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In vigore al: 04/10/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 marzo 1983, n. 11)
Regolamento di esecuzione all'articolo 6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, concernente il controllo dei vivai

1)

Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 1 (Aziende vivaistiche soggette a controllo)

(1) Sono soggette a controllo tutte le aziende vivaistiche della Provincia Autonoma di Bolzano che producono, per la vendita, piante di drupacee o di pomacee o di frutta minore.

(2) Pertanto le predette aziende vivaistiche durante tutto il periodo di attività devono sottoporsi alle direttive dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 2 (Adesione volontaria al servizio di controllo)

(1) I proprietari di vivai che hanno aziende di produzione situate anche fuori della Provincia di Bolzano, possono, su domanda ed in base ai risultati dei relativi controlli, ottenere le etichette anche per i portainnesti e per gli astoni prodotti fuori dell'Alto Adige. Condizione indispensabile è che questi forniscano all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura tutte le notizie idonee a consentire un esame completo di tutta l'attività vivaistica. Essi inoltre devono essere in possesso dell'autorizzazione per la produzione del corrispondente materiale vivaistico in Alto Adige ed essere ivi residenti.

IL CONTROLLO DEL VIVAIO

Art. 3 (Controllo delle caratteristiche esteriori)

(1) I funzionari incaricati dei controlli esaminano, quante volte occorra, le caratteristiche esteriori del materiale destinato alla moltiplicazione:

  1. i lotti per marze e portainnesti di elite;
  2. gli astoni etichettati nei vivai;
  3. i lotti destinati alla moltiplicazione di marze e portainnesti;
  4. tutti i mazzi etichettati di portainnesti, che si trovano nei locali di lavorazione e nei magazzini dei vivaisti.

(2) Nel controllo in campo verrà posta attenzione sullo stato di coltura dei lotti e sullo stato sanitario esteriore del materiale (micosi, batteriosi, attacchi di insetti e virosi visibili) e si controllerà anche se la consistenza rilevata in campo corrisponde ai dati riportati nel registro del vivaio.

(3) Per il materiale etichettato va esaminata la corretta etichettatura; nei controlli va inoltre annotato di volta in volta il numero di piante controllate.

Art. 4 (Controllo delle qualità intrinseche)

(1) Per l'esame delle caratteristiche intrinseche del materiale di moltiplicazione e di quello elite disponibile, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, in collaborazione con il Centro Provinciale di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg e, se necessario, con altri istituti scientifici, esegue esami pomoligici diversi, accertamenti, nonché periodici tests sui virus,

Art. 5 (Definizioni concernenti lo stato virus-sanitario)

(1) Virus-esente è definita una pianta che è stata riconosciuta esente da tutti i virus noti visibili e latenti; questa viene contraddistinta da una etichetta rossa.

(2) Virus-testizzato è il materiale di moltiplicazione, che all'esame di tests si è dimostrato esente dalle virosi più importanti, Viene contraddistinto da etichette bianche; anche per il materiale standard vengono impiegate etichette bianche,

(3) Sono da considerarsi virosi importanti o infezioni virus-simili (microplasmosi) per le:

Pomacee

  1. Melo: mosaico fogliare, mal del caucciú, plastomania, rugginosità ulcerosa e scopazzi;
  2. Pero: anulatura concentrica, clorisi nervale compresa la maculatura rossa, litiasi contaggiosa e moria.

Drupacee

  1. Ciliegio dolce ed acido: tutte le forme di maculatura anulare compreso la malattia di Stecklenberg, la malattia di Pfeffinger e il giallume virotico;
  2. Albicocco: maculatura anulare, maculatura lineare e Sharka;
  3. Susino: tutte le forme di maculatura anulare compreso in nanismo, la maculatura lineare e Sharka;
  4. Pesco: maculatura lineare, maculatura anulare, Sharka e rosetta a mosaico,

Frutta minore

  1. Ribes: atavismo virotico, mosaico fogliare e nanismo fogliare;
  2. Uva spina: mosaico fogliare e scopazzi;
  3. Lampone: giallume nervale, clorosi nervale, nanismo giallo e maculatura anulare,

(4) Qualora in un vivaio verranno riscontrate piante affette da virosi, oppure quando ne sussiste il fondato sospetto, il lotto interessato dovrà venire declassato.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Art. 6 (Certificato d'origine)

(1) I vivaisti devono presentare all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura copia dei documenti di tutte le ordinazioni e le spedizioni dall'interno e dall'estero del materiale di propagazione al fine di documentare l'origine, la qualità e lo stato sanitario del materiale, Al ricevimento della merce deve essere avvisato immediatamente l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, affinché possa aver luogo il primo controllo del materiale acquistato,

