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In vigore al: 04/10/2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1992, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, concernente: "Riordinamento delle organizzazioni turistiche"

1)
Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1993, n. 5.

Art. 1 (Statuto-Quadro)

(1) Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge provinciale lo statuto da adottarsi dalle associazioni turistiche deve conformarsi ai principi dello statutoquadro di cui all'allegato A.

(2) Ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge provinciale, lo statuto da adottarsi dai consorzi turistici deve conformarsi ai principi dello statuto-quadro di cui all'allegato B. Se il consorzio turistico assume la forma di una società cooperativa, si applica per analogia lo statuto-quadro, in quanto applicabile a questa forma giuridica.

Art. 2 (Requisiti minimi per i consorzi turistici)

(1) I consorzi turistici possono essere iscritti nell'elenco previsto a norma dell'articolo 21, comma 2 della legge provinciale, a condizione che l'ambito di competenza comprenda quello di almeno tre organizzazioni turistiche locali, le quali abbiano registrato negli ultimi tre anni almeno 1.200.000 pernottamenti all'anno. In caso di fondati motivi, o qualora l'ambito di competenza corrisponda a quello della comunità comprensoriale, sentito il consiglio di amministrazione dell' "Alto Adige Promozione Turismo", si può prescindere dal limite minimo di pernottamenti.

(2) Dal 1° gennaio 2015 i consorzi turistici possono essere iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge provinciale, solo a condizione che il rispettivo ambito di competenza comprenda quello di almeno due organizzazioni turistiche locali che abbiano registrato negli ultimi tre anni almeno 1.800.000 pernottamenti all’anno. L’eccezione relativa al limite minimo di pernottamenti di cui al comma 1 non trova più applicazione. I consorzi turistici già iscritti nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 2, della legge provinciale e che in data 1° gennaio 2015 non sono in possesso dei predetti requisiti saranno cancellati dall’elenco con decorrenza dal 1° gennaio 2015. 2)

2)
L'art. 2, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 gennaio 2013, n. 3.

Art. 3 (Gestione)

(1) Nelle associazioni turistiche con più di 250.000 pernottamenti all'anno nonché in tutti i consorzi turistici il consiglio direttivo ne affida la gestione, di regola, ad un direttore/gestore.

(2) Il direttore/gestore

  • a)  dirige, coordina e controlla l' operato dei dipendenti dell'associazione o del consorzio;
  • b)  predispone la bozza del programma di attività e ne cura autonomamente l' attuazione;
  • c)  predispone il bilancio di previsione, le modifiche nonché il conto consuntivo;
  • d)  esercita le funzioni delegategli dal consiglio direttivo o dal presidente.

(3) Al fine di un miglioramento dell'efficienza, il consiglio direttivo fissa un ampio margine operativo per il direttore/gestore ed anche l'ammontare dei mezzi finanziari di cui può disporre sotto la propria responsabilità.

(4) Il direttore/gestore partecipa, con voto consultivo, all'assemblea generale, alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva.

Art. 4 (Collegio dei revisori dei conti)

(1) Nelle associazioni turistiche, nel cui ambito di competenza siano stati registrati negli ultimi due anni in media più di 350.000 pernottamenti all'anno, un membro del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto al relativo albo professionale o all'albo professionale dei commercialisti.

Art. 5 (Statuti di associazioni pro loco e associazioni turistiche)

(1) Le associazioni pro loco e le associazioni turistiche esistenti, iscritte nell'elenco ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale, devono conformare i loro statuti ai principi dello statuto-quadro di cui all'allegato A entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3)

3)
L'art. 5 è stato modificato con D.P.G.P. 21 marzo 1994, n. 8.

ALLEGATO A
Statuto dell'associazione turistica

Art. 1 (Denominazione e sede)

(1) È costituita con sede in un'associazione denominata "Associazione turistica.", e con la denominazione tedesca "Tourismusverein.". L'associazione svolge la sua attività nel territorio del Comune (dei Comuni).

