Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Qualora il bilancio di previsione dell'istituto non sia approvato dalla Giunta provinciale prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili, entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
(2) Tali limiti non si applicano al pagamento di spese obbligatorie.