In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1981, n. 261)
Regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1, e del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche
1

1)

pubblicato nel Suppl.Ord. al B.U. 18 agosto 1981, N. 41

Art. 1

(1) Non è considerato cambiamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 16, comma 2, dell'ordinamento urbanistico provinciale, il mantenimento della zonizzazione contenuta nel precedente piano urbanistico comunale, qualora la rielaborazione dello stesso venga adottata dal Comune prima della scadenza del termine di 10 anni di cui al quarto comma dell'articolo 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 2 (Costruzione ad uso aziendale)

(1) Le costruzioni ad uso aziendale di cui all'articolo 42, primo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, sono le seguenti:

  • 1)  stalle
  • 2)  fienili e silos
  • 3)  rimesse e legnaie
  • 4)  cantine
  • 5)  magazzini per diversi prodotti agricoli e strumenti di lavoro
  • 6)  mulini
  • 7)  segherie
  • 8)  serre
  • 9)  costruzioni protettive di impianti tecnici.

(2) I fabbricati rurali vengono realizzati nella misura necessaria e sufficiente per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo che il coltivatore diretto rispettivamente il proprietario dell'azienda produce sui fondi da lui coltivati, rispettivamente di sua proprietà, nonché per il ricovero del bestiame che lo stesso può allevare secondo la buona tecnica agraria su tali fondi.

Art. 3 (Sede dell'azienda)

(1) Sede dell'azienda è considerato il luogo ove esistono costruzioni residenziali ed aziendali appartenenti alla minima unità culturale. Le costruzioni a scopo residenziale di cui al settimo comma dell'articolo 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale devono essere realizzate entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale idoneo a conservare il carattere tradizionale del paesaggio.

Art. 4 (Cubatura a scopo residenziale)

(1) Nel verde agricolo la cubatura a scopo residenziale è costituita dal volume fuori terra delle costruzioni o parti di esse adibite a tale scopo.

Art. 5 (Ricostruzione di edifici)

(1) Gli edifici di qualsiasi tipo distrutti o demoliti dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6 (22 aprile 1970), per calamità naturali o catastrofe o per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 42, dodicesimo capoverso, dell'ordinamento urbanistico provinciale, possono essere ricostruiti, qualora al momento dell'evento fossero effettivamente utilizzati.

(2) In caso di ricostruzione dell'edificio in posizione diversa da quella originaria il vecchio fabbricato deve essere completamente eliminato prima del rilascio della licenza d'uso di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, o della dichiarazione di agibilità.

(3) Rimane fermo il divieto di cui all'articolo 24, undicesimo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 6

(1) Esercizi alberghieri ai sensi dell'articolo 42, undicesimo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, sono considerati gli esercizi ricettivi ed i ristoranti elencati nell'articolo 174, lettera a), c) ed e) del Regio Decreto del 6 maggio 1949, n. 635, regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza.

(2) Gli esercizi ricettivi possono essere ampliati come segue:

(3) L'ampliamento qualitativo consiste nella realizzazione o nel miglioramento dei necessari servizi, come servizi igienico-sanitari, sale da pranzo, cucine e simili.

(4) In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

  • a)  altezza consentita: come prescritta dal piano urbanistico comunale; può tuttavia raggiungere l' altezza dell'edificio esistente;
  • b)  l' indicazione dei posti di parcheggio;
  • c)  distanza dai confini: non inferiore alla metà dell' altezza dell'edificio.

(5) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici, i quali in data 24 ottobre 1973 non erano ancora adibiti ad esercizio alberghiero, a condizione che:

  • a)  la relativa concessione edilizia prima di tale data sia stata rilasciata allo scopo espresso della costruzione di un esercizio alberghiero e che il progetto era conforme a tutte le disposizioni urbanistiche;
  • b)  la costruzione degli edifici sia stata regolarmente eseguita in conformità alla concessione stessa.