Art. 2 (Finalità dell'associazione)

(1) Al fine di promuovere il turismo nella zona di sua competenza, l'associazione turistica persegue le seguenti finalità:

  • a)  istituire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese la vendita di materiale d' informazione turistica, nonché la mediazione e prenotazione di servizi turistici;
  • b)  promuovere ed attuare nel proprio ambito di competenza manifestazioni ed altre iniziative di prevalente interesse turistico;
  • c)  realizzare, preferibilmente in collaborazione con il competente consorzio turistico o con altre organizzazioni turistiche, iniziative di marketing;
  • d)  valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  • e)  promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, anche in collaborazione con terzi;
  • f)  collaborare con l' "Alto Adige Promozione Turismo" alla realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche;
  • g)  svolgere le funzioni delegate dalla Provincia o dal comune competente, in particolare quelle concernenti rilevazioni turistiche.

(2) L'associazione turistica non persegue scopi di lucro. Eventuali proventi di gestione vengono impiegati per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 (Durata dell'associazione e dell'esercizio finanziario)

(1) L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

(2) L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.

Art. 4 (Entrate)

(1) Le entrate sono costituite:

  • -  dalle annuali quote sociali e da altri contributi obbligatori;
  • -  dai contributi e sussidi di enti, imprese, associazioni e privati;
  • -  dalla quota spettante, dell' imposta di soggiorno e di altre tasse;
  • -  dai proventi patrimoniali;
  • -  dai proventi di manifestazioni e di attività di gestione;
  • -  da eventuali donazioni e lasciti.

Art. 5 (Soci)

(1) Possono divenire soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo associativo e disposte ad appoggiarlo. Si distingue tra

  • a)  soci effettivi e
  • b)  soci onorari.

(2) Sono soci effettivi tutti coloro che sono ammessi ai sensi dell'articolo 6 ed iscritti nel libro dei soci.

(3) Possono essere nominate soci onorari le persone che si siano distinte con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalità dell'associazione. La carica di socio onorario viene conferita con deliberazione unanime del consiglio direttivo. I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci effettivi.

Art. 6 (Ammissione dei soci)

(1) Per l'ammissione in qualità di socio è necessario presentare una richiesta scritta con precisa indicazione dei dati personali, la quale è da ritenersi accolta se, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, non venga data risposta negativa da parte del consiglio direttivo. Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

(1) Ogni socio ha il diritto

  • a)  di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali e di presentare mozioni;
  • b)  di elettorato attivo e passivo.

(2) Ogni socio ha il dovere

  • a)  di rispettare le norme dello statuto e le deliberazioni dell' assemblea generale e del consiglio direttivo;
  • b)  di promuovere per quanto possibile le finalità dell' associazione;
  • c)  di versare nei termini la quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori nella misura stabilita dall' assemblea generale.

Art. 8 (Cessazione della qualità di socio)

(1) La qualità di socio cessa per

  • -  morte;
  • -  recesso o rinuncia;
  • -  espulsione per mancato pagamento della quota sociale e dei contributi obbligatori o per gravi violazioni delle disposizioni dello statuto dell' associazione;
  • -  scioglimento dell' associazione.

(2) Il recesso volontario deve essere comunicato all'associazione per iscritto, almeno quattro mesi prima del termine dell'esercizio finanziario, altrimenti ha effetto solo con la fine dell'anno successivo.

(3) L'espulsione del socio ha luogo con deliberazione motivata dell'assemblea generale. Contro la decisione dell'assemblea generale l'interessato può ricorrere al collegio arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale di norma decide in via definitiva entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di espulsione.

(4) Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 (Organi)

(1) Sono organi dell'associazione turistica:

  • a)  l' assemblea generale;
  • b)  il consiglio direttivo;
  • c)  eventualmente la giunta esecutiva;
  • d)  il presidente;
  • e)  il collegio dei revisori.

