Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) L'esercizio finanziario dell'istituto inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
(2) Il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo vengono presentati alla Giunta provinciale per l'approvazione. I relativi provvedimenti dovranno essere inoltrati alla Giunta provinciale entro i termini previsti dall'articolo 16, 3° comma, della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132).
Riportata al n. XXXV - C/t.