Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
(2) Il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo vengono presentati alla Giunta provinciale per l'approvazione nei termini stabiliti dall'articolo 16, terzo comma della legge provinciale istitutiva.