Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Presso l'istituto pedagogico verrà costituita una Commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua formata dai collaboratori comandati e da altri esperti di educazione linguistica. La commissione si occupa di tutto ciò che concerne l'insegnamento della seconda lingua nella scuola di lingua tedesca. In particolare, la commissione esaminerà le esigenze di questo settore, promuoverà aggiornamenti, seguirà e stimolerà ricerche, elaborerà e distribuirà materiale didattico.
(2) Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, coopera con tutti i servizi dell'istituto pedagogico. Cura inoltre la collaborazione con l'ispettore per l'insegnamento della seconda lingua e con la corrispondente commissione dell'istituto pedagogico italiano.
(3) Il coordinatore della commissione per l'insegnamento della seconda lingua deve appartenere al gruppo linguistico italiano.