Art. 7 (Realizzazione di volume interrato nel verde agricolo)

(1) Nel verde agricolo comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all'edificio esistente nell'ambito dell'area di pertinenza determinata in misura pari al quintuplo della superficie coperta dell'edificio stesso. Le rampe di accesso non devono superare la larghezza di metri 5. 2)

2)

l'art. 7 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 4 settembre 1990, n. 23

Art. 8 (Impianti di produzione)

(1) Quali costruzioni adibite ad attività produttiva secondaria ai sensi dell'articolo 42, comma 14, dell'ordinamento urbanistico provinciale, si intendono quelle, nelle quali viene svolta un'attività industriale o artigianale.

(2) La costruzione può essere ampliata nella misura della comprovata necessità funzionale e comunque non oltre il cinquanta per cento del volume a scopo produttivo esistente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38 (24 ottobre 1973).

(3) In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

  • a)  l' altezza massima consentita come prescritta dal piano urbanistico comunale; qualora l'altezza dell'edificio esistente sia maggiore, la nuova costruzione può raggiungere detta altezza;
  • b)  distanza dai confini: non inferiore alla metà dell' altezza dell'edificio;
  • c)  distanza dai fabbricati: non inferiore all' altezza dell'edificio prospiciente più alto. 3)
3)

vedi l'art. 1 del D.P.G.P. 7 maggio 1997, n. 15:

Art. 1

(1) Le norme delle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26, recante norme di attuazione all'ordinamento urbanistico provinciale, sono da intendersi come norme speciali per consentire l'ampliamento di stabilimenti di produzione esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e prevalgono sulle diverse norme dei piani urbanistici comunali che prevedano distanze superiori, anche se emanate successivamente al decreto di cui sopra.

Art. 9

(1) Quando le aziende agricole, non costituenti minime unità culturali, presentano uno stato di conservazione edilizia dell'edificio residenziale tale da rendere impossibile l'ampliamento dello stesso utilizzando il fabbricato esistente e quando inoltre è necessario uno spostamento dell'ubicazione per motivi igienici o di sicurezza o per oggettive esigenze di conduzione dell'azienda agricola, il fabbricato residenziale può essere ricostruito nella misura massima di 700 mc in un altro punto dell'esistente sede dell'azienda agricola.

(2) Qualora ciò viene vietato dall'Autorità per la tutela monumentale o per la tutela del paesaggio, il proprietario dell'edificio residenziale ha diritto di usufruire del contributo provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 44), e successive modifiche.

(3) L'attestazione, espressa sotto la diretta responsabilità del Sindaco, sulla precarietà della vecchia costruzione che rende impossibile l'ampliamento del fabbricato o l'utilizzazione di elementi portanti, deve risultare dalla concessione edilizia. La concessione edilizia, comprendente la nuova costruzione nonché la demolizione rispettivamente la trasformazione, può essere rilasciata soltanto, se si garantisce, che il vecchio edificio residenziale viene senz'altro demolito o si dimostri che debba essere utilizzato per l'ampliamento, richiesto da esigenze oggettive, dell'esistente fabbricato aziendale. Sia la demolizione sia la trasformazione devono risultare da un apposito progetto.

(4) Sotto la personale responsabilità del Sindaco la licenza d'uso per il nuovo fabbricato non può essere rilasciata, se prima non viene demolito il vecchio fabbricato residenziale. Se il richiedente entro sei mesi dall'ultimazione del nuovo edificio a scopo residenziale non ha eseguito la demolizione o la trasformazione del vecchio edificio residenziale, quest'ultimo viene in ogni caso demolito dall'Amministrazione provinciale.

(5) Le distanze dal confine di proprietà e dai fabbricati vengono fissate dal Comune nel piano urbanistico comunale, le quali non possono essere inferiori a quelle stabilite dagli artt. 873, n. 905 e 906 del Codice Civile.

4)

riportata al n. XXXVIII - D/a

Art. 10 (Trasferimento della sede dell'azienda)

(1) In caso di trasferimento della sede dell'azienda da una zona residenziale non rurale nel verde agricolo il proprietario è tenuto a realizzare i fabbricati rurali prima o contemporaneamente all'edificio residenziale, previa la revoca della concessione relativa a quest'ultimo.

Art. 11 (Decorrenza dei termini perentori)

(1) I termini perentori per l'approvazione dei piani urbanistici e dei piani di attuazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 21 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, decorrono dal giorno di ricevimento, da parte del Servizio urbanistica dell'amministrazione provinciale, del progetto di piano con gli allegati prescritti.

