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In vigore al: 04/10/2016

n) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 71)
Determinazione dei requisiti generali dei presidi privati di riabilitazione diretti al recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, neuropsichiche e sensoriali

1)

Pubblicato nel B.U. 31 marzo 1992, n. 14.

Art. 1 (Definizione)

(1) Ai fini del presente regolamento e in relazione a quanto previsto dagli articoli 26 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 2, lettera a), della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, si intende per riabilitazione la riacquisizione di una funzione perduta o non acquisita, realizzata attraverso l'uso di tecniche specifiche.

Art. 2 (Presidi di riabilitazione privati)

(1) I presidi per la riabilitazione erogano prestazioni terapeutiche volte a:

  • a)  prevenire e contenere le conseguenze invalidanti di eventi morbosi;
  • b)  curare i sintomi di deficit funzionali;
  • c)  adattare il soggetto invalido alla minorazione permanente mediante rieducazione funzionale ed efficaci sostituzioni;
  • d)  rallentare l' evoluzione della malattia invalidante;
  • e)  recuperare o rallentare l' evoluzione dei deficit psichici e sensoriali di cui al secondo comma del presente articolo attraverso interventi indirizzati al soggetto trattato, al nucleo familiare ed all'ambiente di vita.

(2) I presidi per la riabilitazione, come definiti al comma 1, operano in relazione agli eventi morbosi di tutta la patologia ed in particolare di quella ortopedico-traumatologica, neurologica, artro-reumatica, cardiovascolare, respiratoria nonché dei deficit psichici e sensoriali, intesi come esiti di patologia organica congenita od acquisita.

Art. 3 (Domanda di autorizzazione)

(1) Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o trasferire in altra sede uno dei presidi di cui all'articolo 2 o comunque variare le attività già autorizzate deve inoltrare all'Assessorato provinciale alla Sanità apposita domanda corredata da idonea documentazione attestante:

  • a)  le generalità, il domicilio e il numero di codice fiscale del richiedente o, se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede, le generalità del legale rappresentante, il numero di partita IVA, nonché gli estremi dell' atto costitutivo e le successive variazioni del medesimo;
  • b)  la sede del presidio;
  • c)  la denominazione del presidio che deve essere tale da non generare equivoci con la denominazione di altri presidi privati;
  • d)  la descrizione dell' attività di riabilitazione che si intende svolgere;
  • e)  l' orario di apertura e di attività del presidio;
  • f)  le generalità, i titoli professionali, di studio e di carriera del direttore e di tutto il restante personale medico e laureato o diplomato che opera nel presidio con l' indicazione, ove occorra, del nominativo dei medici addetti agli atti di competenza medica e di quelli addetti alle eventuali sezioni specialistiche;
  • g)  l' indicazione del numero e le qualifiche professionali del restante personale;
  • h)  la descrizione dettagliata del numero e tipo delle attrezzature, degli apparecchi e degli impianti del presidio;
  • i)  il certificato penale del titolare del presidio;
  • l)  l' attestato antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

(2) Alla domanda deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

  • a)  planimetria dei locali in scala 1:50 con la descrizione della destinazione dei locali stessi, accompagnata da idonea documentazione attestante l' avvenuto rispetto di quanto previsto dall'articolo 5;
  • b)  dichiarazione di accettazione dell' incarico e della conseguente responsabilità del direttore.

Art. 4 (Procedure per l'autorizzazione)

(1) L'Assessorato alla Sanità, tramite l'ufficio competente, provvede all'istruttoria della domanda ed all'accertamento dei requisiti previsti dal presente regolamento, previo parere tecnico sanitario del responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' U.S.L. territorialmente competente.

(2) Esaurita l'istruttoria gli atti vengono sottoposti al parere degli stessi organi consultivi previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'apertura delle case di cura private.

(3) L'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta provinciale ed è subordinata al pagamento della vigente tassa di concessione non governativa prevista per le case di cura.

