Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) L'istituto pedagogico ha una sola sezione che si occupa degli interessi di tutti gli ordini e gradi delle scuole.
(2) In essa sono istituiti i servizi:
(3) I suddetti servizi sono collegati tra di loro e affrontano compiti comuni.
(4) Per l'attuazione di compiti specifici possono essere costituite commissioni e gruppi di lavoro i cui incarichi sono limitati nel tempo.