Art. 12 (Poteri di deroga)

(1) I poteri di deroga per edifici ed impianti pubblici e di pubblico interesse di cui all'ultimo comma dell'articolo 23 dell'ordinamento urbanistico hanno carattere eccezionale e non si estendono alla facoltà di derogare dalla zonizzazione.

Art. 13 (Opere statali sui terreni demaniali)

(1) Le opere statali da eseguirsi su terreni demaniali sono autorizzate dal Sindaco d'intesa con l'assessore all'urbanistica provinciale, il quale in sede di accertamento dell'effettiva corrispondenza delle opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi sente il Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 14 (Termine al Comune per provvedere)

(1) Il termine di cui all'articolo 28, primo comma, dell'ordinamento urbanistico viene fissato per il Comune dall'Assessorato provinciale all'urbanistica contemporaneamente o successivamente all'ordine di sospensione.

Art. 15 (Ricorso popolare)

(1) Il ricorso popolare di cui all'articolo 37, terzo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, costituisce denuncia diretta a promuovere l'esercizio delle facoltà di intervento attribuite alla Giunta provinciale a norma degli artt. 28 e 28/bis dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 16 (Modifiche al piano urbanistico comunale)

(1) In sede di adozione dei piani di attuazione il Comune può apportare nel pubblico interesse modifiche al piano urbanistico comunale dirette ad eliminare eventuali errori od inconvenienti tecnici per facilitare la esecuzione concreta del piano di attuazione o per adeguarlo alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 17 (Caducazione del vincolo idrogeologico)

(1) In attuazione del combinato disposto dell'articolo 16 dell'ordinamento urbanistico e dell'articolo 7 del R.D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, la previsione di zone residenziali, produttive, nonché di opere di urbanizzazione, da effettuarsi con il piano urbanistico comunale quando il rappresentante della autorità forestale abbia espresso parere favorevole anche solo per iscritto, comporta la caducazione del vincolo idrogeologico e l'autorizzazione di cui al citato articolo 7 non è più richiesta.

Art. 18 (Fasce di rispetto)

(1) Nella fascia di rispetto lungo le strade pubbliche sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada.

Art. 19 (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)

(1) L'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio è costituito da due sezioni:

  • a)  urbanistica
  • b)  tutela del paesaggio.

(2) L'iscrizione in una o entrambe le sezioni dell'albo avviene su richiesta motivata; i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)  iscrizione all' albo degli architetti, degli ingegneri o dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Bolzano oppure conseguimento della laurea in urbanistica, per tutti da almeno 5 anni;
  • b)  dimostrazione, sulla base di lavori eseguiti, dello svolgimento di una qualificata attività professionale di pianificazione in campo urbanistico ed architettonico rispettivamente di ecologia paesaggistica ed ambientale;
  • c)  dimostrazione di conoscenza adeguata della legislazione specifica, soprattutto nei settori dell' urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, verificabile previo apposito colloquio.

(3) Nella sezione urbanistica rispettivamente tutela del paesaggio possono inoltre essere iscritti laureati in altre discipline, i quali non possiedono i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ma dimostrano, con titoli e referenze, di svolgere un'attività professionale specifica da almeno 5 anni e/oppure di avere particolari conoscenze in campo urbanistico e dell'architettura o rispettivamente nei settori della tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Inoltre possono essere iscritti nella sezione urbanistica collaboratori tecnici e tecnici edili che dimostrano di avere svolto nella ripartizione urbanistica dell'amministrazione provinciale un'attività specifica continuativa da almeno dieci anni. Comunque devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla lettera c) del comma 2.

(4) La commissione esaminatrice attesta che il/la richiedente possiede una sufficiente esperienza professionale e competenza nel settore.

(5) La commissione esegue periodicamente dei controlli volti a verificare la permanenza dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche necessarie da parte degli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo può adottare i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo. 5)

5)

l'art. 19 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 settembre 1996, n. 34

Art. 19/bis (Nomina di esperti nelle commissioni edilizie comunali)

(1) L'iscrizione in ambedue le sezioni dell'albo degli esperti di cui all'articolo 19, comma 1, nonché la partecipazione a corsi di aggiornamento specifici costituiscono titolo preferenziale per la designazione ad esperto nelle commissioni edilizie comunali.

