Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) Gli allievi che abbiano riportato non più di tre insufficienze sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione nelle relative materie. Qualora l'esame non venga superato, anche in una sola materia, l'allievo deve ripetere l'anno scolastico.
(2) L'allievo non può ripetere più di una volta uno stesso anno scolastico.