Art. 5 (Requisiti dei locali e delle attrezzature)

(1) I locali, le attrezzature e tutto quanto necessario al corretto svolgimento dell'attività dei presidi, in aggiunta agli specifici requisiti previsti dal presente regolamento, devono altresì soddisfare le norme vigenti in materia di barriere architettoniche, di prevenzione antincendio, di infortunistica e igiene del lavoro e di tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti qualora vengano impiegate sostanze o sorgenti radioattive.

(2) L'attrezzatura tecnica, sanitaria e rieducativa deve consentire l'efficace intervento terapeutico in rapporto alle caratteristiche e dimensioni del presidio nonché in rapporto alla patologia degli assistiti.

Art. 6 (Personale)

(1) L'organico del personale deve essere adeguato per qualità, per quantità nonché per tipo di rapporto, al carico di lavoro, al grado di automazione delle attrezzature ed alle caratteristiche delle prestazioni previste.

(2) L'organico deve comprendere personale di pulizia, di lavanderia e di cucina, anche nel caso che tali funzioni siano svolte dai pazienti in base ad uno specifico programma terapeutico, salvo quanto previsto al successivo articolo 7, comma 3.

Art. 7 (Capacità ricettiva e requisiti dei locali dei presidi residenziali)

(1) La capacità del presidio per il trattamento terapeutico e per il ricovero residenziale deve essere compresa fra le venti e le sessanta unità per ciascuna categoria di soggetti da riabilitare.

(2) La dotazione minima dei locali di un presidio, con capacità ricettiva di venti assistiti, per il trattamento terapeutico e per il ricovero è la seguente:

  • a)  un vano per trattamenti di gruppo per ciascun tipo di trattamento praticato nel presidio;
  • b)  vani per trattamento individuale in numero adeguato all' attività svolta come specificato all'articolo 3, lettera d);
  • c)  un vano destinato a visita medica o tanti vani a ciò adibiti quanti sono i medici che prestano la propria attività contemporaneamente;
  • d)  due vani di soggiorno opportunamente attrezzati per le attività di tempo libero, aumentabili in relazione alla gravità delle patologie degli assistiti;
  • e)  un vano per le attività amministrative;
  • f)  un vano per il ricevimento del pubblico;
  • g)  servizi igienici in numero tale da garantire cinque WC e lavabi, tre vasche e tre docce;
  • h)  uno o più refettori che garantiscano una superficie di 1,5 m² per paziente.

(3) I presidi devono essere inoltre dotati di adeguati servizi accessori quali cucina, dispensa, lavanderia e guardaroba. I servizi di cucina e lavanderia possono essere anche convenzionati o gestiti in cooperativa da più istituzioni private; purché regolarmente autorizzate dall'Autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee.

(4) I presidi che ospitano soggetti inferiori a sei anni ovvero, anche se non esclusivamente, soggetti costretti stabilmente a letto o affetti da minorazioni particolarmente gravi, devono possedere specifiche attrezzature e adottare idonee varianti ai canoni spaziali prescritti, anche in aggiunta a quelle specificate al secondo comma, lettera d).

Art. 8 (Ulteriori requisiti dei presidi residenziali)

(1) I presidi per il trattamento terapeutico e per il ricovero residenziale in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7, devono essere dotati di:

  • a)  camere di degenza. Nelle camere di degenza per adulti la superficie del pavimento non può essere inferiore a sette metri quadrati per letto nelle camere a più letti e a dodici metri quadrati nelle camere ad un letto. In ogni camera di degenza non devono comunque essere collocati più di quattro letti. Le stanze di degenza pediatrica non possono superare la capacità di quattro letti, con una superficie minima per letto pari a cinque metri quadrati per le stanze a più letti e a nove metri quadrati per la stanza ad un letto. Vanno previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore a sei anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell' assistenza materna. Le camere di degenza non possono essere ubicate nel piano seminterrato e devono avere un'altezza minima di due metri e settanta centimetri. Nelle stanze di degenza deve essere comunque garantito un volume interno di ventiquattro metri cubi per letto nelle camere a più letti e di trentadue metri cubi nelle camere a un letto. La superficie complessiva delle finestre delle camere di degenza deve essere non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento, con un minimo utile di due metri quadrati.
  • b)  vani individuali per la permanenza notturna del personale in servizio;
  • c)  spazi verdi sufficientemente ampi e debitamente attrezzati per il tempo libero;
  • d)  vani pari ad almeno il 2 per cento della superficie utile interna della struttura per servizi di foresteria, ove quest' ultima sia prevista.

