Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Per lo svolgimento dei compiti amministrativi dell'Istituto pedagogico la Provincia mette a disposizione il personale amministrativo ai sensi dell'articolo 10, 4° comma, della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132). La scelta e l'assegnazione del personale provinciale avverrà d'intesa con il consiglio direttivo dell'istituto pedagogico.
(2) Il personale, di cui al 1° comma, costituisce la segreteria dell'istituto pedagogico ed esegue i compiti richiesti per l'amministrazione, la contabilità e lo svolgimento delle attività programmate dall'istituto.
Riportata al n. XXXV - C/t.