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In vigore al: 04/10/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 81)
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane

1)

Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.

Art. 1 (Art 1, L.P. n. 53/1973 )

(1) Fino a quando la Provincia non abbia provveduto con propria legge alla disciplina definitiva dell'organizzazione e dello sviluppo della montagna, si applicano per l'attuazione delle finalità enunciate agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le norme del presente testo unico.

Art. 2 (Art 2, L.P. n. 53/1973 , art. 1, L.P. n. 36/1977 )

(1) Le comunità di valle istituite ai sensi del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, e degli articoli 81 e seguenti della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, formulano programmi annuali di opere di bonifica montana a carattere agrario e forestale e di opere di miglioramento fondiario, che saranno approvati e finanziati dalla Provincia per i territori montani nelle stesse compresi e sulla base della ripartizione dei fondi compiuta a norma del successivo articolo 3.

(2) La Giunta provinciale può introdurre nel programma, di cui al primo comma, modifiche ed integrazioni al fine del coordinamento con il piano territoriale, il programma di sviluppo provinciale e con i piani o i programmi settoriali e, in mancanza di questi, con gli interventi comunque svolti direttamente dalla Provincia.

(3) Variazioni al programma annuale attuate dalla comunità possono essere approvate dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

(4) Le comunità di valle esercitano, riguardo ai territori montani compresi nelle rispettive circoscrizioni, le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana.

Art. 3 (Art 3, L.P. n. 53/1973 , articolo unico L.P. n. 12/ 1974, articoli 2, 3, 4, e 5, L.P. n. 36/1977 )

(1) Per le opere di bonifica montana il contributo può essere concesso nella misura massima del 90%.

(2) [I contributi per opere di miglioramento fondiario e per la costruzione di strade di accesso o altre infrastrutture per aziende agricole possono essere concessi dalla misura minima del 40% alla misura massima dell'87,5% della spesa ammessa, prescindendo dal numero delle persone alle stesse interessate. Questo vale anche per i contributi concessi ai sensi di altre leggi vigenti in provincia.] 7)

(3) [I contributi di cui sopra possono essere concessi anche ad integrazione di contributi già concessi su un'altra o sulla stessa legge, purché l'importo globale dei contributi non superi i limiti massimi previsti dal presente testo unico e sempreché il contributo integrativo sia giustificato da nuovi lavori imprevisti, da imprevedibili difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dei lavori o dall'impossibilità finanziaria di concedere l'intero contributo percentuale sin dal primo impegno di spesa.] 8)

(4) [Per opere concernenti costruzioni aziendali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva CEE n. 159/1972, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% dell'importo ammesso. Per tali opere la comunità di valle, sentita l'Unione agricoltori e coltivatori diretti, può riservare una parte delle somme a disposizione. Tali contributi vengono assegnati direttamente dalla Giunta provinciale e sono riservati ai territori compresi nelle rispettive comunità di valle.] 8)

(5) Dell'importo disponibile per l'attuazione della presente legge l'1% è riservato al Comune di Bolzano. Per il resto al Comune di Bolzano si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti per le comunità di valle. La ripartizione tra le comunità di valle dei mezzi restanti avviene sulla base dei seguenti criteri:

  1. per 3,50 decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori di ciascuna comunità, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT, relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; in ogni comune non si considerano più di due persone per ettaro;
  2. per 3,50 decimi in proporzione diretta alla superficie di ciascuna comunità;
  3. per tre decimi in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascuno dei tre seguenti requisiti:
  4. percentuale della popolazione attiva in agricoltura in quanto superi la media provinciale;
  5. le presenze turistiche pro-capite della popolazione residente;
  6. percentuale degli attivi nell'industria in quanto inferiore alla media provinciale.

(6) Salve le disposizioni del comma precedente riferentisi al Comune di Bolzano, per il calcolo degli importi spettanti alle singole comunità di valle i comuni non facenti parte di nessuna comunità di valle si considerano facenti parte della comunità attigua oppure in caso che siano attigui a più comunità, di quella cui abbiano fatto parte.

(7) La Giunta provinciale può fissare un importo della quota assegnata a ciascuna comunità di valle, da riservarsi per le spese di ordinaria amministrazione della comunità stessa.

(8) L'istruttoria delle pratiche di cui alla presente legge ed alle altre leggi vigenti per interventi analoghi può essere affidata a discrezione dell'Assessore competente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'Ispettorato ripartimentale delle foreste, ferma restando la competenza dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura e dell'Ispettore ripartimentale delle foreste di cui all'articolo 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in quanto compatibile con le leggi provinciali vigenti in materia.

(9) I relativi decreti di concessione dei contributi o concorsi nei prestiti e mutui emanati dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste sono sottoposti al controllo preventivo della Ragioneria provinciale e dell'ufficio distaccato della Corte dei conti.

(10) Il collaudo delle opere viene eseguito su incarico scritto dell'Assessore competente, da funzionari dell'Assessorato provinciale all'agricoltura e foreste.

7)

Sostituito dall'art. 7 della L.P. 3 novembre 1981, n. 29, ed abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera g), della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

8)

Sostituito dall'art. 20 rispett. 21 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24, ed abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera f), della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

Art. 4 (Art 1, L.P. n. 43/1975 )

(1) Il contributo massimo del 50% per costruzioni aziendali previsto dall'articolo precedente va aumentato al 70% per la ricostruzione e per il riattamento di costruzioni aziendali distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno.

(2) Tra le costruzioni aziendali di cui al primo comma si intendono comprese anche le malghe ed i fienili ivi dislocati.

(5) I contributi di cui ai commi precedenti possono essere pure concessi, limitatamente per i fini previsti dagli stessi, a comuni, ad amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari.

Art. 5 (Art 2, L.P. n. 43/1975 )

(1) Alle comunità montane ed ai comuni che eseguono su delega delle medesime opere di bonifica montana, ai sensi della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, la Provincia, contestualmente all'approvazione ed al finanziamento dei progetti, può concedere un'anticipazione fino al 50% della propria partecipazione finanziaria.

(2) La liquidazione dell'anticipazione avviene su richiesta degli enti concessionari ad avvenuta registrazione del contratto di appalto dei lavori.

(3) Tale anticipazione dovrà essere restituita qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti nella delibera di concessione.

Art. 6 (Art 3, L.P. n. 3/1975 )

(1) In deroga al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, la Giunta provinciale può concedere i contributi ivi previsti nella misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile e per un periodo di 15 anni.

Art. 7 (Art 4, L.P. n. 43/1975 )

(1) Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione del contributo e l'ultimazione di opere di miglioramento fondiario per le quali siano stati concessi contributi previsti dalla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, o dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, si verificano aumenti di costo superiori al 10% della spesa ammessa, per l'importo eccedente detto 10% può essere concesso un contributo integrativo previa verifica dell'aumento dei costi da parte del funzionario incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 8 (Art 6, L.P. n. 36/1977 )

(1) L'importo destinato all'ordinaria amministrazione viene pagato alle comunità immediatamente dopo l'approvazione del programma annuale. Le comunità possono con questo importo concedere alle interessenze che attuano opere di bonifica montana o di miglioramento fondiario un contributo per la copertura delle spese di progettazione fino ad un massimo dell'87,5% della spesa.

(2) Gli importi previsti per la realizzazione delle opere contenute nel programma annuale previa approvazione dei relativi progetti da parte della Giunta provinciale, vengono versati su un apposito conto corrente intestato alla relativa comunità, la quale è obbligata a dare in visione il conto stesso, in ogni momento, all'Amministrazione provinciale.

(3) Contemporaneamente con il programma annuale la comunità deve inoltrare un rendiconto dettagliato sull'impiego degli importi pagati sul detto conto corrente.

(4) La concessione di anticipazioni e di contributi integrativi ai sensi dell'articolo 2 rispettivamente dell'articolo 4 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43, (articoli 5 e 7 del presente testo unico) per iniziative contenute nel programma annuale avviene attraverso le comunità. Restano salve le disposizioni vigenti sull'accertamento di regolare esecuzione dei lavori e sul collaudo.

(5) Dopo l'emissione dei pareri previsti dalle norme vigenti, gli interessati possono iniziare a proprio rischio i lavori.

Art. 9 (Art 5, L.P. n. 43/1975 )

(1) Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 8, 9 e 10 del presente testo unico, si applicano anche alla legge regionale dell'8 febbraio 1956, n. 4.

Art. 10 9)

9)

L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 22 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24; l'art. 22 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24è stato successivamente abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21.

Art. 11 10)

10)

Omissis.