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In vigore al: 04/10/2016

e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 211)
Regolamento per la disciplina della formazione di ostetriche

1)

Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Sfera di applicazione)

(1) Col presente regolamento viene disciplinata, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di ostetriche.

(2) La formazione professionale delle ostetriche rientra nella materia dell'istruzione artigiana e professionale ed è regolata quindi dall'articolo 117 della Costituzione e dagli articoli 8, punto 29), e 9, punto 10), del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", mentre la riserva statale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità" è da intendersi limitata alla disciplina giuridica della professione, dell'esercizio della stessa, del profilo professionale, del mansionario e del collegio professionale.

Art. 2 (Competenza)

(1) Ai sensi del punto 8. e 9.2. dell'allegato 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, (" Piano sanitario provinciale 1983 - 1985") e dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione delle ostetriche rientra direttamente nella competenza della Provincia.

(2) L'istituzione di scuole e corsi per la formazione di ostetriche è subordinata al parere espresso dal comitato di cui agli articoli 14 e 15 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.

Art. 3 (Gestione dei corsi)

(1) Ai sensi del punto 9.3.1. dell'allegato 1 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, ("Piano sanitario provinciale 1983 - 1985") la Giunta provinciale può affidare l'organizzazione e l'effettuazione dei corsi ad enti ed istituti dotati di adeguate strutture.

(2) Nel caso la formazione di ostetriche venga affidata ad uno di tali istituti, lo stesso è tenuto ad adeguarsi alle norme previste nel presente regolamento.

Art. 4 (Rapporti con istituti universitari)

(1) La direzione della scuola cura, nell'ambito della formazione, la collaborazione con gli istituti universitari, in special modo con quelli che siano già in rapporto di cooperazione con i locali presidi ospedalieri e con le Unità Sanitarie Locali.

(2) La collaborazione persegue lo scopo di far acquisire agli allievi nuove specifiche conoscenze in materia, e può essere individuata in consulenze seminari, conferenze e lezioni, ed anche attraverso la collaborazione nelle commissioni per gli esami di diploma.

Art. 5 (Collaborazione con i servizi sanitari)

(1) Le UU.SS.LL. mettono a disposizione della scuola di ostetricia i mezzi scientifici e clinici necessari al corso stesso per il raggiungimento dei suoi fini, ed assicurano l'accesso ai reparti ed alle strutture in dotazione, che necessitano per le esercitazioni pratiche e per il tirocinio.

(2) Garantiscono inoltre la collaborazione del personale medico e di operatori sanitari non medici, in numero e con le modalità concordate con la direzione del corso.

(3) I responsabili dei singoli reparti e settori interessati ammettono gli allievi ai servizi, per lo svolgimento del tirocinio pratico e prestano la propria collaborazione in accordo con il direttore del corso, vigilando inoltre sullo svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 6 (Direzione e personale docente)

(1) La direzione scientifica del corso è affidata al primario di reparto ospedaliero di ostetricia presso il quale ha sede il corso. Egli sovrintende allo svolgimento dell'attività didattica, distinta in formazione scientifica e formazione pratico-professionale, e coordina la collaborazione dei vari reparti interessati al tirocinio pratico.

(2) I compiti organizzativi e gestionali sono svolti dall'ente gestore attraverso un responsabile ad hoc incaricato, che si occuperà anche dell'assistenza agli allievi, durante le attività del corso.

(3) Possono essere nominati docenti della scuola per ostetriche, qualora esperti, in possesso anche di capacità didattiche e pedagogiche:

  • a)  medici abilitati all' esercizio della libera professione;
  • b)  ostetriche con un' esperienza professionale di almeno tre anni;
  • c)  altri esperti, particolarmente preparati nelle materie d' insegnamento.

(4) Del tirocinio pratico è responsabile una maestra ostetrica.

Art. 7 (Consiglio direttivo)

(1) La direzione didattica del corso è affidata ad un consiglio direttivo composto da:

  • 1)  il direttore scientifico del corso;
  • 2)  un rappresentante dell' ufficio provinciale competente per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario (in seguito denominato ufficio provinciale competente);
  • 3)  il responsabile dell' ente che venga eventualmente incaricato della gestione del corso;
  • 4)  la maestra ostetrica.

(2) Alle riunioni del consiglio direttivo prendono parte - di volta in volta - con voto consultivo i docenti interessati all'argomento all'ordine del giorno.