(2) I vani di soggiorno devono garantire una superficie di 5 metri quadrati per ciascun assistito.

Art. 9 (Personale dei presidi residenziali e semiresidenziali)

(1) La dotazione minima dei presidi semiresidenziali e residenziali è costituita da:

  • a)  un laureato in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione relativa al tipo di prestazione erogata, iscritto all' Ordine professionale, che svolge le funzioni di direttore sanitario della struttura;
  • b)  un adeguato numero di personale riabilitativo medico, professionale, infermieristico, tecnico ed ausiliario da stabilirsi in sede di attuazione dell' articolo 4 e che deve essere comunque rapportato come minimo ad un'unità per tanti assistiti per un massimo di quindici assistiti giornalieri, in caso di trattamento riabilitativo individuale e a un'unità per tanti assistiti da un minimo di venti ad un massimo di venticinque, in caso di trattamento riabilitativo di gruppo;
  • c)  la Giunta provinciale si riserva la possibilità di determinare, caso per caso, ove necessario e in base alla tipologia della struttura, particolari dotazioni organiche;
  • d)  il numero di ore di presenza del personale medico verrà stabilito in sede di autorizzazione, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia della struttura.

Art. 10 (Direttore sanitario)

(1) Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari del presidio, ed in particolare:

  • a)  verifica che il personale addetto sia in possesso dei prescritti requisiti professionali;
  • b)  vigila sull' efficienza della strumentazione e delle apparecchiature, sulla validità e sulla corretta applicazione della metodologia in uso, sulla corretta refertazione, registrazione e tenuta dell'archivio;
  • c)  coordina il lavoro del personale operante nella struttura;
  • d)  provvede all' aggiornamento delle metodiche;
  • e)  vigila sull' applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
  • f)  definisce i programmi terapeutici e le modalità di attuazione degli stessi;
  • g)  è responsabile della registrazione e della conservazione delle cartelle cliniche degli assistiti.

(2) In caso di assenza o di impedimento, il direttore sanitario è sostituito, nelle sue funzioni, da un operatore di analoga professionalità all'uopo designato dal titolare del presidio.

Art. 11 (Guardia medica)

(1) In ogni presidio residenziale, in base alla tipologia trattata, la Giunta provinciale può imporre la guardia medica permanente nell'arco delle ventiquattro ore.

Art. 12 (Inapplicabilità)

(1) Le disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8, non si applicano alle strutture riabilitative esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A queste ultime si applica la normativa vigente riguardante gli standards edilizi in materia di igiene e sanità, quella riguardante il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché quella riguardante i regolamenti comunali di igiene.

(2) Il presente regolamento non si applica altresì alle associazioni di volontariato e cooperative senza scopo di lucro, regolamentate da apposite leggi.

Art. 13 (Convenzionamenti)

(1) Le strutture regolarmente autorizzate ai sensi dell'articolo 4 possono essere convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in conformità alle disposizioni diramate dal Ministero della Sanità con D.M. 18 maggio 1984. L'impegnativa abilitante alla prestazione dovrà recare l'indicazione della diagnosi che dà luogo alla richiesta di intervento, nonché la forma di trattamento ed il periodo autorizzato.

Art. 14 (Deroghe)

(1) Eventuali richieste di deroga al presente regolamento saranno valutate caso per caso, alla luce dei programmi terapeutici, sentiti la Commissione di cui alla legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, e il Consiglio provinciale di Sanità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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