(1) Nell'effettuazione degli interventi di recupero di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, si applicano i seguenti limiti:
- a) altezza minima interna utile dei vani abitabili pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,05 m, ferma restando la cubatura per vano abitabile risultante dai parametri e di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.
Nel sottotetto l'altezza di cui al comma precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato. - b) la superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/25 della superficie calpestabile netta del vano.
(2) Qualora nell'esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare venga prescritto il ripristino dell'originario disegno architettonico dell'edificio e quindi non possano essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, l'altezza minima interna utile di vani abitabili non può essere inferiore a 2,05 m e la superficie finestrata non può essere inferiore a 1/25 della superficie calpestabile.
(3) In caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, devono essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22. Qualora prescrizioni dovute a vincoli di tutela di paesaggio o di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare non consentano l'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22, si applicano le disposizioni di cui al primo comma.
(4) Negli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, le abitazioni devono essere dotate di impianti sanitari di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.
(5) In caso di rilascio delle concessioni in sanatoria ai sensi del capo II della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, l'altezza minima interna utile dei vani abitabili non può essere inferiore a 2,05 m e la superficie finestrata apribile non inferiore a 1/25 della superficie calpestabile netta del vano; inoltre devono essere rispettate le misure minime di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio della concessione in sanatoria i locali destinati ad abitazione totalmente interrati o quelli seminterrati non efficacemente protetti dall'umidità.