(3) Spetta al consiglio direttivo:

  • a)  la determinazione dei turni di tirocinio e degli orari di lezione;
  • b)  la formulazione di proposte di ordine organizzativo-didattico;
  • c)  l' esclusione di allievi dal corso e provvedimenti disciplinari;
  • d)  ogni altro provvedimento che non sia di competenza del direttore scientifico, o rientrante fra i compiti puramente amministrativi.

(4) Le decisioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti.

Art. 8 (Requisiti d'ammissione)

(1) Sono ammessi al corso cittadini italiani e stranieri che abbiano residenza stabile sul territorio della Provincia di Bolzano, in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)  abilitazione all' esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale, oppure studente universitario di medicina e chirurgia, previo il superamento di una prova di esame di anatomia, fisiologia, patologia generale, elementi di igiene e tecnica infermieristica, e senza alcuna prova se abbia già superato gli esami dei primi tre anni di corso della facoltà di medicina e chirurgia, o abbia superato il "Vorklinikum" presso la facoltà di medicina e chirurgia di una università austriaca;
  • b)  capacità psico-fisiche richieste per l' esercizio della professione;
  • c)  buona condotta.

(2) I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso verranno elencati nel bando di istituzione del singolo corso.

Art. 9 (Criteri di selezione)

(1) Il numero massimo e minimo ammissibile di allievi per corso viene stabilito dalla Giunta provinciale.

(2) Qualora il numero degli aspiranti ammissibili sia superiore al numero massimo stabilito, la precedenza sarà data a chi possiede la maggior anzianità di servizio in qualità di infermiere; a parità di punteggio la precedenza è data al più anziano di età.

(3) Qualora il numero degli aspiranti della lingua nella quale il corso viene tenuto, sia inferiore al numero dei posti, possono essere ammessi aspiranti dell'altro gruppo linguistico che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo previsto per la carriera di concetto, i quali saranno ammessi secondo il suddetto ordine di precedenza.

CAPITOLO II
Piano di studi

Art. 10 (Ore d'insegnamento)

(1) Il corso per la formazione delle ostetriche comprende complessivamente almeno 3140 ore d'insegnamento, suddivise in 1140 ore d'insegnamento teorico e 2000 ore d'insegnamento pratico.

(2) Il numero di ore d'insegnamento è da considerarsi quale minimo.

Art. 11 (Insegnamento teorico)

(1) L'insegnamento teorico comprende le seguenti materie:

I° ANNO

1) anatomia degli organi genitali femminili e maschili   150 ore

2) fisiologia: ciclo mestruale, gravidanza, parto, puerperio  150 ore

3) fisiologia del neonato   80 ore

4) puericultura e alimentazione del neonato   50 ore

5) educazione civica e legislazione: servizio sanitario pubblico  20 ore

6) dietica con particolare riferimento alla alimentazione
della gestante   10 ore

7) farmacologia e tossicologia   20 ore

8) seconda lingua  70 ore

Totale  550 ore

II° ANNO

1) patologia ostetrica, della gravidanza, del parto e
del puerperio   220 ore

2) patologia ginecologica   80 ore

3) assistenza alla gestante e preparazione al parto  10 ore

4) patologia del neonato   150 ore

5) contraccezione e prevenzione tumori.   10 ore

6) etica professionale: disposizioni relative all'esercizio
della professione.   10 ore

7) seconda lingua  70 ore

8) training sulla comunicazione  40 ore

Totale  590 ore

Art. 12 (Tirocinio pratico)

(1) Il tirocinio pratico deve essere svolto nei seguenti reparti e settori:

  • a)  reparto ostetricia
    • -  insegnamento pratico in sala parto
    • -  assistenza alla puerpera
    • -  assistenza al neonato
    • -  sala operatoria
    • -  ambulatorio ostetrico e ginecologico
  • b)  reparto pediatria
    • -  assistenza ed alimentazione del neonato immaturo e del lattante
    • -  consulenza ed assistenza materna e pediatrica
  • c)  assistenza alle gestanti
    • -  corsi psicoprofilattici in preparazione al parto.
  • d)  pratica ostetrica
    Nell'ambito della pratica ostetrica l'allievo dovrà prestare personalmente assistenza ostetrica, comprensiva della pratica della episiotomia, sotto la guida e la supervisione della maestra ostetrica in occasione di almeno 50 parti.

(2) Inoltre, l'allievo deve essere introdotto nella tenuta del registro di nascita secondo quanto previsto dal mansionario e dal regolamento di servizio.

Art. 13 (Obbligo di frequenza)

(1) Gli allievi sono tenuti a partecipare attivamente alle lezioni e a tutte le altre attività previste dal corso.

