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In vigore al: 04/10/2016

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 81)
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28: Regolamento per la disciplina della formazione dei tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione

1)

Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1981, n. 29.

Art. 1-2.   2)

Art. 3

(1) Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28, si applicano, in quanto compatibili, anche alla formazione professionale dei logoterapisti e dei dietisti.

CAPO I
Norme riguardanti la formazione dei logoterapisti

Art. 4 (Scuole di formazione dei logoterapisti)

(1) Le scuole per la formazione di logoterapisti hanno lo scopo di insegnare, agli allievi, attraverso lezioni teoriche e pratiche, i vari metodi di trattamento.

(2) Compito del logoterapista è l'osservazione, il trattamento e la consulenza delle persone sofferenti di disturbi fonatori, di linguaggio e di udito, con lo scopo di migliorare le capacità di comunicazione dei pazienti stessi, e di rendere più agevole la loro integrazione sociale.

(3) Per i bambini, accanto al trattamento dei disturbi nella sfera funzionale e/o organica, si tratta inoltre di concorrere allo sviluppo generale delle facoltà intellettive.

Art. 5 (Requisiti di ammissione)

(1) Per l'ammissione alle scuole di formazione per logoterapisti sono richiesti i seguenti requisiti:

  • -  il possesso del diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
  • -  il superamento di un esame d' accertamento della perfetta dizione del candidato, al fine di accertare l'integrità organica e funzionale dell'apparato fonatorio (fono-articolatorio, laringeo e respiratorio) e dei relativi centri del sistema nervoso, oltre all'accertamento della sua pronuncia perfetta, priva di cadenze dialettali.

(2) L'esame comprende inoltre una prova di lettura di un testo scientifico.

Art. 6 (Programma di insegnamento)

(1) La scuola per logoterapisti ha la durata di due anni e mezzo. Il programma di insegnamento teorico e pratico stabilito, conforme alle direttive della CEE, è il seguente:

ISTRUZIONE TEORICA 

materia   ore complessive

Anatomia   70

Fisiologia   70

Patologia generale   60

Patologia specialistica otorinolaringoiatrica   30

Patologia specialistica odontoiatrica   10

Igiene     20

Foniatria e logoterapia   110

Neurologia relativa ai problemi della logoterapia   60

Pediatria relativa ai problemi della logoterapia   60

Audiologia  60

Psicologia  50

Biolinguistica, fonetica, fonometria, fonologia   50

Pedagogia fonotoria normale   60

Avvio all'esercitazione pratica sul paziente   200

Metodologia per il miglioramento acustico   40

Pronto soccorso   20

Nozioni di legislazione sanitaria, sociale e del lavoro   30

Seconda lingua

  1000

ISTRUZIONE PRATICA 

Trattamento di pazienti con turbe della voce e del linguaggio:

Igiene della voce e del linguaggio

Fonetica compresa fonologia   1400

Pedagogia fonatoria normale

Audiologia

Protesi acustiche

Tirocinio di audiometria

  1400

Art. 7 (Esami di passaggio)

(1) Alla fine di ogni anno di corso, deve essere sostenuto un esame per ciascuna materia di insegnamento svolta durante l'anno.

(2) Gli esami da sostenere entro l'anno possono essere anche ripartiti in due sessioni, nel caso gli insegnanti lo ritengano opportuno per motivi pedagogici e metodologico-didattici nel senso di una istruzione altamente qualificata.

(3) Le date degli esami vengono stabilite dalla direzione della scuola, dopo aver consultato il consiglio di classe.

Art. 8 (Conseguimento del diploma

(1) Il diploma di logoterapista viene conferito agli allievi che abbiano conseguito risultati positivi in ciascuna disciplina oggetto d'esame, secondo quanto stabilito dell'articolo 6 del presente regolamento.

CAPO II
Norme riguardanti la formazione dei dietisti ospedalieri

Art. 9 (Formazione dei dietisti)

(1) La formazione dei dietisti ha lo scopo di introdurre gli allievi nella sfera specifica dei compiti relativi a questa professione mediante insegnamento teorico e pratico e di qualificarli in tal senso.

(2) Compito del dietista è quello di applicare le prescrizioni mediche riguardanti la dieta e di occuparsi della corretta composizione, del calcolo e della preparazione di diverse diete. Inoltre il dietista ha compiti di consulenza e d'informazione nel campo dell'alimentazione e della dietetica clinica, nell'ambito della medicina preventiva e della riabilitazione. 3)

3)

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono stati sostituiti con il D.P.G.P. 8 settembre 1987, n. 15.

Art. 10 (Requisiti di ammissione)

(1) Per l'ammissione alla scuola di formazione dei dietisti sono previsti i seguenti requisiti:

  • -  il possesso del diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
  • -  l' idoneità fisica a svolgere la professione. 3)
3)

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono stati sostituiti con il D.P.G.P. 8 settembre 1987, n. 15.

Art. 11 (Programma d'insegnamento)

(1) Il corso di formazione dei dietisti ha la durata di tre anni. Il programma d'insegnamento teorico e pratico comprende le seguenti materie ed ore minime:

Istruzione teorica

- Nozioni di anatomia, con particolare riguardo all'apparato
digerente ed al metabolismo   50

- Nozioni di fisiologia, con particolare riguardo all'apparato
digerente ed al metabolismo   60

- Patologia e dietoterapia   300

- Biochimica della nutrizione: elementi di chimica, fisica e
chimica degli alimenti  200

- Igiene  80

- Scienza dell'alimentazione   100

- Scienza degli alimenti  100

- Introduzione all'economia dei prodotti alimentari  20

- Pronto soccorso e medicazione   90

- Nozioni di legislazione sanitaria, sociale e del lavoro  60

- Introduzione alla documentazione medica  10

- Seconda lingua   120

- Tecnologia culinaria  170

- Organizzazione dei servizi d'alimentazione   60

- Direttive di gestione economica dell'ospedale  20

- Principi fondamentali di psicologia, di
comunicazione e di consulenza  80

  1520

Istruzione pratica

- Nozioni fondamentali ed abilità pratiche di cottura dei cibi

- Esercitazione nella cucina dietetica e per lattanti

- Tirocinio nei reparti ospedalieri   1500

(2) Su indicazione della direzione scolastica il tirocinio può essere svolto sia negli ospedali

che nelle case di cura pubbliche e private che nelle mense degli enti pubblici. 3)

3)

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono stati sostituiti con il D.P.G.P. 8 settembre 1987, n. 15.

Art. 12 (Esami)

(1) Alla fine di ogni anno di corso per ciascuna materia d'insegnamento svolta durante l'anno deve essere sostenuto un esame.

(2) Gli esami da sostenere entro l'anno possono anche essere ripartiti in più sessioni, nel caso gli insegnanti lo ritengano opportuno per motivi pedagogici e metodologico-didattici.

(3) Alla fine del corso di formazione deve essere sostenuto un esame di diploma riguardante da una parte la composizione di una dieta speciale con il relativo calcolo del valore calorico e dei costi, dall'altra la sua preparazione. 3)

3)

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono stati sostituiti con il D.P.G.P. 8 settembre 1987, n. 15.

Art. 13 (Conseguimento del diploma)

(1) Il diploma di dietista viene conferito agli allievi che abbiano superato gli esami previsti in questo regolamento. 3)

3)

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono stati sostituiti con il D.P.G.P. 8 settembre 1987, n. 15.

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