(2) L'incarico nella stessa commissione edilizia comunale può essere conferito per non più di due periodi funzionali consecutivi.

(3) I limiti di progettazione per i liberi professionisti sono applicati anche ai membri di associazioni professionali, sia giuridiche che di fatto. 6)

6)

l'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 25 settembre 1996, n. 34

Art. 20

(1) Il costo di costruzione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, 7) è ripartito in percentuali come segue:

  • 1)  rustico (strutture portanti, incluso il tetto, tutti i muri perimetrali e le tramezze) 43%
  • 2)  intonaco interno 10% intonaco esterno 3%
  • 3)  caldana con isolamento 6%
  • 4)  impianto elettrico 3%
  • 5)  lavori di falegnameria e vetri (porte, finestre, ecc.) 10%
  • 6)  impianti sanitari (bagni, WC, bidet) 5%
  • 7)  pavimenti 4%
  • 8)  lavori rimanenti 16%

Totale 100%

7)

riportata al n. XXX - G

Art. 21

(1) In caso di approvazione di varianti sostanziali alla concessione edilizia il nuovo contributo sul costo di costruzione viene calcolato per il nuovo volume o la nuova superficie.

Art. 22

(1) Nei piani urbanistici comunali dei 9 mq previsti dall'articolo 3, lettera c), del D.M. 2 aprile 1968, 3 mq devono essere riservati alla realizzazione di campi da gioco per bambini da collocarsi in vicinanza delle zone residenziali sprovviste dei medesimi. Nei piani di attuazione per le zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 158), e successive modifiche, che prevedono un volume di almeno 20.000 mc, il 20% dell'area non coperta da edifici deve essere riservata a campi da gioco per bambini.

8)

riportata al n. XXXVIII - H/a

Art. 23

(1) Per nuova cubatura ai sensi dell'articolo 18/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 158), e successive modifiche, si intende la cubatura realizzabile complessivamente nel singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale, ottenuta mediante nuova costruzione o trasformazione di cubatura esistente non destinata a scopo residenziale, salvo quanto disposto per gli insediamenti produttivi dallo stesso articolo 18/bis e dall'articolo 35/bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

8)

riportata al n. XXXVIII - H/a

Art. 24

(1) In caso di trasferimento di aziende agricole come definite dalle direttive comunitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, o di minime unità culturali ai sensi dell'articolo 42, nono comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale nella realizzazione del volume residenziale deve essere osservata la densità edilizia di 0,04 mc/mq col limite massimo di 1.500 mc.

Art. 25-34.   9)

9)

riportati al n. XXXVIII - D/e

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionJ
ActionActionK
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1981, n. 26
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2 (Costruzione ad uso aziendale)
ActionActionArt. 3 (Sede dell'azienda)
ActionActionArt. 4 (Cubatura a scopo residenziale)
ActionActionArt. 5 (Ricostruzione di edifici)
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7 (Realizzazione di volume interrato nel verde agricolo)
ActionActionArt. 8 (Impianti di produzione)
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10 (Trasferimento della sede dell'azienda)
ActionActionArt. 11 (Decorrenza dei termini perentori)
ActionActionArt. 12 (Poteri di deroga)
ActionActionArt. 13 (Opere statali sui terreni demaniali)
ActionActionArt. 14 (Termine al Comune per provvedere)
ActionActionArt. 15 (Ricorso popolare)
ActionActionArt. 16 (Modifiche al piano urbanistico comunale)
ActionActionArt. 17 (Caducazione del vincolo idrogeologico)
ActionActionArt. 18 (Fasce di rispetto)
ActionActionArt. 19 (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)
ActionActionArt. 19/bis (Nomina di esperti nelle commissioni edilizie comunali)
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25-34.   
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 1995, n. 15
ActionActionL
ActionActionM
ActionActionN
ActionActionO
ActionActionP
ActionActionQ
ActionActionR
ActionActionS
ActionActionT
ActionActionU
ActionActionV
ActionActionW
ActionActionX
ActionActionY
ActionActionZ
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico