Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) In caso di assenza giustificata di un candidato all'esame di diploma, questo può accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma.
(2) La data della nuova sessione è fissata dal consiglio direttivo.
(3) In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, questo può accedere all'esame di riparazione.
(4) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta.
(5) Il giudizio negativo in sede di esame di riparazione, comporta per l'allievo la ripetizione dell'ultimo anno di corso.