Art. 7 (Approvvigionamento marze)

(1) Le marze, finché disponibili, devono essere prelevate presso i vivai del Centro Provinciale di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg,

(2) Nel caso che vengano usate marze prodotte al di fuori del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg è necessaria un'apposita autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, In linea di massima il materiale di moltiplicazione esistente presso il Centro Laimburg deve essere disponibile per tutti i vivai controllati, Se l'offerta fosse troppo bassa, il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg elabora un piano equo di distribuzione del materiale disponibile,

Art. 8 (Denuncia del materiale di moltiplicazione prodotto)

(1) I proprietari dei vivai, il cui controllo è obbligatorio, e quelli, che vi si sottopongono volontariamente, devono presentare ogni anno all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura un dettagliato elenco di tutto il materiale di moltiplicazione presente nel proprio vivaio od immagazzinato, e precisamente: - entro maggio il numero dei portainnesti posti a dimora, innesti invernali e talee;

  1. entro luglio il numero delle piante madri per la produzione di marze, il numero stimato di gemme mature nonché il numero di ceppaie per la produzione di talee;
  2. entro settembre e rispettivamente maggio il numero delle marze e talee cedute a vivaisti;
  3. entro settembre il numero delle ceppaie per l'ottenimento di portainnesti in metri lineari ed il numero stimato dei portainnesti ottenibili;
  4. entro settembre il numero delle piante innestate nell'anno, distinte per cultivar e portainnesto;
  5. entro settembre il numero delle piante innestate di uno o più anni distinte per cultivar e portainnesto;
  6. il numero dei portainnesti raccolti, selezionati ed etichettati prima che vengano venduti,

Art. 9 (Planimetrie e registro del vivaio)

(1) Il vivaista è tenuto a redigere una planimetria in scala di ogni singolo lotto, In essa devono essere contenute esatte indicazioni su:

  1. il numero di piante sulla fila;
  2. l'origine del materiale (nome del vivaio o dell'ente);
  3. la cultivar, il portainnesto (eventualmente clone);
  4. lo stato virus-sanitario per ogni cultivar e portainnesto,

(2) Nella descrizione della planimetriasi deve inoltre fornire la denominazione, la posizione, la superficie dei lotti, come pure la descrizione delle parcelle confinanti.

(3) Il vivaista dovrà inoltre tenere un registro del lotto, dal quale risulti pure fila per fila il numero, la specie, la cultivar, il tipo, il clone, lo stato virussanitario e la provenienza del materiale.

(4) Ogni mutamento (messa a dimora, innesto, estirpazione, ecc.) va immediatamente annotato sul registro del lotto.

Art. 10 (Controllo dei vivai in campo)

(1) Al momento del controllo del vivaio, i vivaisti sono tenuti a mostrare ai funzionari dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura il registro del vivaio e la mappa planimetrica, nonché a fornire ogni notizia necessaria per un controllo adeguato.

(2) Per il materiale, per il quale verrà richiesta una determinata denominazione di qualità, il vivaista deve inoltre fornire la necessaria documentazione di origine.

(3) Al controllo dei documenti scritti, fa seguito il sopralluogo in campo.

Art. 11 (Periodi di controlli)

(1) I funzionari dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura visitano più volte all'anno le aziende vivaistiche, per il controllo:

  1. dei portainnesti e innesti invernali (giugno-luglio);
  2. dello stato sanitario delle piante madri di marze e di portainneste (agosto-ottobre);
  3. dello stato sanitario delle piante innestate e delle talee (luglio-agosto);
  4. delle qualità esteriori delle piante madri di portainnesti (ottobre-novembre);
  5. della etichettatura dei giovani astoni prima della loro rimozione (ottobre-novembre);
  6. della selezione e della etichettatura dei portainnesti (dicembre-aprile).

Art. 12 (Descrizione delle etichette per portainnesti)

(1) Ogni mazzo di portainnesti, 50 pezzi per la classe I e 100 pezzi per la classe II, deve portare un'etichetta legata ad un portainnesto. Ogni mazzo deve inoltre essere munito di uno specifico piombo.

(2) L'etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

Ditta produttrice:

Organo di controllo:

Portainnesto:  Clone:  

Stato virus-sanitario:

Classe:    Pezzi:

Art. 13 (Descrizione delle etichette per le giovani piante innestate)

(1) Le etichette per le piante da frutto devono essere applicate mediante pinza metallica. Le piantine devono essere etichettate singolarmente nel vivaio prima di essere rimosse.