Art. 10 (L'assemblea generale)

(1) All'assemblea generale possono partecipare tutti i soci dell'associazione. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota sociale e gli altri contributi obbligatori e che siano soci da almeno un mese. Le deliberazioni, adottate in conformità alle leggi ed allo statuto, obbligano tutti i soci.

(2) Ogni socio ha un voto e può farsi rappresentare, con relativa delega scritta, da un altro socio, dal coniuge o da un parente fino al secondo grado di parentela.

(3) L'assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

(4) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:

  • a)  la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalità dell' associazione;
  • b)  l' elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
  • c)  l' approvazione del conto consuntivo e l'approvazione o ratifica del bilancio di previsione;
  • d)  la determinazione del numero dei componenti il consiglio direttivo;
  • e)  la determinazione della quota sociale annua e degli altri contributi obbligatori;
  • f)  l' espulsione dei soci;
  • g)  tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio direttivo o dai soci;
  • h)  la determinazione dell' indennità spettante al presidente.

(5) Spetta all'assemblea straordinaria:

  • a)  la modifica dello statuto;
  • b)  lo scioglimento dell' associazione;
  • c)  la nomina e la revoca dei liquidatori.

Art. 11 (Convocazione, validità dell'assemblea e votazione)

(1) L'assemblea generale è convocata dal presidente. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata con comunicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora. L'assemblea deve essere inoltre convocata su richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o di un decimo dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni e l'adunanza aver luogo entro 20 giorni.

(2) L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, che può essere indetta mezz'ora dopo e che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

(3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati.

(4) Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

(5) Deliberazioni concernenti persone, o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti, sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre per alzata di mano. Le elezioni di norma si svolgono a scrutinio segreto.

(6) Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto dagli scrutatori.

Art. 12 (Il consiglio direttivo)

(1) Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque e al massimo tredici membri eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice per la durata di quattro anni. Il numero dei voti di preferenza non può superare la metà dei membri da eleggere. Se il consiglio direttivo è composto di nove o più membri da eleggere, un terzo di essi deve essere rappresentato da imprenditori alberghieri. Devono inoltre essere rappresentati nel consiglio direttivo con rispettivamente almeno una persona gli affittacamere od operatori agrituristici, i commercianti e - limitatamente alle località di turismo invernale - gli impianti di risalita e/o le scuole di sci. Le relative associazioni professionali di categoria a livello locale hanno il diritto, in sede di elezione, di proporre candidati appartenenti alla propria categoria. Del consiglio direttivo fanno inoltre parte di diritto il membro della giunta comunale competente per il turismo o - in mancanza - il sindaco o un assessore comunale da questi delegato nonché il presidente del gruppo locale dell'associazione degli albergatori più rappresentativa a livello provinciale o un membro del comitato locale da questi delegato.

(2) Le frazioni comunali devono essere rappresentate nel consiglio direttivo in proporzione alla loro importanza turistica ed al numero dei soci.

(3) Il consiglio direttivo può cooptare al massimo due ulteriori membri.

(4) I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, al massimo fino ad un terzo, con quelle persone che nelle elezioni figurano immediatamente dopo i membri eletti, altrimenti dovranno essere indette nuove elezioni.

(5) Le riunioni del consiglio direttivo devono essere indette con almeno tre giorni di preavviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno, ed hanno luogo ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere anche convocato, se sia stato inoltrato un relativo invito almeno 24 ore prima.

(6) Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

(7) Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13 (Compiti del consiglio direttivo)

(1) Al consiglio direttivo spetta:

  • a)  l' amministrazione dell'associazione;
  • b)  l' elezione del presidente, del suo sostituto nonché della giunta esecutiva;
  • c)  la decisione in merito all' ammissione dei soci nonché la nomina dei soci onorari;
  • d)  la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
  • e)  l' approvazione del bilancio di previsione e la sua presentazione alla prossima assemblea generale per la ratifica;
  • f)  l' elaborazione di proposte e mozioni all'assemblea;
  • g)  l' assunzione di dipendenti;
  • h)  la determinazione dei compiti e competenze del direttore/gestore;
  • i)  l' emanazione di direttive per la conduzione dell'ufficio di informazione;
  • j)  l' adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate dell'assemblea generale.

Art. 14 (La giunta esecutiva)

(1) Il consiglio direttivo può nominare, nel suo seno, una giunta esecutiva composta da tre a cinque membri, cui può delegare delle competenze espressamente specificate con apposita deliberazione. La giunta esecutiva è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo.

Art. 15 (Il presidente)

(1) Il presidente è eletto in seno al consiglio direttivo con la presenza di almeno due terzi dei membri, e con la maggioranza assoluta dei presenti per la durata di quattro anni. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, con la stessa procedura è eletto anche il vicepresidente, che in caso di impedimento od assenza sostituisce il presidente in tutte le funzioni. Una rielezione è possibile solo per tre periodi di carica successivi. Per l'elezione dello stesso candidato oltre tali periodi è necessario una maggioranza di due terzi.

(2) Il presidente rappresenta l'associazione in giudizio e nei confronti di terzi. Egli convoca l'assemblea generale, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva e lì presiede.

Art. 16 (Il collegio dei revisori dei conti)

(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea generale per la durata di quattro anni. Almeno uno fra questi deve essere un imprenditore alberghiero. I membri del collegio dei revisori dei conti non devono essere soci dell'associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Il presidente viene eletto in seno al collegio, considerando la specifica qualificazione.

(2) Il collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria ed al termine dell'esercizio stende una relazione sul rendimento.

Art. 17 (Clausola arbitrale)

(1) Tutte le controversie tra i soci e l'associazione o tra i soci stessi in merito all'interpretazione o all'applicazione dello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo, e in generale tutte le controversie in relazione alla qualità di socio, anche se una delle parti non fa parte dell'associazione, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale.

(2) Il collegio arbitrale viene istituito caso per caso con la seguente procedura: ognuna delle parti nomina un arbitro; successivamente i due arbitri designano il terzo arbitro, il quale presiederà il collegio. La sede del collegio viene determinata dalla maggioranza degli arbitri. Entrambe le parti sono tenute, in concomitanza con la nomina del proprio arbitro, a rendere noto alla controparte - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - la dichiarazione incondizionata di accettazione firmata dall'arbitro stesso. Se entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la controparte non provvederà a sua volta alla designazione del suo arbitro secondo il procedimento sopra indicato, l'arbitro sarà designato dall'assessore provinciale al turismo. Qualora i due arbitri non dovessero trovare un accordo entro dieci giorni in ordine alla scelta del terzo arbitro quale presidente del collegio, e se entro lo stesso termine il suo nome non venisse comunicato alle controparti con nota firmata da tutti e tre gli arbitri, sarà anche in questo caso l'assessore provinciale al turismo a designarlo. La firma della nota suindicata da parte del terzo arbitro vale come dichiarazione incondizionata di accettazione.

(3) Gli arbitri devono decidere entro 90 giorni. Non è richiesta nessuna formalità per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contraddittorio.

(4) Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento. Avverso la pronuncia degli arbitri non può essere proposta opposizione, salvo il caso previsto dall'articolo 8, comma 3.

Art. 18 (Indennizzi)

(1) I componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti - eccettuato il membro previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione alla L.P. n. 33/1992 - e del collegio arbitrale nonché il presidente svolgono attività onorifica.

(2) L'assemblea generale può tuttavia attribuire al presidente un compenso corrispondente all'entità dell'impegno.

Art. 19 (Scioglimento dell'associazione)

(1) L'assemblea generale che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori, che hanno da svolgere tutte le incombenze connesse con lo scioglimento. In caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco di cui all'articolo 16 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, il patrimonio dell'associazione è destinato al comune o ai comuni competenti per territorio con la condizione che debba essere devoluto all'ente turistico che eventualmente succederà.

