuto minimo di cumarina di due milligrammi ogni cento grammi di sostanza secca.

(3)  Nel caso in cui vengono impiegate vasche dotate di termostato, il fieno o l'erba possono essere usati una sola volta.

Art. 2 (Locali e attrezzature)

(1)  Il bagno di fieno è praticato in strutture ricettive autorizzate in conformità alla normativa provinciale ed in particolare in esercizi agrituristici dotati almeno dei seguenti locali:

  • a)  un locale per il bagno di fieno,
  • b)  un locale per il rilassamento post-trattamento,
  • c)  due docce,
  • d)  due servizi igienici,
  • e)  due spogliatoi,
  • f)  un locale apposito per lo stoccaggio del fieno o dell' erba.

Art. 3 (Personale)

(1)  Per tutto il tempo necessario all'effettuazione del bagno, gli utenti vanno assistiti da personale opportunamente istruito.

(2) 2)

2)
L'art. 3, comma 1, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 27 giugno 2013, n. 18.

Art. 4 (Accesso degli utenti)

(1)  Eventuali controindicazioni devono essere portate a conoscenza degli utenti su apposita tabella esposta al pubblico, conforme al modello approvato dall'assessore provinciale alla sanità.

(2)  Per l'effettuazione del bagno di fieno, agli utenti deve essere fornito un apposito telo in fibra naturale.

(3)  I locali devono essere muniti di apposito presidio sanitario di pronto soccorso.

Art. 5 (Pubblicità)

(1)  La pubblicità dei bagni di fieno non può fare riferimento a benefici terapeutici e curativi.

Art. 6 (Vigilanza)

(1)  La vigilanza sull'esercizio di bagni di fieno e sui requisiti di cui al presente regolamento è esercitata dall'ufficiale sanitario del comune e dal personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 7 (Avvio delle attività)

(1) Il legale rappresentante dell’azienda che intenda aprire un bagno di fieno deve dichiarare per iscritto l’intento di avviare l’attività al sindaco del comune competente per territorio, indicando la sede della struttura.

(2)  Il sindaco trasmette copia della dichiarazione di cui al comma 1) al Servizio igiene e sanità pubblica del comprensorio sanitario territorialmente competente.

(3)  È rimandata al sindaco la sospensione dell’attività, nel caso gli organi di vigilanza ravvisino la mancanza dei presupposti, riferiti al presente regolamento, per un’attività sicura. 3)

3)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 aprile 2015, n. 9.

Art. 8 (Responsabilità)

(1)  Il titolare dell'azienda è responsabile della corretta applicazione del presente regolamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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