(1) Ai sensi dell'articolo 10 della legge istitutiva l'istituto provvede all'attuazione dei propri compiti avvalendosi di personale comandato dallo Stato, di esperti, di personale amministrativo provinciale, ed eventualmente di personale comandato delle scuole professionali e materne provinciali.
(2) D'intesa con la Giunta provinciale il Consiglio direttivo può corrispondere al personale comandato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge provinciale istitutiva, un'indennità compensativa in misura adeguata per prestazioni aggiuntive qualificate e in relazione al rispettivo impegno di lavoro.
(3) Il Consiglio direttivo può affidare incarichi ad esperti per lo svolgimento dei compiti indicati all'articolo 10, comma 3 della legge, con l'osservanza dei criteri generali e delle modalità approvate dalla Giunta provinciale.
(4) Anche docenti e personale direttivo ed ispettivo possono assumere questi incarichi ed eseguirli con una libera collaborazione oltre i normali obblighi di servizio.
(5) Ai sensi del D.P.R. del 31 maggio 1974, n. 419, articolo 10, ultimo comma, il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori, facendone richiesta al Ministro della pubblica istruzione tramite il Sovrintendente scolastico.
(6) Per lo svolgimento dei compiti amministrativi l'Istituto dispone del personale assegnato nel numero indicato dalla legge istitutiva.
(7) Detto personale costituisce la segreteria dell'Istituto ed esegue i compiti richiesti per l'amministrazione, la contabilità e in generale per il funzionamento dell'Istituto.