Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Qualora il bilancio di previsione dell'Istituto non sia approvato dalla Giunta provinciale prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili, entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
(2) Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.