Art. 20 (Norma finale)

(1) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

ALLEGATO B
Statuto del consorzio turistico

Art. 1 (Denominazione e sede)

(1) Il consorzio costituitosi in data, adotta la denominazione "Consorzio Turistico." e con la denominazione tedesca "Tourismusverband." ed ha sede in.

(2) Il consorzio non persegue scopi di lucro.

(3) Il consorzio svolge la sua attività nell'ambito di competenza delle organizzazioni locali associate costituente complessivamente una zona turistica omogenea.

Art. 2 (Finalità del consorzio)

(1) Il consorzio persegue le seguenti finalità:

  • a)  collaborare sul piano del turismo, stabilire al riguardo gli obiettivi comuni e coordinare l' attività dei soci;
  • b)  adottare ed attuare iniziative e provvedimenti confacenti allo sviluppo del turismo nell' ambito di competenza nonché al miglioramento e perfezionamento dei relativi impianti ed attrezzature;
  • c)  realizzare iniziative di marketing comuni a favore del territorio di competenza;
  • d)  organizzare ed attuare manifestazioni sovraccomunali di particolare interesse turistico;
  • e)  provvedere alla mediazione e prenotazione di servizi turistici.

Art. 3 (Durata ed esercizio finanziario)

(1) Il consorzio è costituito a tempo indeterminato.

(2) L'esercizio finanziario del consorzio coincide (di regola) con l'anno solare.

Art. 4 (Soci)

(1) Il numero dei soci è illimitato.

(2) Possono divenire soci le organizzazioni turistiche locali disciplinate dalla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, gli enti, istituti ed associazioni interessati al turismo nonché privati che gestiscono strutture e servizi turistici.

Art. 5 (Ammissione dei soci)

(1) Per ottenere la qualità di socio sono necessarie:

  • a)  una dichiarazione di ammissione incondizionata e sottoscritta con la quale l' interessato si impegna ad osservare le disposizioni dello statuto e le deliberazioni adottate dagli organi del consorzio;
  • b)  una deliberazione di ammissione da parte del consiglio direttivo;
  • c)  l' iscrizione nel libro dei soci.

(2) Il rifiuto di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto. Se entro 60 giorni dalla presentazione richiesta non venga data risposta negativa, la richiesta di ammissione è da ritenersi accolta.

(3) L'ammissione non può comunque essere negata, qualora richiedente sia un'organizzazione turistica locale il cui ambito di competenza possa essere ritenuto pertinente alla zona turistica omogenea.

Art. 6 (Cessazione della qualità di socio)

(1) La qualità di socio cessa per:

  • a)  recesso;
  • b)  espulsione;
  • c)  morte;
  • d)  scioglimento di persone giuridiche od associazioni.

(2) Il recesso volontario deve essere comunicato per iscritto al consorzio almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio in corso, altrimenti ha effetto solo con la fine dell'anno successivo.

(3) L'espulsione ha luogo

  • a)  per il venir meno dei requisiti richiesti per la qualità di socio;
  • b)  per il mancato pagamento della quota annuale o di altre somme dovute;
  • c)  per inosservanza dello statuto o del regolamento interno nonché per mancato rispetto o violazione degli obblighi assunti nei confronti del consiglio direttivo;
  • d)  per fallimento, insolvenza o per incapacità di gestione patrimoniale autonoma.

(4) L'espulsione del socio ha luogo con deliberazione motivata dell'assemblea generale. Contro la decisione dell'assemblea generale l'interessato può ricorrere al collegio arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale di norma decide in via definitiva entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di espulsione.

(5) Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio del consorzio.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

(1) Ogni socio ha il diritto:

  • a)  di partecipare all' assemblea generale con l'esercizio del diritto di voto e diritto di elettorato;
  • b)  di avere parte a tutti i vantaggi offerti dal consorzio e di utilizzare le strutture in conformità alle deliberazioni adottate in merito;
  • c)  di prendere visione del libro dei verbali dell' assemblea generale, del bilancio con il conto profitti e perdite e delle relazioni del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti all'assemblea generale.