(2) Le assenze dalle lezioni, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico.

(3) Le ore di tirocinio pratico non svolte, sia per giustificati motivi che non devono essere comunque recuperate. L'ammissione all'esame di diploma avviene solamente qualora sia stato raggiunto il numero minimo previsto di ore di tirocinio.

Art. 14 (Attività estranee)

(1) Durante la frequenza al corso, gli allievi non possono svolgere attività non strettamente concernenti quelle previste dal programma del corso stesso.

Art. 15 (Orario settimanale e tirocinio notturno)

(1) Le ore dedicate alle lezioni ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente il numero di 40 settimanali.

(2) Gli allievi possono prestare servizio notturno al massimo cinque volte al mese.

Art. 16 (Esclusione dal corso)

(1) Possono essere esclusi dal corso gli allievi per i quali, durante lo svolgimento del corso di studi, venissero a mancare quei requisiti fisici e psicologici già richiesti per l'ammissione, oppure coloro che con insufficiente rendimento scolastico pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso oppure coloro che abbiano subito condanne penali già passate in giudicato.

(2) La decisione in proposito spetta al consiglio direttivo. La decisione, presa a maggioranza, è immediatamente efficace.

Art. 17 (Assicurazione degli allievi)

(1) Gli allievi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro danni arrecati a terzi nell'esercizio del tirocinio pratico.

CAPITOLO III
Ordinamento degli esami

Art. 18 (Verifica dell'apprendimento)

(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero che deve contenere una precisa descrizione di tutte le ore di lezione.

(2) I docenti sono tenuti altresì a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.

(3) Il risultato delle prove verrà annotato nel registro sopraccitato, e di questi giudizi si terrà conto in sede di svolgimento degli esami di passaggio.

Art. 19 (Esami di passaggio)

(1) Ciascun candidato deve sostenere un esame orale su tutte le materie oggetto di studio, comprese nel precedente articolo 11.

(2) I singoli esami verranno sostenuti dinnanzi agli stessi professori che insegnano le materie corrispondenti, alla presenza del direttore scientifico del corso, del responsabile incaricato dei compiti organizzativi e gestionali e della maestra ostetrica.

(3) Dello svolgimento degli esami viene redatto un verbale, che deve essere fatto pervenire all'ufficio provinciale competente.

(4) Per la valutazione di ciascun esame valgono i seguenti giudizi:

  • -  ottimo;
  • -  buono;
  • -  soddisfacente;
  • -  sufficiente;
  • -  insufficiente.

(5) Ciascun esame che sia stato valutato con "insufficiente" può essere nuovamente sostenuto entro non meno di un mese e non più di tre mesi.

(6) L'allievo che nell'anno scolastico consegua il giudizio di "insufficiente" in più di tre materie, deve essere escluso con effetto immediato dall'ulteriore frequenza del corso.

(7) Un esame nel quale è stata ottenuta la valutazione di "insufficiente", può essere ripetuto solamente una volta. Un "insufficiente", anche solo in una materia, agli esami di riparazione comporta pure l'esclusione immediata dal corso.

(8) I candidati con esami di riparazione devono frequentare in ogni caso tutte le altre lezioni ed esercitazioni, fino al momento degli esami stessi.

(9) La votazione viene di norma proposta da parte dell'esaminatore e deve essere accettata all'unanimità. In caso di divergenza decide il parere del direttore scientifico del corso.

(10) La data di svolgimento degli esami di riparazione deve essere stabilita d'intesa con i candidati interessati.

(11) In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame, lo stesso si considera svolto con il giudizio di "insufficiente". L'esame può essere ripetuto solamente ancora una volta.

CAPITOLO IV
Esame di diploma

Art. 20 (Requisiti per l'ammissione all'esame di diploma)

(1) Viene ammesso all'esame di diploma l'allievo che abbia superato positivamente gli esami di passaggio nelle singole materie e che abbia frequentato il minimo stabilito di ore di tirocinio pratico.

(2) Per l'ammissione all'esame di diploma i candidati sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

  • a)  certificato medico rilasciato dall' ufficiale sanitario, attestante il possesso delle capacità psicofisiche richieste per l'esercizio della professione;
  • b)  certificato di buona condotta.

(3) Ambedue i certificati non possono essere stati emessi in data anteriore a tre mesi.

Art. 21 (Esame di diploma: scopo e svolgimento)

(1) Scopo dell'esame di diploma è verificare se l'aspirante ostetrica è in possesso in giusta misura delle necessarie cognizioni teoriche e pratiche, richieste per esercitare tale professione di grande responsabilità.

