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In vigore al: 04/10/2016

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32 1)
Modalità concernenti l'esame venatorio di cui all'articolo 12 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.

Art. 3 (Esito dell'esame venatorio)

(1) Sono giudicati idonei i candidati che, oltre ad aver superato la prova pratica di tiro, riportino un punteggio non inferiore a 6/10 in ogni singola materia d'esame di cui all'articolo 12, comma 8, della legge.

(2) La commissione redige un verbale sull'esito degli esami nonché un elenco nominativo dei candidati evidenziandone gli abilitati.