(2) Ogni socio ha il dovere:

  • a)  di osservare e rispettare le norme dello statuto e del regolamento interno nonché le deliberazioni degli organi del consorzio;
  • b)  di versare puntualmente le quote annuali ed altre somme dovute al consorzio;
  • c)  di promuovere gli interessi del consorzio in ogni senso e di attenersi alle direttive per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8 (Entrate)

(1) Le entrate sono costituite:

  • -  dalle annuali quote sociali;
  • -  dai contributi e sussidi di enti, imprese, associazioni e privati;
  • -  dai proventi patrimoniali;
  • -  dai proventi di attività di gestione e di manifestazioni;
  • -  da eventuali donazioni e lasciti.

(2) L'ammontare delle quote sociali annuali non deve essere inferiore al 50% dei contributi provinciali assegnati l'anno precedente ai sensi dell'articolo 28, comma 2 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 9 (Organi)

(1) Sono organi del consorzio:

  • a)  l' assemblea generale;
  • b)  il consiglio direttivo;
  • c)  il presidente;
  • d)  il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10 (L'assemblea generale dei soci)

(1) All'assemblea generale possono partecipare tutti i soci del consorzio. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota sociale e che siano soci da almeno un mese. Le deliberazioni adottate in conformità alle leggi ed allo statuto obbligano tutti i soci.

(2) Ogni socio ha un voto e, con relativa delega scritta, può rappresentare un socio assente. Parimente i legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti possono farsi rappresentare temporaneamente o permanentemente da un'altra persona.

(3) Alle organizzazioni turistiche locali vengono riconosciuti fino a 5 diritti di voto e cioè in relazione alle quote sociali versate.

(4) L'assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

(5) L'assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:

  • a)  la determinazione delle direttive per il conseguimento delle finalità;
  • b)  l' elezione del consiglio direttivo e del consiglio dei revisori dei conti;
  • c)  l' approvazione del conto consuntivo e l'approvazione o ratifica del bilancio di previsione;
  • d)  la determinazione del numero dei componenti il consiglio direttivo;
  • e)  la determinazione della quota sociale annua;
  • f)  l' espulsione dei soci;
  • g)  tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio direttivo o dai soci.

(6) L'assemblea straordinaria è competente per:

  • a)  la modifica dello statuto;
  • b)  lo scioglimento del consorzio;
  • c)  la nomina e revoca dei liquidatori.

Art. 11 (Convocazione, validità dell'assemblea e votazione)

(1) L'assemblea generale è convocata dal presidente. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora. L'assemblea deve essere inoltre convocata su richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o di un terzo dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni e l'adunanza aver luogo entro 20 giorni.

(2) L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, che può essere indetta mezz'ora dopo e che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione qualunque sia il numero dei soci.

(3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati.

(4) Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Per deliberare lo scioglimento del consorzio è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

(5) Deliberazioni concernenti persone, o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti, sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre per alzata di mano. Le elezioni di norma si svolgono a scrutinio segreto.

(6) Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto dagli scrutatori.

Art. 12 (Il consiglio direttivo)

(1) Il consiglio direttivo è composto da almeno tre e al massimo nove membri eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice per la durata di quattro anni. Il numero dei voti di preferenza non può superare la metà dei membri da eleggere.

(2) I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, al massimo fino ad un terzo, con quelle persone che nelle elezioni figurano immediatamente dopo i membri eletti, altrimenti dovranno essere indette nuove elezioni.

(3) Il consiglio direttivo elegge, nel proprio seno, il presidente ed il vicepresidente.

(4) Le riunioni del consiglio direttivo devono essere indette almeno tre giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno ed hanno luogo ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere anche convocato, se vi sia stato relativo invito almeno 24 ore prima.