(2) L'esame di diploma va sostenuto dinnanzi ad apposita commissione.

(3) Il consiglio direttivo stabilisce quando l'esame di diploma avrà luogo, e cioè quando siano stati svolti tutti gli esami ai sensi del precedente articolo 19, e sia stato concesso un adeguato periodo di tempo per la preparazione.

(4) L'esame di diploma consiste in una prova orale che verte sulle seguenti materie:

  • -  ostetricia;
  • -  patologie ginecologiche;
  • -  pediatria;
  • -  fondamenti di diritto sanitario, disposizioni di legge relative all' esercizio della professione;
  • -  fondamenti di assistenza sociale, assistenza materna, assistenza al neonato ed al ragazzo;
  • -  sanità pubblica.

(5) L'esame di diploma va considerato come esame unico, per cui non può essere suddiviso in più prove. Viene valutato con un unico voto e cioè con il medesimo sistema previsto anche per gli esami di passaggio al precedente articolo 19.

(6) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta. Il giudizio di "insufficiente" anche alla riparazione dell'esame di diploma esclude l'allievo dal conferimento del diploma di ostetrica.

(7) L'esame di riparazione in occasione dell'esame di diploma può aver luogo non prima di tre mesi dopo la prima sessione. La data di svolgimento viene stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 22 (Commissione d'esame)

(1) La Commissione esaminatrice agli esami di diploma è composta come segue:

  • -  un rappresentante dell' università di cui al precedente articolo 4, quale Presidente;
  • -  il direttore scientifico del corso;
  • -  un insegnante incaricato;
  • -  la maestra ostetrica.

(2) La commissione viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale.

(3) I compiti di segretario della commissione vengono svolti da un funzionario dell'ufficio provinciale competente.

Art. 23 (Assenza all'esame di diploma)

(1) In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, viene attribuito il giudizio di "insufficiente", causa mancata presentazione all'esame stesso. Al candidato rimane comunque la possibilità di partecipare all'esame di riparazione, così come previsto dall'articolo 21, punti 6 e 7. Qualora l'assenza venga invece adeguatamente giustificata spetta al consiglio direttivo decidere se rimanga la possibilità di accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma, oppure all'esame di riparazione.

Art. 24 (Giudizio finale, diploma)

(1) Nel diploma non appaiono le valutazioni dei singoli esami di teoria e di pratica. Il diploma deve indicare solamente il giudizio complessivo: "esito eccellente" oppure "esito positivo".

(2) Il giudizio "esito eccellente" è dato qualora in almeno metà delle materie d'esame sia stato conseguito il giudizio di "ottimo" e nell'altra metà il giudizio di "buono".

(3) Il giudizio di "soddisfacente" in una materia può essere valutato quale "buono" qualora il candidato ottenga il giudizio di "ottimo" in due ulteriori materie. Il giudizio di "sufficiente" in una sola materia esclude il giudizio complessivo "esito eccellente".

(4) La commissione d'esame di cui al precedente articolo 22, alla conclusione degli esami di diploma, trasmette tutta la documentazione relativa all'ufficio provinciale competente ed ha con ciò esaurito il suo compito.

(5) Il diploma abilita all'esercizio della professione di ostetrica.

(6) Il diploma deve essere predisposto a cura dell'ufficio provinciale competente.

(7) Il diploma abilita all'iscrizione all'albo professionale del Collegio delle ostetriche della Provincia di Bolzano.

Art. 25 (Principi)

(1) La Giunta provinciale, in occasione dell'approvazione del corso per ostetriche di cui al precedente articolo 2, delibera in quale misura le allieve debbano partecipare ai costi.

(2) In linea di principio spettano loro - durante il corso di formazione - tutte le facilitazioni previste anche per gli allievi infermieri.

CAPITOLO V
Finanziamento

Art. 26 (Finanziamento degli enti)

(1) Qualora dell'organizzazione del corso siano incaricati enti ed istituzioni, come previsto dal precedente articolo 3, l'Assessorato competente assume al completo il finanziamento.

(2) La regolamentazione di tale finanziamento avviene mediante convenzione per ogni corso.

Art. 27 (Richiamo di altre norme)

(1) Per quanto non contemplato esplicitamente dal presente regolamento, ci si atterrà, in quanto applicabili, ai principi previsti nel regolamento tipo in vigore per le scuole infermieri professionali ( decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1980, n. 18).

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