L'etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

Ditta produttrice:  

Organo di controllo:  

Cultivar:  Clone:  

Portainnesto:  Clone:  

Stato virus-sanitario:  Classe:

Art. 14 (Descrizione delle etichette per le piante di frutta minore)

(1) Ogni mazzo deve essere contrassegnato con un'etichetta che deve riportare le seguenti indicazioni:

Ditta produttrice:  

Organo di controllo:  

Varietà:  

Anni:  Numero astoni:  

Stato virus-sanitario:  Pezzi:

Art. 15 (Confezionamento)

(1) Gli arbusti di ribes e di uva spina, che hanno fino a 4 getti devono essere riuniti in mazzi di 10 pezzi, per quelli con più di 4 getti sono prescritti mazzi di 5 pezzi. Per lamponi e per le more di rovo ogni mazzo deve contenere 25 piante.

Art. 16 (Norme transitorie riguardanti il riconoscimento della qualità intrinseca del materiale di moltiplicazione)

(1) Sino a quando una parte delle parcelle elite, o dei lotti di moltiplicazione soggetti a controllo non rispondono ai requisiti indicati negli articoli 19 e 22 sulla sistemazione e coltivazione, ovvero l'origine del materiale di moltiplicazione non è conforme ai requisiti richiesti per materiali elite di moltiplicazione e d'uso, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, dopo accurato esame di ogni caso, può concedere per materiale di moltiplicazione, ottenuto da materiale di partenza adeguato, l'uso delle denominazioni: virus-esente, virus-testizzato, clone.

(2) L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura decide anche se e fino a quale punto debbano ritenersi valide le etichette ed i certificati di garanzia di altre autorità di controllo nazionali oppure estere.

Art. 17 (Etichettatura)

(1) Il vivaista entro il termine previsto richiede all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura le etichette in misura corrispondente alla propria produzione di materiale di moltiplicazione per portainnesti e piante giovani.

(2) Sulla bolletta di commissione devono essere indicati dettagliatamente:

  1. per i portainnesti: il tipo di portainnesto ed eventualmente il clone, lo stato virus-sanitario e la classe;
  2. perle piante giovani: le combinazioni fra cultivar e portainnesti, eventualmente il clone, lo stato virus-sanitario e la classe;
  3. per gli arbusti di frutta minore: la varietà, il trapianto, il numero degli astoni e lo stato virussanitario.

(3) Ogni vivaista riceve dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura il numero di etichette, che gli spettano in base ai controlli ufficiali.

(4) Le marze vengono raggruppate in mazzi ed accompagnate da un certificato, che indichi la provenienza, cultivar ed eventualmente il clone e lo stato virus-sanitario.

(5) Le piante giovani vengono etichettate in campo singolarmente dal vivaista prima di essere rimosse.

(6) I funzionari dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura esaminano infine il materiale di moltiplicazione etichettato e constatano se la qualità corrisponde alle indicazioni dell'etichetta. In caso negativo essi hanno l'obbligo o di staccare il tagliando "I classe" dall'etichetta, in tale caso il materiale viene declassato a "II classe", oppure togliere l'etichetta.

Art. 18 (Classificazione del materiale)

(1) Il materiale di moltiplicazione elite è prezioso materiale di partenza di una cultivar o portainnesto, che proviene direttamente dal costitutore o dagli istituti a ciò autorizzati, che lo cedono in quantità ridotta e con le adeguate garanzie per il periodico rinnovamento del patrimonio di piante madri ad aziende autorizzate per la moltiplicazione.

(2) Per materiale di moltiplicazione s'intendono marze o portainnesti, che provengono da lotti elite certificati, prodotti sotto controllo ufficiale e che vengono ceduti ai singoli vivai.

(3) Materiale d'uso sono piante innestate e piante giovani, il cui materiale di partenza proviene da lotti elite oppure lotti di moltiplicazione certificati e che vengono prodotte dai singoli vivaisti e cedute ai frutticoltori per l'allestimento degli impianti.

(4) L'osservanza della suddetta successione d'impiego è un'importante premessa per la certificazione ufficiale della qualità del materiale di moltiplicazione.

Art. 19 (Norme per l'allevamento del materiale di moltiplicazione)

(1) I lotti del vivaio, dove viene coltivato il materiale d'elite per l'ottenimento di marze, talee o materiale per la moltiplicazione dei portainnesti, devono rispondere per quanto concerne la coltivazione e le cure ai seguenti requisiti:

  1. l'appezzamento deve presentare condizioni di terreno uniformi e può essere reimpiantato, purché il terreno venga trattato prima con idonei prodotti disinfestanti;
  2. vanno coltivate solo piante madri o ceppaie di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione con esclusione di altre piante da frutto;
  3. le altre piante da frutto, a meno che non siano virus-esenti, devono trovarsi per lo meno ad una distanza di 20 m ed essere controllate a vista più volte all'anno per gli attacchi da virus;
  4. le singole cultivar o i tipi di portainnesti oppure i cloni devono essere chiaramente marcati e piantati in modo da escludere qualsiasi confusione; - il materiale di moltiplicazione durante il periodo di crescita deve essere tenuto indenne da parassiti animali e vegetali;
  5. i lotti di moltiplicazione devono essere rinnovati dopo 10 anni; l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura può ammettere proroghe di 2 anni.

Art. 20 (Conservazione dello stato virus-sanitario)

(1) Le piante madri, per conservare la loro classificazione "virus-esente" oppure "virus-testizzato", devono essere esaminate ogni 5 anni in merito alle virosi.

(2) Se sulle ceppaie dovesse venire innestata una marza, queste vengono classificate in ogni caso come materiale standard. Se invece le piante madri per marze vengono innestate con altre cultivar, a queste piante madri deve essere attribuita immediatamente una classificazione virus-sanitaria inferiore.

Art. 21 (Controllo dei lotti elite e dei lotti di moltiplicazione)

(1) Anche per i lotti di materiale d'elite e di materiale di moltiplicazione devono essere riportati su un registro la conistenza attuale, le entrate e le uscite suddivise per cultivar, per portainnesto, eventualmente per clone e per lo stato virus-sanitario.

(2) Antecendente al primo prelievo delle marze o dei portainnesti, i lotti d'elite e di moltiplicazione debbono ottenere il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 22 (Disposizioni riguardanti la coltivazione di materiale d'uso)

(1) I terreni destinati a vivaio, dove si coltiva materiale di moltiplicazione virus-esente e che come tale dovrebbe essere etichettato, devono essere disinfestati dai nematodi prima del trapianto dei portainnesti.

(2) Dopo due utilizzazioni consecutive, il lotto deve essere spostato o il terreno disinfestato, oppure le colture interrotte per 3 anni. Per poter riportare sulla etichetta la denominazione aggiuntiva "virus-esente", "virus-testizzato", "clone", o simili, il vivaista deve dimostrare l'origine e la qualità dei portainnesti e delle marze.

(3) All'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura spetta il compito di riconoscere o meno i certificati presentati.

(4) In merito alle combinazioni, riguardanti lo stato virus-sanitario delle piante giovani, sussistono le seguenti possibilità:

Portainnesti  Marze  Piante giovani

virus-esente  + virus-esente  = virus-esente (VF)

virus-testizzato  + virus-testizzato  = virus-testizzato (VT)

virus-esente  + virus-testizzato  = virus-testizzato (VT)

virus-testizzato  + virus-esente  = virus-testizzato (VT)

virus non testizzato  + virus-esente  = virus non testizzato

virus non testizzato  + virus-testizzato  = virus non testizzato

virus non testizzato  + virus non testizzato  = virus non testizzato

virus-esente  + virus non testizzato  = virus non testizzato

virus-testizzato  + virus non testizzato  = virus non testizzato

Art. 23 (Materiale con diverso stato virus-sanitario)

(1) Se nel lotto di un vivaio si trovano piante esenti da virus e piante virus non testizzate, queste devono distare l'una dall'altra tanto da non consentire un contatto delle radici.

Art. 24 (Lotti di drupacee nei vivai)

(1) I lotti del vivaio, dove vengono coltivati portainnesti di Prunus virus-esenti, devono essere privi di nematodi, vettori di virus (Longidorus e Xiphinema ssp.). Inoltre nel raggio di 20 m non devono esserci attacchi di Sharka, di malattia di Stecklenberg e di malattia di Pfeffinger.

Art. 25 (Resoconto del controllo)

(1) Al termine dei lavori di controllo il proprietario di ogni vivaio riceve un resoconto sul controllo, da cui risulta quanto materiale è stato visionato e quanto di questo corrisponde alle norme di qualità, rispettivamente quanto materiale, distinto per cultivar e portainnesto, è da assegnare alle varie classi di qualità.

(2) Il proprietario dell'azienda dovrebbe firmare questo resoconto quale atto di consenso.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26 (Quote)

(1) Per l'effettuazione del servizio di controllo, i vivaisti devono versare alla Provincia Autonoma di Bolzano un rimborso spese in relazione al numero delle etichette ricevute per portainnesti e piante giovani.

(2) L'ammontare di detto rimborso viene stabilito annualmente dall'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste su proposta dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura.

(3) Per le marze, che vengono messe a disposizione dei vivaisti dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg, il prezzo verrà stabilito dallo stesso Centro.

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