(5) Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

(6) Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13 (Compiti del consiglio direttivo)

(1) Al consiglio direttivo spetta:

  • a)  l' amministrazione del consorzio;
  • b)  l' elezione del presidente e del suo sostituto;
  • c)  la decisione in merito all' ammissione dei soci;
  • d)  la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
  • e)  l' approvazione del bilancio di previsione e la sua presentazione alla prossima assemblea generale per la ratifica;
  • f)  l' elaborazione di proposte e mozioni all'assemblea;
  • g)  l' assunzione di dipendenti;
  • h)  la determinazione dei compiti e competenze del direttore/gestore;
  • i)  l' emanazione di direttive per l'eventuale conduzione di un ufficio d'informazione;
  • j)  l' adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all'assemblea generale.

Art. 14 (Il presidente)

(1) Il presidente è eletto in seno al consiglio direttivo con la presenza di almeno due terzi dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti per la durata di quattro anni. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Con la stessa procedura è eletto il vicepresidente, che in caso di impedimento od assenza sostituisce il presidente in tutte le attribuzioni.

(2) Il presidente rappresenta il consorzio in giudizio e nei confronti di terzi. Egli convoca il consiglio direttivo e l'assemblea generale e lì presiede.

Art. 15 (Il collegio dei revisori dei conti)

(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea generale per la durata di quattro anni; uno fra questi membri, provvisto di particolari nozioni contabili, è designato dal consiglio direttivo a presiedere il collegio. I membri del collegio dei revisori dei conti non devono essere soci del consorzio e possono partecipare alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo.

(2) Il collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria ed al termine dell'esercizio fa una relazione sul conto consuntivo.

Art. 16 (Clausola arbitrale)

(1) Tutte le controversie tra i soci ed il consorzio o tra i soci stessi in merito all'interpretazione o all'applicazione dello statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo, e in generale tutte le controversie in relazione alla qualità di socio, anche se una delle parti non fa parte del consorzio, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale.

(2) Il collegio arbitrale viene istituito caso per caso con la seguente procedura: ognuna delle parti nomina un arbitro. Successivamente i due arbitri designano il terzo arbitro, il quale presiederà il collegio. La sede del collegio viene determinata dalla maggioranza degli arbitri. Entrambe le parti sono tenute, in concomitanza con la nomina del proprio arbitro a rendere noto alla controparte - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - la dichariazione incondizionata di accettazione firmata dall'arbitro stesso. Se entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la controparte non provvederà a sua volta alla designazione del suo arbitro secondo il procedimento sopra indicato, l'arbitro sarà designato dall'assessore provinciale al turismo. Qualora i due arbitri non dovessero trovare un accordo entro 10 giorni in ordine alla scelta del terzo arbitro quale presidente del collegio, e se entro lo stesso termine il suo nome non venisse comunicato alle controparti con nota firmata da tutti e tre gli arbitri, sarà anche in questo caso l'assessore provinciale al turismo a designarlo. La firma della nota suindicata da parte del terzo arbitro vale come dichiarazione incondizionata di accettazione.

(3) Gli arbitri devono decidere entro 90 giorni. Non è richiesta nessuna formalità per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contraddittorio.

(4) Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento. Avverso la pronuncia degli arbitri non può essere proposta opposizione, salvo il caso previsto dall'articolo 6, comma 4.

Art. 17 (Indennità di carica)

(1) I membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del collegio arbitrale nonché il presidente svolgono attività onorifica.

Art. 18 (Scioglimento del consorzio)

(1) L'assemblea generale che delibera lo scioglimento del consorzio, nomina uno o più liquidatori, che hanno da svolgere tutte le incombenze connesse con lo scioglimento. In caso di scioglimento del consorzio o di cancellazione dello stesso dell'elenco di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, il patrimonio del consorzio è destinato alle organizzazioni turistiche competenti per territorio.

Art. 19 (Norma finale)

(1) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

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