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In vigore al: 04/10/2016

z) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1 1)
Approvazione statuto Istituto Pedagogico per il gruppo linguistico italiano

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1)

Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.

Art. 2 (Compiti)

(1) Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale istitutiva l'Istituto ha il compito di:

  • a)  raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;
  • b)  condurre studi e ricerche di carattere educativo;
  • c)  formulare proposte per la produzione, l' adozione e l'utilizzazione di sussidi didattici e audiovisivi e di attrezzature elettroniche, tenuto conto dei programmi didattici in vigore;
  • d)  elaborare progetti ed esprimere pareri per l' aggiornamento dei programmi di insegnamento dei diversi ordini e gradi scolastici, anche su richiesta del competente Assessore alla pubblica istruzione o del Sovrintendente scolastico;
  • e)  programmare, organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente nonché fornire consulenza e assistenza didattico-scientifica alle scuole, agli enti ed associazioni organizzatori di corsi, su loro richiesta;
  • f)  promuovere ed assistere l' attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
  • g)  fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all' attuazione delle relative iniziative;
  • h)  rendere pubbliche le proprie attività di maggior significato nei campi della ricerca, della sperimentazione e dell' aggiornamento mediante opportune forme di documentazione.

(2) L'Istituto altresì cura e promuove lo scambio di esperienze ed i contatti e la collaborazione con analoghi Istituti provinciali e con altre istituzioni affini nazionali ed estere.

(3) All'Istituto possono essere affidati altri compiti conformi a suoi fini istituzionali dal Ministro della Pubblica Istruzione per il tramite della Provincia Autonoma di Bolzano, dall'Assessore provinciale competente per la pubblica istruzione o dal Sovrintendente scolastico.

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