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In vigore al: 04/10/2016
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Normativa provinciale
Istruzione
Organi collegiali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
TITOLO V Gestione amministrativa e contabile
Art. 23 (Esercizio finanziario)
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
1)
Statuto dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo per il gruppo linguistico tedesco
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
Art. 23 (Esercizio finanziario)
(1)
L'istituto pedagogico finanzia le sue attività:
a) con il contributo annuo di finanziamento della Provincia;
b) con gli introiti derivanti da eventuali donazioni, lasciti e altre elargizioni;
c) con i contributi di enti pubblici e privati;
d) con i proventi derivanti dalla cessione di pubblicazione;
e) con le rimunerazioni per servizi prestati dall' istituto pedagogico a favore di istituzioni pubbliche e private;
f) con qualunque altro introito che consenta all' istituto di perseguire le proprie finalità.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
a) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20
b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
z) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
Obiettivi, compiti, istituzione
Organi dell'istituto
Personale
Modalità di lavoro dell'istituto pedagogico
Gestione amministrativa e contabile
Art. 23 (Esercizio finanziario)
Art. 24 (Bilancio di previsione e conto consuntivo)
Art. 25 (Esercizio provvisorio)
Art. 26 (Fondo di riserva)
Art. 27 (Servizio di tesoreria)
Art. 28 (Ordini di incasso)
Art. 29 (Ordini di pagamento)
Art. 30 (Acquisti e servizi)
Art. 31 (Servizio di economato)
Art. 32 (Inventario)
Art. 33 (Altre norme applicabili)
b') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico