Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Ai sensi della legge provinciale istitutiva il collegio dei revisori dei conti:
(2) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale istitutiva il colleggio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dalla Giunta provinciale.
(3) I due membri supplenti sostituiscono i membri effettivi assenti o impediti in ordine di anzianità decrescente.
(4) I membri del collegio dei revisori dei conti sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.